
LEGGE REGIONALE 28 marzo 1995, n. 24
G.U.R.S. 1 aprile 1995, n. 16
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 8, recante provvedimenti per i dipendenti della ITALKALI addetti al comparto alcalino.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
1. Il comma 3 septies dell'articolo 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, introdotto con l'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 8, è sostituito dal seguente:
"3 septies. Per le finalità di cui ai commi 3 bis e 3 ter il fondo di cui all'articolo 13, lettera a), della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni, è incrementato, per l'esercizio finanziario 1995, di lire 20.000 milioni cui si provvede mediante prelevamento dal capitolo 21257 e corrispondente incremento di pari importo del capitolo 25303".
1. Le disposizioni previste nel comma 3 quinquies dell'articolo 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, introdotte con l'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 8, si intendono estese ai lavoratori del settore del salgemma ammessi alle provvidenze previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223.
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 19, è inserito il seguente:
"2 bis. La previsione di cui al comma 2 non si applica nei confronti dei titolari di cave per i quali sia stato accertato che operino in zone vincolate ai sensi delle leggi 8 agosto 1985, n. 431; 1 giugno 1939, n. 1089; 29 giugno 1939, n. 1497".