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LEGGE REGIONALE 1 marzo 1995, n. 15

G.U.R.S. 4 marzo 1995, n. 12

Istituzione della "Giornata annuale dei donatori di organi" e di premi annuali intitolati a Nicholas Green.

Testo con annotazioni alla data 18 settembre 2024

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. La Regione Siciliana, al fine di contribuire alla diffusione dei principi di solidarietà umana e civile con particolare riguardo alla donazione di organi per fini di trapianto, promuove, in raccordo con le principali associazioni di volontariato di settore, l'istituzione della "Giornata annuale dei donatori di organi", che si terrà la prima domenica del mese di ottobre di ciascun anno.

2. Le relative spese sono disposte dal Presidente della Regione.

Art. 2

(1)

1. Al fine di ricordare il sacrificio del piccolo Nicholas Green, perito per mano assassina, e l'alta opera umanitaria dei suoi genitori che hanno contribuito a salvare altre vite mediante la donazione di organi del proprio figlio, sono istituiti nove premi annuali in ogni provincia dell'Isola, da assegnare rispettivamente a tre studenti delle scuole elementari, a tre studenti delle scuole medie di primo grado ed a tre studenti delle scuole medie di secondo grado, per lo svolgimento di temi attinenti la solidarietà umana ed in particolare la donazione di organi per fini di trapianto.

2. I premi, denominati "Nicholas Green", dell'importo di lire 1.000.000 ciascuno per gli studenti delle scuole elementari, 2.000.000 ciascuno per gli studenti delle scuole medie di primo grado e 3.000.000 ciascuno per gli studenti delle scuole medie di secondo grado, sono assegnati da una commissione nominata da ciascun provveditore agli studi. Le relative somme sono accreditate dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione a ciascun provveditore agli studi.

(1)

Cfr. le seguenti Circ. Ass. BB.CC.:

- 14 ottobre 2004 n. 22 per l'anno scolastico 2004-2005;

- 30 settembre 2005, n. 18 per l'anno scolastico 2005/2006;

- 19 settembre 2006, n. 13 per l'anno scolastico 2006/2007;

- 18 ottobre 2007, n. 20 per l'anno scolastico 2007/2008;

- 16 ottobre 2008, n. 16 per l'anno scolastico 2008/2009;

- 21 dicembre 2009, n. 26 per l'anno scolastico 2009/2010;

e le seguenti Circ. Ass. Istruzione e Formazione Professionale:

- 25 giugno 2010, n. 19 per l'anno scolastico 2010/2011;

- 5 luglio 2011, n. 18 per l'anno scolastico 2011/2012;

- 2 luglio 2012, n. 15 per l'anno scolastico 2012/2013;

- 11 settembre 2023, n. 17 per l'anno scolastico 2023/2024;

- 18 settembre 2024, n. 19 per l'anno scolastico 2024/2025.

Art. 3

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1995, la spesa annua di lire 262 milioni, di cui lire 100 milioni per le finalità dell'articolo 1.

2. La spesa autorizzata dalla presente legge trova riscontro nel bilancio della Regione Siciliana codice 1001. All'onere di lire 262 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1995 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 4

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1 marzo 1995.

MARTINO