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REGOLAMENTO (CE) N. 1587/96 DEL CONSIGLIO, 30 luglio 1996

G.U.C.E. 16 agosto 1996, n. L 206

Modifica al regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 19 agosto 1996

Applicabile dal: 19 agosto 1996

Nota: L'art. 2 ha stabilito che l'art. 1, punti 1 e 2, del presente regolamento si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione (1),

Visto il parere del Parlamento europeo (2),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

Considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio (4) prevede che la campagna lattiera inizia il 1° aprile e termina il 31 marzo dell'anno successivo; che dal 1992 il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento del burro e del latte scremato in polvere sono fissati con riferimento al periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno, per tener conto delle correlazioni tra tali prezzi e quelli di altri settori nei quali la campagna corrisponde a detto periodo; che, per mantenere tali correlazioni anche in futuro, è coerentemente opportuno far coincidere la campagna lattiera con lo stesso periodo; che è pertanto necessario modificare il termine previsto dall'articolo 3 del regolamento citato per la fissazione del prezzo indicativo;

Considerando che alcuni accordi conclusi dalla Comunità con paesi terzi consentono alla prima di partecipare alla gestione dei contingenti di prodotti lattiero-caseari d'origine comunitaria importati dai paesi terzi; che, per avvalersi appieno di tali possibilità, occorre prevedere una procedura specifica per l'adozione dei pertinenti metodi di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 27 aprile 1996, n. C 125

(2)

G.U. 10 giugno 1996, n. C 166

(3)

G.U. 15 luglio 1996, n. C 204

(4)

G.U. 28 giugno 1968, n. L 148. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2931/95 (G.U. 20 dicembre 1995, n. L 307)

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 804/68 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 2

Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, per tutti i prodotti di cui all'articolo 1 la campagna lattiera inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo."

2) All'articolo 3, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

"1. Ogni anno viene fissato, per la Comunità, un prezzo indicativo del latte."

3) All'articolo 13, paragrafo 2 i termini "articoli 16 e 17" sono sostituiti dai termini "articoli 16, 16 bis e 17".

4) E' inserito l'articolo seguente:

"Articolo 16 bis

1. Qualora un accordo concluso a norma dell'articolo 228 del trattato preveda la gestione totale o parziale di un contingente tariffario aperto da un paese terzo per prodotti di cui all'articolo 1, il pertinente metodo di gestione e le relative modalità d'applicazione sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 30.

2. La gestione dei contingenti può essere effettuata attraverso l'applicazione di uno dei metodi seguenti o attraverso la combinazione di tali metodi:

- metodo fondato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio "primo arrivato, primo servito"),

- metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti alla presentazione delle domande (secondo il metodo "esame simultaneo"),

- metodo fondato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali (secondo il metodo "tradizionali/nuovi arrivati").

Possono essere adottati altri metodi appropriati, in particolare quelli che garantiscono la completa utilizzazione delle possibilità offerte dal contingente di cui trattasi.

Essi devono evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati."

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'articolo 1, punti 1) e 2), è applicabile a partire dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 luglio 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. COVENEY