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LEGGE REGIONALE 4 aprile 1995, n. 31

G.U.R.S. 8 aprile 1995, n. 18

Contributi di esercizio 1995 in favore delle aziende di trasporto pubblico.

Testo con annotazioni alla data 27 maggio 1997

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Corresponsione dei contributi

1. Nelle more della nuova disciplina degli autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone, la Regione provvede alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.

Art. 2

Previsione finanziaria

1. Per le necessità finanziarie, sino al 31 luglio 1995, relative alle finalità di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 200.000 milioni.

Art. 3

Ammontare complessivo dei contributi

1. Il contributo per ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare complessivo dei contributi spettanti ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, superi il finanziamento previsto dall'articolo 2.

Art. 4

Modalità di determinazione ed erogazione dei contributi

1. I commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

"La misura annua dei contributi di esercizio è determinata, sulla base del consuntivo dell'anno precedente, dal prodotto delle percorrenze chilometriche delle autolinee in concessione, effettuate in conformità ai disciplinari di concessione o agli atti autorizzativi degli enti locali, per la base di valori standards del costo e del ricavo determinati secondo le modalità di cui agli articoli 6, 8 e 9 della presente legge.

Il contributo di esercizio, nella misura determinata ai sensi del comma precedente, viene erogato ai soggetti di cui all'articolo 4 della presente legge, a rate trimestrali anticipate.

A decorrere dall'anno 1995 il contributo di esercizio viene determinato ed erogato secondo le modalità di cui ai commi precedenti.

Il conguaglio sarà effettuato con riferimento ai valori standards del costo e del ricavo dell'anno cui il contributo si riferisce.

L'eccedenza risultante tra il contributo corrisposto e quello determinato a consuntivo per lo stesso anno è considerata acconto per l'esercizio successivo.

Dal computo della percorrenza annua, per le finalità di cui ai commi precedenti, sono escluse le percorrenze relative alle corse bis, ai servizi occasionali, speciali, di gran turismo e di nuova istituzione, sia di competenza regionale che comunale. Devono ritenersi comprese nel computo ed entro i limiti della percorrenza annua le modifiche alle linee urbane ed extraurbane e le linee urbane di nuova istituzione che abbiano la funzione di sostituire linee soppresse o di razionalizzare i servizi". (1)

2. Dal computo della percorrenza annua, di cui al sesto comma dell'articolo 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, come sostituito dal presente articolo, sono escluse, altresì, le percorrenze relative alle intensificazioni richieste in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.

(1)

Il comma annotato è stato interamente sostituito per effetto dell'art. 18, comma 3, della L.R. 16/97, nel nuovo testo riportato al comma 6 dell'art. 10 della L.R. 68/83.

Art. 5

Abrogazione

1. L'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 30, è abrogato.

Art. 6

Copertura finanziaria

1. All'onere di lire 200.000 milioni derivante dalla applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1995 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 7

Destinazione delle economie realizzate dall'AST

1. Le economie realizzate dall'Azienda Siciliana Trasporti sulle anticipazioni alla stessa già attribuite ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 30, rispetto al saldo a pareggio di bilancio risultante dalla approvazione del consuntivo del corrispondente esercizio finanziario, sono costituite dalla Azienda stessa in apposito fondo destinato a fronteggiare momentanee carenze di cassa, alla copertura di maggiori oneri per il personale derivanti dal rinnovo del CCNL e, per l'eventuale residuo, all'ammodernamento del patrimonio aziendale.

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 aprile 1995.

MARTINO