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REGOLAMENTO (CE) N. 1962/96 DELLA COMMISSIONE, 11 ottobre 1996

G.U.C.E. 12 ottobre 1996, n. L 259

Rettifica al regolamento (CE) n. 2772/95 che sostituisce i valori in ecu indicati nel regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (2),

Visto il regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 (4), in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

Considerando che il regolamento (CE) n. 2772/95 della Commissione (5) ha omesso per errore l'importo adeguato in ecu relativo all'importo massimo sovvenzionabile del premio per ciascuna UBA di ovini o di bovini ritirata da un allevamento e che occorre quindi completare detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 31 dicembre 1992, n. L 387

(2)

G.U. 31 gennaio 1995, n. L 22

(3)

G.U. 1 maggio 1993, n. L 108

(4)

G.U. 27 luglio 1996, n. L 188

(5)

G.U. 1 dicembre 1995, n. L 288

Art. 1

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2772/95, il testo del punto 1 è sostituito dal seguente:

"1) All'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio:

- l'importo di "150 ECU" è sostituito da "181,1 ECU";

- gli importi di "250 ECU" sono sostituiti da "301,9 ECU";

- l'importo di "210 ECU" è sostituito da "253,6 ECU";

- l'importo di "100 ECU" è sostituito da "120,8 ECU";

- l'importo di "400 ECU" è sostituito da "483,0 ECU";

- l'importo di "1 000 ECU" è sostituito da "1 208 ECU";

- l'importo di "700 ECU" è sostituito da "845,3 ECU" e

- l'importo di "600 ECU" è sostituito da "724,5 ECU"."

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'importo di cui all'articolo 1, terzo trattino si applica a decorrere dalla data in cui un tasso di conversione agricolo fissato a partire dal 1° febbraio 1995 viene applicato per la prima volta al premio per ciascuna UBA di ovini o bovini ritirata dall'allevamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione