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LEGGE 18 luglio 1996, n. 380

G.U.R.I. 19 luglio 1996, n. 168

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 20 novembre 1995, n. 491, 19 gennaio 1996, n. 26, e 19 marzo 1996, n. 113.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 luglio 1996

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

PINTO, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

Visto, il Guardasigilli: FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 1996, N. 273

All'articolo 1, al comma 2, le parole: "le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle attività di propria competenza, entro il 30 luglio 1996, redigono" sono sostituite dalle seguenti: "di intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 491, entro il 30 luglio 1996, presenta"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le commissioni parlamentari competenti esprimono il parere entro venti giorni".

All'articolo 2:

il comma 3 è soppresso;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Esclusivamente per gli eventi calamitosi verificatisi nel 1995, le regioni deliberano, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento calamitoso entro il 15 luglio 1996".