
REGOLAMENTO (CE) N. 1962/96 DELLA COMMISSIONE, 11 ottobre 1996
G.U.C.E. 12 ottobre 1996, n. L 259
Rettifica al regolamento (CE) n. 2772/95 che sostituisce i valori in ecu indicati nel regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (2),
Visto il regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 (4), in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,
Considerando che il regolamento (CE) n. 2772/95 della Commissione (5) ha omesso per errore l'importo adeguato in ecu relativo all'importo massimo sovvenzionabile del premio per ciascuna UBA di ovini o di bovini ritirata da un allevamento e che occorre quindi completare detto regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 31 dicembre 1992, n. L 387
G.U. 31 gennaio 1995, n. L 22
G.U. 1 maggio 1993, n. L 108
G.U. 27 luglio 1996, n. L 188
G.U. 1 dicembre 1995, n. L 288
All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2772/95, il testo del punto 1 è sostituito dal seguente:
"1) All'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio:
- l'importo di "150 ECU" è sostituito da "181,1 ECU";
- gli importi di "250 ECU" sono sostituiti da "301,9 ECU";
- l'importo di "210 ECU" è sostituito da "253,6 ECU";
- l'importo di "100 ECU" è sostituito da "120,8 ECU";
- l'importo di "400 ECU" è sostituito da "483,0 ECU";
- l'importo di "1 000 ECU" è sostituito da "1 208 ECU";
- l'importo di "700 ECU" è sostituito da "845,3 ECU" e
- l'importo di "600 ECU" è sostituito da "724,5 ECU"."
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
L'importo di cui all'articolo 1, terzo trattino si applica a decorrere dalla data in cui un tasso di conversione agricolo fissato a partire dal 1° febbraio 1995 viene applicato per la prima volta al premio per ciascuna UBA di ovini o bovini ritirata dall'allevamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1996.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione