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DECRETO LEGGE 31 gennaio 1995, n. 26

G.U.R.I. 31 gennaio 1995, n. 25

Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali. (1)

(convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95)

TESTO COORDINATO (con modifiche fino al D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e annotato al 21 aprile 2000)

(1)

Vedi le disposizioni contenute nell'art. 25, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196.

Vedi D.M. Tesoro 28 ottobre 1999: "Criteri e modalità di estensione alle cooperative sociali dei benefici a favore dell'imprenditorialità giovanile ai sensi della legge 29 marzo 1995, n. 95".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rilanciare le attività economiche, adottando una nuova e più snella disciplina normativa in materia di imprenditorialità giovanile, di pagamenti alle imprese operanti nel Mezzogiorno, di ricerca applicata, di società miste per i pubblici servizi e di forniture e appalti pubblici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici e dell'ambiente e delle risorse agricole, alimentari e forestali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Imprenditoria giovanile (1)

(modificato dalla legge di conversione 29 marzo 1995, n. 95)

1. L'ambito territoriale di riferimento per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, è costituito di territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, così come definiti dai regolamenti dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio dell'artigianato, le relative modalità d'attuazione, anche con riferimento ai benefici concedibili e alle relative misure e limiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia. Il decreto dovrà comunque garantire pieno controllo pubblico degli incentivi e dei pubblici investimenti, nonchè la trasparenza delle procedure e l'omogeneità dei criteri di valutazione delle domande fissando criteri che comprendano la presentazione da parte dei richiedenti di un piano-programma almeno triennale e di un bilancio previsionale triennale. (2)

2. Il presidente del comitato istituito ai sensi della normativa indicata al comma 1 è autorizzato a costituire entro il 31 agosto 1994, una società per azione denominata società per l'imprenditorialità giovanile, cui è affidato il compito di produrre servizi a favore di organismi ed enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici, finalizzati alla creazione di nuove imprese e al sostegno delle piccole e medie imprese costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni ovvero formate esclusivamente da giovani tra i 18 e 35 anni, nonchè allo sviluppo locale. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua costituzione, la società subentra altresì nelle funzioni già esercitate dal comitato e dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della medesima normativa e nei relativi rapporti giuridici e finanziari, ivi compresa la titolarità delle somme destinate alle esigenze di finanziamento del comitato, determinate nella misura di lire 5 miliardi. La società può promuovere la costituzione e partecipare al capitale sociale di altre società operanti a livello regionale per le medesime finalità, cui partecipano anche le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o le loro unioni regionali, nonchè partecipare al capitale sociale di piccole imprese nella misura massima del 10% del capitale stesso. Al capitale sociale della società possono altresì partecipare enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici comprese le società di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le finanziarie di cui all'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, che possono utilizzare a questo scopo non più del 15 per cento delle risorse, nonchè le associazioni di categoria sulla base di criteri fissati con il decreto di cui al comma 1. La società può essere destinataria di finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, il cui utilizzo anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sarà disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori. (3)

3. Il Ministro del tesoro, che esercita i diritti dell'azionista previa intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede al versamento delle somme necessarie alla costituzione del capitale sociale iniziale della società di cui al comma 2, stabilito in lire 10 miliardi, a valere sulle somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 4 e 5, e all'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e di lire 300 miliardi per l'anno 1996. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 7830 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica ripartisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, acquisito previamente il parere delle competenti commissioni parlamentari, le predette risorse finanziarie tra i territorio di cui al comma 1, nel rispetto delle prescrizioni degli statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle relativi norme di attuazione. Le risorse finanziarie comunque destinate alle finalità di cui al presente articolo affluiscono in un conto corrente infruttifero intestato alla società per l'imprenditorialità giovanile, aperto presso la Cassa depositi e prestiti. La società può periodicamente avanzare richieste di prelevamento di fondi dal suddetto conto, a favore di se stessa, soltanto per le somme strettamente necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2.

5. Il personale in servizio presso il comitato alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, se e fino a quando non venga assunto dalla società, resta iscritto nel ruolo transitorio ad esaurimento presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, e successive integrazioni e modificazioni. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla costituzione della società di cui al presente articolo, il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, così come modificato ed integrato dalla successiva normativa, è abrogato.

6. I mutui a tasso agevolato sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalità ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare.

6-bis. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento, entro il 15 maggio, una relazione sull'attuazione del presente articolo e sull'attività della società per l'imprenditorialità giovanile. Nella relazione sono indicati i dati della gestione di bilancio, le partecipazioni della società in altre società, la distribuzione territoriale degli incentivi erogati, il grado e le modalità di utilizzo dei finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, nonchè i settori economici interessati e i risultati complessivi conseguiti.

(1)

Per effetto dell'art. 27, comma 2, del D.L.vo 21 aprile 2000, n. 185, l'articolo annotato deve intendersi abrogato a datare dalla entrata in vigore degli emanandi regolamenti di cui all'art. 24, comma 1, del medesimo D.L.vo n. 185/2000.

(2)

Vedi D.M. Tesoro 18 febbraio 1998, n. 306: "Regolamento recante norme per la concessione di agevolazioni finanziarie all'imprenditorialità giovanile".

(3)

Vedi le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 9, del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, nel testo modificato dalla legge di conversione 23 maggio 1997, n. 135.

Art. 2

Accelerazione dei pagamenti per le imprese operanti nel Mezzogiorno e semplificazione delle procedure in materia di comunicazioni antimafia

1. L'erogazione degli importi da corrispondere per contributi in conto capitale in relazione alle agevolazioni in favore delle attività produttive e di ricerca concesse a valere sulle risorse derivanti dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, oltre che con i criteri e le modalità previsti dalla normativa vigente, può essere effettuata, a domanda del beneficiario, anche sulla base di dichiarazione del legale rappresentante attestante lo stato di esecuzione del progetto, nonchè l'esistenza dei requisiti di cui alla vigente normativa sulla lotta alla criminalità organizzata, accompagnata da fidejussione bancaria o da polizza assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta. Nel caso di erogazione a saldo, qualora non risultino già effettuati gli accertamenti finali di spesa devono essere espletati, anche mediante ricorso a consulenti esterni che rispondono personalmente degli accertamenti effettuati, entro sei mesi dalla data dell'avvenuto pagamento.

2. Fatte salve le sanzioni previste dalla legge ove il fatto costituisca reato, qualora le dichiarazioni di cui al comma 1 attestino fatti materiali non rispondenti al vero e le agevolazioni siano conseguentemente revocate si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da 2 a 4 volte l'importo dell'agevolazione indebitamente fruita, salva l'applicazione dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e la restituzione delle sommo indebitamente percepite, con la corresponsione degli interessi come previsti dalla normativa vigente.

3. In relazione all'esigenza di assicurare il coordinato utilizzo delle risorse disponibili, il centro di elaborazione dati, già operante presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, è attribuito, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, che ne assicura la gestione e lo sviluppo nell'ambito unitario del sistema informativo operante ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio di carattere compensativo.

4. Il Nucleo di valutazione operante presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai sensi della legge 17 dicembre 1986, n. 878, è posto alle dirette dipendenze del Ministro. La nomina a componente del Nucleo avviene con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

5. Entro i mesi di luglio e di gennaio di ciascun anno, il Ministro del bilancio e della programmazione economica presenta al CIPE il programma delle attività del Nucleo di valutazione indicando i programmi e i risultati dei lavori svolti nel semestre precedente.

6. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, le parole: "nella quale hanno sede i soggetti di cui all'articolo 1" sono sostituite dalle seguenti: "nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui al comma 1, lettere a) e c), o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1".

Art. 3

Ricerca applicata

(modificato dalla legge di conversione 29 marzo 1995, n. 95)

l. Per il periodo 1995-1997, un importo corrispondente al 5 per cento degli stanziamenti di bilancio autorizzati o da autorizzare in favore del CNR, dell'ENEA, dell'INFIN e del Fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è trasferito al capitolo 7520 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per promuovere iniziative in comune tra imprese, università e centri di ricerca pubblici e privati in settori di rilevante interesse per lo sviluppo del sistema della ricerca nazionale. A tali fini, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica conclude specifici accordi di programma con gli enti ed imprese titolari della ricerca, che definiscono gli obiettivi, i tempi di attuazione e le modalità di finanziamento. I criteri e le modalità per la realizzazione dei predetti accordi, nonchè i relativi strumenti di attuazione amministrativi e contabili sono fissati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, con proprio decreto dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Per favorire la più ampia interazione tra le imprese manifatturiere, le università e gli enti di ricerca pubblici e privati possono beneficiare degli interventi previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata, consorzi e società consortili, comunque composti, purchè a partecipazione finanziaria maggioritaria di imprese manifatturiere.

2-bis. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'espletamento degli adempimenti istruttori necessari per l'attivazione degli accordi di cui al comma 1 nonchè dei contratti inerenti i programmi nazionali di ricerca di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, si avvale delle competenze di esperti tecnico-scientifici scelti nell'albo previsto dalla deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale del 28 dicembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1994. I relativi compensi, determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono posti a carico del Fondo speciale per la ricerca applicata nella misura complessiva non superiore all'1 per cento.

3. Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è sostituito dal seguente:

"Il comitato tecnico scientifico, da costituirsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è composto di dodici membri di qualificata esperienza tecnico-scientifica nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e designati: tre dallo stesso Ministro, due dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia uno dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, tre dalle associazioni maggiormente rappresentative dei settori produttivi ed uno ciascuno dal CNR, dall'ENEA e dall'Istituto superiore di sanità. I membri del comitato ed i relativi supplenti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il comitato si riunisce almeno una volta al mese".

4. E' abrogato l'articolo 18 del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 697.

5. Fino all'entrata in vigore della legge di riordinamento degli organi consultivi del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e comunque non oltre il 31 maggio 1995, il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST) è prorogato in deroga alla normativa vigente. Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni adottati dal predetto organo prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4

Società miste per i servizi pubblici

(modificato dalla legge di conversione 29 marzo 1995, n. 95, e dall'art. 17, comma 58-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel testo introdotto dall'art. 2, comma 30, della legge 16 giugno 1998, n. 191)

1. Al fine di favorire l'immediato avvio di operatività delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, concernente la costituzione di società miste con la partecipazione non maggioritaria degli enti locali per l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere pubbliche, si provvede con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei princìpi e dei criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo 12, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della normativa comunitaria.

[2. Ai trasferimenti di beni destinati a pubblico servizio, da parte di province e comuni, in favore di società costituite ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera e), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 12 comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, nonchè delle aziende speciali e dei consorzi di cui, rispettivamente agli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, non si applicano le disposizioni relative alla cessione dei beni patrimoniali degli enti pubblici territoriali.] (comma abrogato) (1)

[3. Gli enti locali adeguano l'ordinamento delle aziende speciali alle disposizioni dell'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, entro il 30 settembre 1995. Entro i novanta giorni successivi, gli enti locali iscrivono, per gli effetti di cui al primo comma dell'articolo 2331 del codice civile, le aziende speciali nel registro delle imprese. Restano salvi gli effetti degli atti e dei contratti che le medesime aziende speciali hanno posto in essere anteriormente alla data di attuazione del registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.] (comma abrogato) (1)

4. (soppresso dalla legge di conversione).

[5. Ai sensi dell'articolo 23, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono fondamentali i seguenti atti:

a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;

b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;

c) il conto consuntivo;

d) il bilancio di esercizio.] (comma abrogato) (1)

6. Al fine di favorire l'occupazione o la rioccupazione di lavoratori, i comuni e le province sono autorizzati a costituire società per azioni con la GEPI S p.a., anche per la gestione di servizi pubblici locali.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 6, i comuni e le province possono consentire, mediante appositi aumenti di capitale, l'ingresso della GEPI S.p.a. in società da essi partecipate.

8. In conformità alle disposizioni che ne disciplinano l'attività, le partecipazioni azionarie detenute dalla GEPI S.p.a. nelle società di cui al presente articolo, sono cedute entro il termine di cinque anni mediante gara pubblica.

9. La Cassa depositi e prestiti, su autorizzazione del Ministro del tesoro, può partecipare al capitale di società finanziarie o di servizi la cui attività sia prevalentemente volta al supporto di amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, e di imprese, in relazione ad iniziative ammissibili ai cofinanziamenti comunitari.

(1)

Comma abrogato dall'art. 274, comma 1, lett. gg), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 6

Differimento di termini in materia di lavoro

1. L'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, aventi decorrenza inferiore ai tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, è fissata al 1° marzo 1995.

Art. 7

Cessione quota latte

1. Per l'anno 1994 è differito al 30 dicembre il termine del 30 novembre stabilito nell'articolo 10, comma 6, della legge 26 novembre 1992, n. 468, per la cessione della quota latte.

Art. 8

Versamento delle imposte da parte di imprese creditrici dell'EFIM

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, è prorogato al 31 dicembre 1995. Al relativo onere, valutato in lire 35 miliardi per l'anno 1995, si provvede a carico delle complessive disponibilità attribuite al commissario liquidatore dell'EFIM ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, nonchè dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, ed affluite nell'apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. Le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 9

Riscossione dei tributi

1. Il termine del 31 dicembre 1994 di durata della concessione del Servizio di riscossione dei tributi, delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, prevista per il primo periodo di gestione dall'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, già prorogato al 31 gennaio 1995 dall'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 719, è ulteriormente prorogato al 28 febbraio 1995, limitatamente agli ambiti territoriali per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, nell'esaminare le richieste di affidamento pervenute ha evidenziato l'opportunità di ulteriori approfondimenti istruttori.

Art. 10

Finanza locale

(modificato dalla legge di conversione 29 marzo 1995, n. 95 e successivamente dall'art. 5, comma 9, del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 507)

1. Per l'anno 1995, il termine per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, previsto, rispettivamente, dagli articoli 8, comma 3, e 50, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, è prorogato al 28 aprile 1995.

1-bis. Per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche il termine per il pagamento della tassa mediante convenzione, ai sensi dell'articolo 45, comma 8, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 566, è fissato, per l'esercizio 1995, al 30 settembre 1995.

1-ter. All'articolo 50 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"5-bis. La tassa, se d'importo superiore a lire 500 mila, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'articolo 45, comma 8.

5-ter. Per l'anno 1995, la scadenza delle prime due rate di cui al comma 5-bis è fissata al 28 aprile 1995, fermo restando il versamento integrale della tassa medesima entro il 31 ottobre 1995. Per le occupazioni temporanee che cessano entro il 28 aprile 1995, la cui tassa è di importo non superiore a lire 500 mila, la scadenza del termine di versamento è fissata alla medesima data del 28 aprile 1995".

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1995

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei

Ministri e Ministro del tesoro

MASERA, Ministro del bilancio

e della programmazione economica

FANTOZZI, Ministro delle finanze

BARATTA, Ministro dei lavori

pubblici e dell'ambiente

LUCHETTI, Ministro delle risorse

agricole, alimentari e forestali

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO