
REGOLAMENTO (CE) N. 2931/95 DELLA COMMISSIONE, 19 dicembre 1995
G.U.C.E. 20 dicembre 1995, n. L 307
Modifica ai regolamenti (CEE) n. 804/68, (CEE) n. 2730/75, (CEE) n. 776/78, (CEE) n. 570/88, (CEE) n. 584/92, (CEE) n. 2219/92, (CE) n. 2883/94, (CE) n. 1466/95, (CE) n. 1598/95, (CE) n. 1600/95 e (CE) n. 1713/95, in seguito alla modifica della nomenclatura combinata per alcuni prodotti lattiero-caseari.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 1° gennaio 1996
Applicabile dal: 1° gennaio 1996
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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3209/89 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
Visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1538/95 (4), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 15, paragrafo 4, l'articolo 16, paragrafi 1 e 4 e l'articolo 17, paragrafo 14,
Visto il regolamento (CEE) n. 518/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Polonia, dall'altro (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2233/93 (6), in particolare l'articolo 1,
Visto il regolamento (CEE) n. 519/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Ungheria, dall'altro (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2234/93 (6), in particolare l'articolo 1,
Visto il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altro (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2235/93 (6), in particolare l'articolo 1,
Visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione (8), in particolare l'articolo 10 e l'articolo 24, paragrafo 6,
Visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,
Visto il regolamento (CE) n. 1275/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Estonia dall'altra (9),
Visto il regolamento (CE) n. 1276/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra (9),
Visto il regolamento (CE) n. 1277/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra (9),
Considerando che il regolamento (CE) n. 2448/95 della Commissione, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (10), prevede modifiche per alcuni prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 1° gennaio 1996; che alcuni altri codici NC relativi ai prodotti lattiero-caseari hanno subito adeguamenti in precedenza;
Considerando che occorre, di conseguenza, modificare i regolamenti pertinenti alle sottovoci modificate dei codici NC citati, in particolare i regolamenti seguenti:
- il regolamento (CEE) n. 804/68,
- il regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio (11), modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88 della Commissione (12),
- il regolamento (CEE) n. 776/78 della Commissione, del 18 aprile 1978, relativo all'applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione di prodotti lattiero-caseari e recante abrogazione e modifica di vari regolamenti (13), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1586/95 (14),
- il regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (15), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95 (16),
- il regolamento (CEE) n. 584/92 della Commissione, del 6 marzo 1992, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore lattiero-caseario, del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia (17), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2416/95 (18),
- il regolamento (CEE) n. 2219/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, relativo alle modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento (19), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2835/95 (20),
- il regolamento (CE) n. 2883/94 della Commissione, del 28 novembre 1994, che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti agricoli che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio (21), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1820/95 (22),
- il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (23), modificato dal regolamento (CE) n. 2452/95 (24),
- il regolamento (CE) n. 1598/95 della Commissione, del 30 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (25),
- il regolamento (CE) n. 1600/95 della Commissione, del 30 giugno 1995, relativo alle modalità di applicazione del regime d'importazione e all'apertura di contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (25), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 (8),
- il regolamento (CE) n. 1713/95 della Commissione, del 13 luglio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore lattiero-caseario, del regime previsto dagli accordi di associazione tra la Comunità e i paesi Baltici (26);
Considerando che, a fini di chiarezza, occorre prevedere che tutte le modifiche abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio 1996;
Considerando che il comitato del latte e dei prodotti lattiero-caseari non ha espresso alcun parere nel termine prescritto dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 9 dicembre 1979, n. L 34
G.U. 27 ottobre 1989, n. L 312
G.U. 28 giugno 1968, n. L 148
G.U. 30 giugno 1995, n. L 148
G.U. 29 febbraio 1992, n. L 56
G.U. 10 agosto 1993, n. L 200
G.U. 27 giugno 1992, n. L 173
G.U. 31 ottobre 1995, n. L 260
G.U. 7 giugno 1995, n. L 124
G.U. 30 ottobre 1995, n. L 259
G.U. 1 novembre 1975, n. L 281
G.U. 1 febbraio 1988, n. L 28
G.U. 19 aprile 1978, n. L 105
G.U. 1 luglio 1995, n. L 150
G.U. 1 marzo 1988, n. L 55
G.U. 26 luglio 1995, n. L 174
G.U. 7 marzo 1992, n. L 62
G.U. 14 ottobre 1995, n. L 248
G.U. 1 agosto 1992, n. L 218
G.U. 8 dicembre 1995, n. L 294
G.U. 29 novembre 1994, n. L 304
G.U. 27 luglio 1995, n. L 175
G.U. 28 giugno 1995, n. L 144
G.U. 20 ottobre 1995, n. L 252
G.U. 1 luglio 1995, n. L 151
G.U. 14 luglio 1995, n. L 163
Il regolamento (CEE) n. 804/68 è modificato come segue:
1) All'articolo 1, i dati relativi alle lettere c), e) e g) sono sostituiti con i dati seguenti:
Codice NC Designazione delle merci "c) da Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, 0403 10 11 a 39 cherif e altri tipi di latte e creme fermentati da o acidificati, anche concentrati, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti, non 0403 90 11 a 69 aromatizzati nè addizionati di frutta o di cacao e) ex 0405 Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere avente tenore di materie grasse superiore al 75% ma inferiore all'80% g) 1702 19 00 Lattosio e sciroppo di lattosio senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, contenenti, in peso, meno del 99% di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca"2) All'articolo 17, paragrafo 12, il codice NC "2106 90 99" è sostituito con il codice NC "2106 90 98".
3) All'articolo 26, paragrafo 5, il codice NC "0405 00" è sostituito con il codice NC "0405".
4) All'allegato:
- i dati seguenti sono inseriti dopo i dati relativi al codice NC 0403:
Codice NC Designazione delle merci - Paste da spalmare lattiere: "0405 20 10 - - aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 39% ma inferiore al 60% 0405 20 30 - - aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 60% ma non superiore al 75%"- i dati relativi al codice NC 1702 10 sono sostituiti con i dati seguenti:
Codice NC Designazione delle merci " ex 1702 Lattosio e sciroppo di lattosio: 1702 11 00 - - contenenti, in peso, il 99% o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca"- i dati relativi al codice NC ex 1901 90 90 sono sostituiti con i dati seguenti:
Codice NC Designazione delle merci "1901 90 99 - - - altri"- i dati relativi al codice NC ex 1904 sono sostituiti con i dati seguenti:
Codice NC Designazione delle merci "1904 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura ( per esempio "corn flakes"); cereali (diversi dal granoturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati nè compresi altrove"- i dati relativi al codice NC 1905 90 50 sono sostituiti con i dati seguenti:
Codice NC Designazione delle merci "1905 90 45 - - - Biscotti 1905 90 55 - - - Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati"- i dati relativi ai codici NC ex 2008 92 e ex 2008 99 sono soppressi;
- i dati relativi ai codici NC ex 2101 10 ed ex 2101 20 sono sostituiti con i dati seguenti:
Codice NC Designazione delle merci "ex 2101 Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed latri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: 2101 12 98 - - - altri 2101 20 98 - - - altri"- i dati relativi al codice NC ex 2106 sono sostituiti con i dati seguenti:
Codice NC Designazione delle merci "ex 2106 Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove, eccetto le preparazioni alcoliche composte della sottovoce 2106 90 20 e gli sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati delle sottovoci 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 e 2106 90 59 "- i dati relativi al codice NC 2208 sono sostituiti con i dati seguenti:
Codice NC Designazione delle merci "2208 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all'80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: 2208 70 - Liquori ex 2208 90 - altri - - altre acquaviti e altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità: - - - inferiore o uguale a 2 l: - - - - altri: 2208 90 69 - - - - - altre bevande contenenti alcole di distillazione - - - superiore a 2 l: 2208 90 78 - - - - - altre bevande contenenti alcole di distillazione".- i dati seguenti relativi al codice NC 3302 sono inseriti prima del codice NC 3501:
Codice NC Designazione delle merci "ex 3302 Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: 3302 10 - dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: - - dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: 3302 10 29 - - - - - altre"- i dati relativi al codice NC ex 3502 sono sostituiti con i dati seguenti:
Codice NC Designazione delle merci "ex 3502 Albumine, albuminati e altri derivati delle albumine: 3502 20 - Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte: - - altre: 3502 20 91 - - - essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.) 3502 20 99 - - - altre"
Gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2730/75 sono modificati come segue:
- il codice NC "1702 10 10" è sostituito con il codice NC "1702 11 00",
- il codice NC "1702 10 90" è sostituito con il codice NC "1702 19 00".
Nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 776/78, i dati relativi al codice NC 0405 sono sostituiti con i dati seguenti:
Codice NC Designazione delle merci Destinazione "ex 0405 Burro ed altre materie grasse provenienti 400" dal latte; paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 75% ma inferiore all'80%
Il regolamento (CEE) n. 570/88 è modificato come segue:
- all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), il codice NC "2106 90 99" è sostituito con il codice NC "2106 90 98";
- all'articolo 4, paragrafo 4:
- primo trattino, il codice NC "1902 20 90" è sostituito con il codice NC "1902 20 99",
- secondo trattino, il codice NC "2104 10 00" è sostituito con il codice NC "2104 10".
Negli allegati I A (Polonia), I.B.1 (Repubblica ceca) e I.B.2 (Repubblica slovacca) del regolamento (CEE) n. 584/92, i codici NC "0405 00 11 e 0405 00 19" sono sostituiti rispettivamente con i codici NC "0405 10 11 e 0405 10 19".
Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2219/92 e nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 2883/94, i dati relativi al codice NC 0405 sono sostituiti con i dati seguenti:
Codice NC Designazione delle merci "ex 0405 Burro e altre materie grasse provenienti dal latte"
All'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1466/95, i codici NC "0405 00 90 e 0405 00 19" sono sostituiti con i codici NC "0405 10 90, 0405 90 10, 0405 90 90 e 0405 10 19".
Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1598/95, i dati relativi ai codici NC "0403 10, 0404 90 e 0405" sono sostituiti con i dati relativi ai codici NC "0403 10, 0404 90 e 0405" che figurano nell'allegato I del presente regolamento.
Il regolamento (CE) n. 1600/95 è modificato come segue:
- all'allegato I, numero d'ordine 28, i codici NC "ex 0405 00 11 ed ex 0405 00 19" sono sostituiti rispettivamente con i codici NC "ex 0405 10 11 ed ex 0405 10 19";
- all'allegato IV, numero d'ordine 1, i codici NC "ex 0404 90 53 ed ex 0404 90 93" sono sostituiti con il codice NC "0404 90 83";
- all'allegato VI, punto A, i codici NC "ex 0404 90 53 ed ex 0404 90 93" sono sostituiti con il codice NC "0404 90 83";
- all'allegato VII:
- nella parte della tabella che si riferisce alla Nuova Zelanda, i codici NC "0405 00 11 e 0405 00 19" sono sostituiti rispettivamente con i codici NC "0405 10 11 e 0405 10 19",
- nella parte della tabella che si riferisce alla Svizzera, i codici NC "ex 0404 90 53 ed ex 0404 90 93" sono sostituiti con il codice NC "0404 90 83";
- nel quadro riassuntivo:
- i dati relativi ai codici NC "da 0403 10 a 0403 10 36" sono sostituiti con i dati relativi ai codici NC "da 0403 10 a 0403 10 39" che figurano nell'allegato II del presente regolamento,
- i dati relativi ai codici NC "da 0404 90 a 0405 00 90" sono sostituiti con i dati relativi ai codici NC "da 0404 90 a 0405 90 90" che figurano nell'allegato II del presente regolamento,
- i dati relativi al codice NC "1702 10" sono sostituiti con i dati relativi ai codici NC "da 1702 11 00 a 1702 19 00" che figurano nell'allegato II del presente regolamento.
Nell'allegato I, punti A, B e C del regolamento (CE) n. 1713/95, i codici NC "0405 00 11 e 0405 00 19" sono sostituiti rispettivamente con i codici NC "0405 10 11 e 0405 10 19".