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REGOLAMENTO (CE) N. 2931/95 DELLA COMMISSIONE, 19 dicembre 1995

G.U.C.E. 20 dicembre 1995, n. L 307

Modifica ai regolamenti (CEE) n. 804/68, (CEE) n. 2730/75, (CEE) n. 776/78, (CEE) n. 570/88, (CEE) n. 584/92, (CEE) n. 2219/92, (CE) n. 2883/94, (CE) n. 1466/95, (CE) n. 1598/95, (CE) n. 1600/95 e (CE) n. 1713/95, in seguito alla modifica della nomenclatura combinata per alcuni prodotti lattiero-caseari.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 1° gennaio 1996

Applicabile dal: 1° gennaio 1996

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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3209/89 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

Visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1538/95 (4), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 15, paragrafo 4, l'articolo 16, paragrafi 1 e 4 e l'articolo 17, paragrafo 14,

Visto il regolamento (CEE) n. 518/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Polonia, dall'altro (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2233/93 (6), in particolare l'articolo 1,

Visto il regolamento (CEE) n. 519/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Ungheria, dall'altro (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2234/93 (6), in particolare l'articolo 1,

Visto il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altro (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2235/93 (6), in particolare l'articolo 1,

Visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione (8), in particolare l'articolo 10 e l'articolo 24, paragrafo 6,

Visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

Visto il regolamento (CE) n. 1275/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Estonia dall'altra (9),

Visto il regolamento (CE) n. 1276/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra (9),

Visto il regolamento (CE) n. 1277/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra (9),

Considerando che il regolamento (CE) n. 2448/95 della Commissione, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (10), prevede modifiche per alcuni prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 1° gennaio 1996; che alcuni altri codici NC relativi ai prodotti lattiero-caseari hanno subito adeguamenti in precedenza;

Considerando che occorre, di conseguenza, modificare i regolamenti pertinenti alle sottovoci modificate dei codici NC citati, in particolare i regolamenti seguenti:

- il regolamento (CEE) n. 804/68,

- il regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio (11), modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88 della Commissione (12),

- il regolamento (CEE) n. 776/78 della Commissione, del 18 aprile 1978, relativo all'applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione di prodotti lattiero-caseari e recante abrogazione e modifica di vari regolamenti (13), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1586/95 (14),

- il regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (15), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95 (16),

- il regolamento (CEE) n. 584/92 della Commissione, del 6 marzo 1992, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore lattiero-caseario, del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia (17), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2416/95 (18),

- il regolamento (CEE) n. 2219/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, relativo alle modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento (19), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2835/95 (20),

- il regolamento (CE) n. 2883/94 della Commissione, del 28 novembre 1994, che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti agricoli che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio (21), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1820/95 (22),

- il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (23), modificato dal regolamento (CE) n. 2452/95 (24),

- il regolamento (CE) n. 1598/95 della Commissione, del 30 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (25),

- il regolamento (CE) n. 1600/95 della Commissione, del 30 giugno 1995, relativo alle modalità di applicazione del regime d'importazione e all'apertura di contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (25), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 (8),

- il regolamento (CE) n. 1713/95 della Commissione, del 13 luglio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore lattiero-caseario, del regime previsto dagli accordi di associazione tra la Comunità e i paesi Baltici (26);

Considerando che, a fini di chiarezza, occorre prevedere che tutte le modifiche abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio 1996;

Considerando che il comitato del latte e dei prodotti lattiero-caseari non ha espresso alcun parere nel termine prescritto dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 9 dicembre 1979, n. L 34

(2)

G.U. 27 ottobre 1989, n. L 312

(3)

G.U. 28 giugno 1968, n. L 148

(4)

G.U. 30 giugno 1995, n. L 148

(5)

G.U. 29 febbraio 1992, n. L 56

(6)

G.U. 10 agosto 1993, n. L 200

(7)

G.U. 27 giugno 1992, n. L 173

(8)

G.U. 31 ottobre 1995, n. L 260

(9)

G.U. 7 giugno 1995, n. L 124

(10)

G.U. 30 ottobre 1995, n. L 259

(11)

G.U. 1 novembre 1975, n. L 281

(12)

G.U. 1 febbraio 1988, n. L 28

(13)

G.U. 19 aprile 1978, n. L 105

(14)

G.U. 1 luglio 1995, n. L 150

(15)

G.U. 1 marzo 1988, n. L 55

(16)

G.U. 26 luglio 1995, n. L 174

(17)

G.U. 7 marzo 1992, n. L 62

(18)

G.U. 14 ottobre 1995, n. L 248

(19)

G.U. 1 agosto 1992, n. L 218

(20)

G.U. 8 dicembre 1995, n. L 294

(21)

G.U. 29 novembre 1994, n. L 304

(22)

G.U. 27 luglio 1995, n. L 175

(23)

G.U. 28 giugno 1995, n. L 144

(24)

G.U. 20 ottobre 1995, n. L 252

(25)

G.U. 1 luglio 1995, n. L 151

(26)

G.U. 14 luglio 1995, n. L 163

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 804/68 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, i dati relativi alle lettere c), e) e g) sono sostituiti con i dati seguenti:


     Codice NC                    Designazione delle merci
"c) da                    Latticello, latte e crema coagulati, yogurt,
     0403 10 11 a 39      cherif e altri tipi di latte e creme fermentati
     da                   o acidificati, anche concentrati, con aggiunta
                          di zucchero o di altri dolcificanti, non
     0403 90 11 a 69      aromatizzati nè addizionati di frutta o di cacao
 e)  ex 0405              Burro e altre materie grasse provenienti dal
                          latte; paste da spalmare lattiere avente tenore
                          di materie grasse superiore al 75% ma inferiore
                          all'80%
 g)  1702 19 00           Lattosio e sciroppo di lattosio senza aggiunta
                          di aromatizzanti o di coloranti, contenenti, in
                          peso, meno del 99% di lattosio, espresso in
                          lattosio anidro calcolato su sostanza secca"
2) All'articolo 17, paragrafo 12, il codice NC "2106 90 99" è sostituito con il codice NC "2106 90 98".

3) All'articolo 26, paragrafo 5, il codice NC "0405 00" è sostituito con il codice NC "0405".

4) All'allegato:

- i dati seguenti sono inseriti dopo i dati relativi al codice NC 0403:


     Codice NC                    Designazione delle merci
                          - Paste da spalmare lattiere:
   "0405 20 10            - - aventi tenore, in peso, di materie grasse
                              uguale o superiore al 39% ma inferiore al 60%
     0405 20 30           - - aventi tenore, in peso, di materie grasse
                              uguale o superiore al 60% ma non superiore
                              al 75%"
- i dati relativi al codice NC 1702 10 sono sostituiti con i dati seguenti:

     Codice NC                    Designazione delle merci
" ex 1702                 Lattosio e sciroppo di lattosio:
     1702 11 00           - - contenenti, in peso, il 99% o più di
                              lattosio, espresso in lattosio anidro
                              calcolato su sostanza secca"
- i dati relativi al codice NC ex 1901 90 90 sono sostituiti con i dati seguenti:

     Codice NC                    Designazione delle merci
   "1901 90 99            - - - altri"
- i dati relativi al codice NC ex 1904 sono sostituiti con i dati seguenti:

     Codice NC                    Designazione delle merci
   "1904                  Prodotti a base di cereali ottenuti per
                          soffiatura o tostatura ( per esempio "corn
                          flakes"); cereali (diversi dal granoturco) in
                          grani o in forma di fiocchi oppure di altri
                          grani lavorati (escluse le farine e le semole),
                          precotti o altrimenti preparati, non nominati
                          nè compresi altrove"
- i dati relativi al codice NC 1905 90 50 sono sostituiti con i dati seguenti:

     Codice NC                    Designazione delle merci
   "1905 90 45            - - - Biscotti
     1905 90 55           - - - Prodotti estrusi o espansi, salati
                                o aromatizzati"
- i dati relativi ai codici NC ex 2008 92 e ex 2008 99 sono soppressi;

- i dati relativi ai codici NC ex 2101 10 ed ex 2101 20 sono sostituiti con i dati seguenti:


     Codice NC                    Designazione delle merci
"ex 2101                  Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè
                          o di mate e preparazioni a base di questi
                          prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria
                          torrefatta ed latri succedanei torrefatti del
                          caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
     2101 12 98           - - - altri
     2101 20 98           - - - altri"
- i dati relativi al codice NC ex 2106 sono sostituiti con i dati seguenti:

     Codice NC                    Designazione delle merci
"ex 2106                  Preparazioni alimentari non nominate nè comprese
                          altrove, eccetto le preparazioni alcoliche
                          composte della sottovoce 2106 90 20 e gli
                          sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati
                          delle sottovoci 2106 90 30, 2106 90 51,
                          2106 90 55 e 2106 90 59 "
- i dati relativi al codice NC 2208 sono sostituiti con i dati seguenti:

     Codice NC                    Designazione delle merci
   "2208                  Alcole etilico non denaturato con titolo
                          alcolometrico volumico inferiore all'80% vol;
                          acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti
                          alcole di distillazione:
     2208 70              - Liquori
  ex 2208 90              - altri
                          - - altre acquaviti e altre bevande contenenti
                              alcole di distillazione, presentate in
                              recipienti di capacità:
                          - - - inferiore o uguale a 2 l:
                          - - - - altri:
     2208 90 69           - - - - - altre bevande contenenti alcole
                                    di distillazione
                          - - - superiore a 2 l:
     2208 90 78           - - - - - altre bevande contenenti alcole
                                    di distillazione".
- i dati seguenti relativi al codice NC 3302 sono inseriti prima del codice NC 3501:

     Codice NC                    Designazione delle merci
"ex 3302                  Miscugli di sostanze odorifere e miscugli
                          (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una
                          o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati
                          come materie prime per l'industria; altre
                          preparazioni a base di sostanze odorifere dei
                          tipi utilizzati per la fabbricazione
                          delle bevande:
     3302 10              - dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari
                            o delle bevande:
                          - - dei tipi utilizzati nelle industrie
                              delle bevande:
     3302 10 29           - - - - - altre"
- i dati relativi al codice NC ex 3502 sono sostituiti con i dati seguenti:

     Codice NC                    Designazione delle merci
"ex 3502                  Albumine, albuminati e altri derivati
                          delle albumine:
     3502 20              - Lattoalbumina, compresi i concentrati di due
                            o più proteine di siero di latte:
                          - - altre:
     3502 20 91           - - - essiccata (in fogli, scaglie, cristalli,
                                polveri, ecc.)
     3502 20 99           - - - altre"
Art. 2

Gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2730/75 sono modificati come segue:

- il codice NC "1702 10 10" è sostituito con il codice NC "1702 11 00",

- il codice NC "1702 10 90" è sostituito con il codice NC "1702 19 00".

Art. 3

Nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 776/78, i dati relativi al codice NC 0405 sono sostituiti con i dati seguenti:


     Codice NC            Designazione delle merci               Destinazione
"ex 0405             Burro ed altre materie grasse  provenienti       400"
                     dal latte; paste da spalmare lattiere aventi
                     tenore, in peso, di materie grasse superiore
                     al 75% ma inferiore all'80%
Art. 4

Il regolamento (CEE) n. 570/88 è modificato come segue:

- all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), il codice NC "2106 90 99" è sostituito con il codice NC "2106 90 98";

- all'articolo 4, paragrafo 4:

- primo trattino, il codice NC "1902 20 90" è sostituito con il codice NC "1902 20 99",

- secondo trattino, il codice NC "2104 10 00" è sostituito con il codice NC "2104 10".

Art. 5

Negli allegati I A (Polonia), I.B.1 (Repubblica ceca) e I.B.2 (Repubblica slovacca) del regolamento (CEE) n. 584/92, i codici NC "0405 00 11 e 0405 00 19" sono sostituiti rispettivamente con i codici NC "0405 10 11 e 0405 10 19".

Art. 6

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2219/92 e nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 2883/94, i dati relativi al codice NC 0405 sono sostituiti con i dati seguenti:


     Codice NC                    Designazione delle merci
"ex 0405                  Burro e altre materie grasse provenienti
                          dal latte"
Art. 7

All'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1466/95, i codici NC "0405 00 90 e 0405 00 19" sono sostituiti con i codici NC "0405 10 90, 0405 90 10, 0405 90 90 e 0405 10 19".

Art. 8

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1598/95, i dati relativi ai codici NC "0403 10, 0404 90 e 0405" sono sostituiti con i dati relativi ai codici NC "0403 10, 0404 90 e 0405" che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Art. 9

Il regolamento (CE) n. 1600/95 è modificato come segue:

- all'allegato I, numero d'ordine 28, i codici NC "ex 0405 00 11 ed ex 0405 00 19" sono sostituiti rispettivamente con i codici NC "ex 0405 10 11 ed ex 0405 10 19";

- all'allegato IV, numero d'ordine 1, i codici NC "ex 0404 90 53 ed ex 0404 90 93" sono sostituiti con il codice NC "0404 90 83";

- all'allegato VI, punto A, i codici NC "ex 0404 90 53 ed ex 0404 90 93" sono sostituiti con il codice NC "0404 90 83";

- all'allegato VII:

- nella parte della tabella che si riferisce alla Nuova Zelanda, i codici NC "0405 00 11 e 0405 00 19" sono sostituiti rispettivamente con i codici NC "0405 10 11 e 0405 10 19",

- nella parte della tabella che si riferisce alla Svizzera, i codici NC "ex 0404 90 53 ed ex 0404 90 93" sono sostituiti con il codice NC "0404 90 83";

- nel quadro riassuntivo:

- i dati relativi ai codici NC "da 0403 10 a 0403 10 36" sono sostituiti con i dati relativi ai codici NC "da 0403 10 a 0403 10 39" che figurano nell'allegato II del presente regolamento,

- i dati relativi ai codici NC "da 0404 90 a 0405 00 90" sono sostituiti con i dati relativi ai codici NC "da 0404 90 a 0405 90 90" che figurano nell'allegato II del presente regolamento,

- i dati relativi al codice NC "1702 10" sono sostituiti con i dati relativi ai codici NC "da 1702 11 00 a 1702 19 00" che figurano nell'allegato II del presente regolamento.

Art. 10

Nell'allegato I, punti A, B e C del regolamento (CE) n. 1713/95, i codici NC "0405 00 11 e 0405 00 19" sono sostituiti rispettivamente con i codici NC "0405 10 11 e 0405 10 19".

Art. 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

Allegati