
LEGGE REGIONALE 20 agosto 1996, n. 36
G.U.R.S. 22 agosto 1996, n. 42
Norme per la stagione venatoria 1996-97.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
1. Limitatamente alla stagione venatoria 1996-1997, l'articolo 19 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, è sostituito dall'articolo 15, commi 3, 4, 8 e 9 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 17.
2. All'articolo 15 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 17, comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) le parole "dal 15 settembre 1996 al 15 dicembre 1996" sono sostituite dalle altre "dal 1° settembre 1996 al 15 dicembre 1996";
b) alla lettera b) le parole "dal 15 settembre 1996 al 29 gennaio 1997 incluso" sono sostituite dalle altre "dal 1° settembre 1996 al 29 gennaio 1997 incluso".
3. Il cinghiale è cacciabile dal 1° ottobre al 31 dicembre 1996.
4. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, per il periodo della stagione venatoria 1996-1997 è sospesa l'applicazione dell'articolo 15, commi 1, 2, 5 e 6, della succitata legge regionale 6 aprile 1996, n. 17, e dell'articolo 6, commi 1, 2 e 4 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 31.
5. Fermo restando quant'altro previsto dal comma 7 dell'articolo 15 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 17, a far data dal 15 settembre 1996 ai cacciatori provenienti da altre regioni è consentito l'esercizio dell'attività venatoria in tutto il territorio della Regione.
6. Il calendario venatorio deve essere adeguato in conseguenza di quanto disposto ai commi precedenti.