
REGOLAMENTO (CE) N. 1589/96 DEL CONSIGLIO, 30 luglio 1996
G.U.C.E. 16 agosto 1996, n. L 206
Modifica al regolamento (CEE) n. 3013/89 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 19 agosto 1996
Applicabile dal: 19 agosto 1996
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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,
Vista la proposta della Commissione (1),
Visto il parere del Parlamento europeo (2),
Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
Considerando che, a norma dell'articolo 5 quater, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89 (4), la Commissione ha presentato al Consiglio una relazione corredata di proposte per l'applicazione nei territori dei nuovi Länder della Germania delle disposizioni relative al limite individuale per produttore applicabili nel resto della Comunità; che in tale relazione si constata che il processo di ristrutturazione del settore delle carni ovine non è stato ancora portato a termine nei nuovi Länder; che occorre pertanto stabilire a quali condizioni la Germania può adottare disposizioni speciali per tener conto dei problemi specifici che sussistono nei nuovi Länder;
Considerando che può risultare necessario applicare alcune misure transitorie per consentire un passaggio agevole dal regime in vigore nei territori dei nuovi Länder al regime di premio applicabile nel resto della Comunità;
Considerando che l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3013/89 prevede che, qualora siano raggiunti determinati criteri in materia di prezzi di mercato, la concessione degli aiuti all'ammasso privato può essere decisa soltanto nell'ambito di una procedura di gara; che l'esperienza ha tuttavia dimostrato che la concessione di aiuti all'ammasso privato nell'ambito di una fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto potrebbe migliorare l'efficacia della misura di aiuto all'ammasso privato qualora un ricorso urgente a questo si rivelasse necessario nel caso di una situazione di mercato particolarmente difficile in una o più zone di quotazione; che è quindi apparso necessario autorizzare la Commissione a far ricorso alla procedura di fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto qualora sia constatata tale situazione di mercato, anche se i criteri in materia di prezzi di mercato di cui sopra non siano stati raggiunti;
Considerando che è necessario modificare il regolamento (CEE) n. 3013/89,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 27 aprile 1996, n. C 125
G.U. 10 giugno 1996, n. C 166
G.U. 15 luglio 1996, n. C 204
G.U. 7 ottobre 1989, n. L 289. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/95 (G.U. 3 giugno 1995, n. L 123)
Il regolamento (CEE) n. 3013/89 è modificato come segue:
1) Il testo dell'articolo 5 quater è sostituito dal seguente:
"Articolo 5 quater
1. In deroga all articolo 5 bis, paragrafo 1, per i nuovi Länder della Germania:
a) è fissato un limite regionale di 1 milione di animali ammissibili;
b) la Germania stabilisce le condizioni di distribuzione di questo limite e la sua ripartizione regionale.
2. Al più tardi a partire dalla campagna di commercializzazione 2000, la Germania applica nei territori dei nuovi Länder le disposizioni relative al limite individuale per produttore applicabili nel resto della Comunità, fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo.
Ai fini della concessione del premio di cui all'articolo 5, la Germania comunica a ciascun produttore il rispettivo limite individuale. Quest'ultimo viene stabilito in base al numero di pecore per le quali è stato pagato il premio relativamente alla campagna di commercializzazione che precede l'anno in cui è stato notificato al produttore il rispettivo limite individuale.
3. In caso di circostanze naturali che abbiano determinato il mancato versamento o un versamento ridotto del premio per l'anno di riferimento, è preso in considerazione il numero di capi corrispondente ai versamenti effettuati nella campagna più recente. In caso di mancato versamento o di versamento ridotto del premio per l'anno di riferimento a seguito dell'applicazione delle sanzioni a tal fine previste, è preso in considerazione il numero di capi constatato all'atto del controllo che ha dato luogo a dette sanzioni.
4. Qualora la somma totale dei limiti individuali dei produttori le cui aziende sono situate nei nuovi Länder della Germania è inferiore al limite regionale fissato per tale territorio, i diritti residui sono aggiunti alla riserva nazionale della Germania di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 1. La nuova riserva così costituita si applica a tutto il territorio della Germania.
5. La Commissione adotta, se del caso, le norme di attuazione del presente articolo secondo la procedura prevista all'articolo 30."
2) All'articolo 7, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Qualora:
- il prezzo constatato a norma dell'articolo 4, da un lato,
- il prezzo di mercato di una zona di quotazione, dall'altro,
sono inferiori al 70% del prezzo di base stagionalizzato e rischiano di mantenersi a tale livello, per la zona di quotazione in questione possono essere decisi gli aiuti all'ammasso privato di cui all'articolo 6. In tal caso essi sono decisi mediante una procedura di gara.
E' tuttavia possibile decidere di concedere questi aiuti nell'ambito di una procedura di fissazione anticipata qualora si rivelasse necessario un ricorso urgente all'ammasso privato dovuto ad una situazione di mercato particolarmente difficile in una o più zone di quotazione. In tal caso, questa procedura può essere decisa soltanto per le zone di quotazione in cui tale situazione di mercato è già stata constatata."
La Commissione stabilisce, se necessario e secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3013/89, misure transitorie per agevolare il passaggio dalle disposizioni attualmente vigenti nei nuovi Länder della Germania a quelle di cui all'articolo 1, punto 1) del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 30 luglio 1996.
Per il Consiglio
Il Presidente
H. COVENEY