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LEGGE REGIONALE 15 maggio 1991, n. 30

G.U.R.S. 18 maggio 1991, n. 25

Interventi finanziari urgenti in materia di trasporti e turismo.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 31/1995 e con annotazioni alla data 23 giugno 1995)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Contributi d'esercizio ed in conto capitale per autoservizi pubblici locali di trasporto di persone

1. Nelle more della nuova disciplina degli autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone, la Regione Siciliana provvede all'anticipazione dei contributi di cui agli articoli 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.

2. Per le finalità del comma 1 è autorizzata per l'anno finanziario 1991 la spesa di lire 252.000 milioni, di cui 25.000 milioni per contributi in conto capitale.

3. Il contributo per ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare complessivo dei contributi spettanti ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, superi il finanziamento previsto dal comma 2.

Art. 2

Modalità di erogazione del contributo integrativo regionale all'AST (1)

1. All'articolo 12 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, sono aggiunti i seguenti commi:

"L'Azienda siciliana trasporti presenta, entro il 30 giugno antecedente l'anno cui si riferisce, il bilancio previsionale che viene approvato ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212.

La Giunta regionale, in sede di approvazione del bilancio di cui al precedente comma, predetermina i limiti di spesa della gestione annuale di esercizio dell'AST nonché l'importo del contributo integrativo da iscrivere nel bilancio di previsione della Regione Siciliana.

Il contributo integrativo è erogato all'inizio di ciascun anno mediante ordine di accreditamento in favore del direttore generale dell'AST, che è autorizzato a prelevare mensilmente la somma accreditata con ordinativi di importo pari ad un dodicesimo della stessa.

Per l'anno finanziario in corso, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio, dopo avere acquisito la deliberazione della Giunta regionale approvativa del predetto bilancio previsionale.

All'eventuale conguaglio riferito esclusivamente al maggiore o minore accertamento dei contributi di esercizio rispetto alle previsioni del bilancio aziendale, si provvede con la medesima procedura di cui all'articolo 10, nono comma, della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68".

(1)

Vedi l'art. 7 della L.R. 31/95: "Destinazione delle economie realizzate dall'AST".

Art. 3

Modalità di erogazione dei contributi di esercizio

(abrogato dall'art. 5 della L.R. 31/95)

Art. 4

Interventi per il trasporto turistico

1. Sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, è autorizzata la concessione di mutui a favore di aziende esercenti l'attività di noleggio, con conducente di autobus, per trasporto turistico per l'acquisto di autopullman e di automezzi speciali per escursioni turistiche e per l'ammodernamento, l'ampliamento, la costruzione o l'acquisto di impianti d'esercizio. (1)

2. Sono abrogati i commi 12 e 13 dell'articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44.

(1)

Vedi Decr. Ass. Turismo e Trasporti 23/06/1995: "Costi economici standardizzati per le autolinee, distinte per tipo di servizio, ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, da valere per l'anno 1994."

Art. 5

Collegamenti marittimi

1. Per le finalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 1987, n. 18, è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, l'ulteriore spesa di lire 3.000 milioni.

Art. 6

Contributi sui mutui alberghieri

1. Per le finalità degli articoli 1 e 3 della legge regionale 1° luglio 1972, n. 32, è autorizzato, per ciascuno degli anni finanziari 1991, 1992, 1993, il limite ventennale d'impegno di lire 6.000 milioni.

Art. 7

Spese per i giochi della gioventù, per i campionati mondiali di canottaggio e per il campionato internazionale di bridge

1. E' autorizzata, per l'anno finanziario 1991, la spesa di lire 5.000 milioni per far fronte agli oneri che discendono dalla convenzione stipulata tra l'Assessorato regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ed il CONI per lo svolgimento in Sicilia dei giochi della gioventù per l'anno 1991, nonché per l'erogazione di contributi per l'organizzazione dei campionati mondiali di canottaggio presso la diga di Naro nel settembre del 1991 e del campionato internazionale di bridge.

Art. 8

Spesa per i campionati mondiali di ciclismo

1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 25 maggio 1990, n. 7, è sostituito dal seguente:

"1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a sostenere spese per consentire lo svolgimento in Sicilia dei campionati mondiali di ciclismo del 1994".

Art. 9

Disposizioni finanziarie

1. La spesa complessiva di lire 296.000 milioni, autorizzata dalla presente legge per il triennio 1991-1993, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per lire 200.000 milioni nel progetto strategico 02.02 - Potenziamento grandi fattori dello sviluppo - codice 20.21 - Progetto trasporti - e per lire 96.000 milioni nel progetto 07.09 - Attività ed interventi vari conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza.

2. Agli oneri ricadenti nell'esercizio finanziario 1991 si provvede, quanto a lire 235.000 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257, e quanto a lire 31.000 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 10

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 maggio 1991.

NICOLOSI