Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1995, n. 8

G.U.R.S. 11 gennaio 1995, n. 3

Norme per l'applicazione della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, ai dipendenti dell'Italkali, addetti al comparto dei sali alcalini.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 84/1995 e con annotazioni alla data 20 gennaio 1999)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la presente legge:

Art. 1

(modificato dall'art. 6 della L.R. 84/95)

1. All'articolo 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3 bis. I benefici di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche ai dipendenti non riammessi nell'attività lavorativa a causa del fermo produttivo dei sali alcalini.

3 ter. Sono ammessi ai benefici di cui ai commi 2 e 3 i lavoratori che a far data dal 31 dicembre 1992 non si siano dimessi volontariamente.

3 quater. Sono esclusi dai benefici di cui ai commi 2 e 3 i lavoratori delle unità produttive per le quali sono intervenuti i piani di ristrutturazione di cui al comma 2.

3 quinquies. L'Amministrazione regionale, anche a mezzo del Corpo regionale delle miniere, è autorizzata ad utilizzare in servizi socialmente utili i dipendenti della S.p.A. Italkali che, non avendo i requisiti dell'età o della contribuzione previdenziale previsti dal comma 3, hanno i requisiti per fruire delle provvidenze previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223. Ai medesimi lavoratori che maturino le condizioni di età o di contribuzione previdenziale durante il periodo di utilizzazione nei servizi socialmente utili, sono applicabili i benefici previsti dai commi 2 e 3. (1)

3 sexies. Per le finalità del comma 3 quinquies è iscritto apposito capitolo nel bilancio della Regione da utilizzare per far fronte all'onere integrativo conseguente, da calcolarsi in misura corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione goduta ed il trattamento straordinario di integrazione salariale attribuito a ciascun dipendente.

3 septies. Per le finalità di cui ai commi 3bis e 3ter il fondo di cui all'articolo 13, lettera a), della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni, è incrementato per l'esercizio finanziario 1994 di lire 15.000 milioni cui si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 64955 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo. (2)

3 octies. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3quinquies e 3sexies è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'esercizio finanziario 1994 e di lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996. All'onere ricadente nell'esercizio 1994 si provvede con parte delle disponibilità del fondo destinato al finanziamento di nuovi interventi legislativi, iscritto nel bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati. Gli oneri ricadenti negli esercizi 1995 e 1996 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001".

(1)

Si riporta il testo dell'art. 2 della L.R. 24/95:

"ART. 2

Le disposizioni previste nel comma 3 quinquies dell'articolo 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, introdotte con l'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 8, si intendono estese ai lavoratori del settore del salgemma ammessi alle provvidenze previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223."

Vedi le disposizioni di cui all'art. 8 della L.R. 5/99.

(2)

Il comma annotato è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 24/95.

Art. 2

1. Senza pregiudizio per l'adozione di provvedimenti immediati di decadenza o di revoca delle concessioni minerarie qualora ne ricorrano le condizioni, l'Assessore regionale per l'industria, preso atto dell'avvenuta consegna delle opere infrastrutturali di cui all'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 8, da parte delle ditte appaltatrici, ingiunge il termine entro il quale, a pena di decadenza delle concessioni minerarie dei sali potassici, la società Italkali è tenuta a riavviare l'attività produttiva delle miniere, reinserendovi prioritariamente i lavoratori di cui al comma 3 quinquies.

Art. 3

1. L'Ente minerario siciliano (E.M.S.), in deroga alle vigenti norme, è autorizzato a trasferire a valore nominale l'intera quota di capitale detenuta nella Italkali S.p.A. all'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.), che non potrà alienarla in mancanza di apposita disposizione legislativa.

Art. 4

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 gennaio 1995.

MARTINO