
LEGGE REGIONALE 4 aprile 1995, n. 27
G.U.R.S. 8 aprile 1995, n. 18
Norme finanziarie e riordino legislativo nel settore agricolo.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 2/2002 e con annotazioni alla data 30 ottobre 1995)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
(modificato ai sensi dell'art. 130, comma 5, della L.R. 2/2002)
1. ---------------------- (comma abrogato) (1)
2. La spesa di cui al comma 1, pari a lire 325.900 milioni nel triennio 1995 - 1997, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 2001. All'onere di lire 78.300 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1995 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Comma abrogato ai sensi dell'art. 130, comma 5, della L.R. 2/2002.
1. I limiti di investimento aziendale previsti dalla legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, e successive modifiche vengono così modificati:
In unità di conto europeo - Articolo 4 punto 3 45.000 ecu - Articolo 4 punto 4 180.000 ecu - Articolo 27 comma primo 180.000 ecu - Articolo 27 comma terzo 90.000 ecu - Articolo 30 comma primo 90.000 ecu
Nell'ambito dei fondi previsti per le finalità dell'articolo 27 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere gli aiuti già previsti dal progetto speciale n. 11 - "Sviluppo dell'agrumicoltura" relativamente alla legge 2 maggio 1976, n. 183, a favore delle ditte che hanno presentato in data successiva al 31 dicembre 1987 istanza di rimborso sulle spese di coltivazione relative a progetti di riconversione agrumicola già finanziati dall'ex Cassa per il Mezzogiorno che alla data dell'entrata in vigore della presente legge non hanno ottenuto le previste agevolazioni con i fondi dell'articolo 5 della legge 1 marzo 1986, n. 64.
Dopo il punto 7) del primo comma dell'articolo 43 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, è aggiunto il seguente:
"8) da un rappresentante dell'Ordine provinciale dei dottori agronomi e dei dottori forestali;".
1. I finanziamenti di cui alla presente legge si intendono subordinati al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonchè alla definizione della procedura di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del trattato istitutivo della Comunità europea.
1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 25, dopo le parole "a coloro che esercitano attività agrituristica" sono aggiunte le parole "nonchè ai soggetti che hanno ottenuto il nullaosta ai sensi dell'articolo 4".
1. Le disposizioni previste dall'articolo 16 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, si applicano all'esercizio finanziario 1995.
(integrato dall'art. 8 della L.R. 33/96)
1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 13, è abrogato. Gli effetti decorrono dalla data di entrata in vigore della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in conformità alle disposizioni in essa contenute.
1. Ai vincitori dei concorsi e fruitori di borse di studio di cui all'articolo 60 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, l'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato a rinnovare dette borse sino alla data del 31 dicembre 1995. (1)
Termine prorogato al 31 dicembre 1996 dall'art. 2, comma 1, della L.R. 77/95.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 4 aprile 1995.
MARTINO