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LEGGE REGIONALE 28 marzo 1995, n. 24

G.U.R.S. 1 aprile 1995, n. 16

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 8, recante provvedimenti per i dipendenti della ITALKALI addetti al comparto alcalino.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il comma 3 septies dell'articolo 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, introdotto con l'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 8, è sostituito dal seguente:

"3 septies. Per le finalità di cui ai commi 3 bis e 3 ter il fondo di cui all'articolo 13, lettera a), della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni, è incrementato, per l'esercizio finanziario 1995, di lire 20.000 milioni cui si provvede mediante prelevamento dal capitolo 21257 e corrispondente incremento di pari importo del capitolo 25303".

Art. 2

1. Le disposizioni previste nel comma 3 quinquies dell'articolo 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, introdotte con l'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 8, si intendono estese ai lavoratori del settore del salgemma ammessi alle provvidenze previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 3

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 19, è inserito il seguente:

"2 bis. La previsione di cui al comma 2 non si applica nei confronti dei titolari di cave per i quali sia stato accertato che operino in zone vincolate ai sensi delle leggi 8 agosto 1985, n. 431; 1 giugno 1939, n. 1089; 29 giugno 1939, n. 1497".

Art. 4

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 marzo 1995.

MARTINO