
DECRETO LEGGE 17 maggio 1996, n. 273
G.U.R.I. 20 maggio 1996, n. 116
Rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46.
(convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 380)
TESTO COORDINATO (con modifiche fino al D.L.vo 29 marzo 2004, n.102)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al rifinanziamento del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, per assicurare la prosecuzione degli interventi programmati in agricoltura, nonchè di consentire alle aziende agricole di accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale, anche per i danni prodotti da eventi calamitosi eccezionali a carico di colture ammissibili all'assicurazione agevolata che non siano state di fatto assicurate;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto-legge:
(modificato ed integrato dalla legge di conversione 18 luglio 1996, n. 380)
1. Al fine di consentire la completa attuazione degli interventi in agricoltura previsti per l'anno 1995, lo stanziamento di lire 800 miliardi di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, recante, tra l'altro, norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura, è aumentato di lire 875 miliardi.
2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 491, entro il 30 luglio 1996, presenta apposita relazione al Parlamento con la quale si descrive il grado di utilizzazione delle risorse finanziarie rese complessivamente disponibili. Le commissioni parlamentari competenti esprimono il parere entro venti giorni.
3. All'onere di cui al comma 1 si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(modificato dalla legge di conversione 18 luglio 1996, n. 380)
[1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dagli eventi calamitosi verificatisi nel 1995 sono esclusi, altresì, dal computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni assicurate, relativamente agli eventi determinati dal decreto di cui all'art. 9, comma 2.".] (comma abrogato) (1)
2. La riduzione della limitazione percentuale di cui all'art. 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, disposta dall'art. 10, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, si intende riferita soltanto alle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994.
[3. Per i danni alle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata secondo le norme recate dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, i contributi e le altre agevolazioni economiche previsti dall'art. 3 della medesima legge n. 185 del 1992, come modificato dal presente articolo, sono ridotti di una quota pari al 50 per cento dell'importo che le aziende beneficiarie, singole ed associate, avrebbero corrisposto per la stipula di polizze di assicurazione delle produzioni medesime] (comma soppresso).
4. Esclusivamente per gli eventi calamitosi verificatisi nel 1995, le regioni deliberano, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento calamitoso entro il 15 luglio 1996.
5. Le disposizioni di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, possono essere recepite negli statuti dei consorzi di difesa di cui all'art. 10 della medesima legge n. 185 del 1992 con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, del D.L. 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, con decorrenza 16 novembre 2002.
Per effetto dell'art. 16, comma 1, lett. f), del D.L.vo 29 marzo 2004, n. 102, il comma annotato è stato abrogato.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 maggio 1996
SCALFARO
DINI, Presidente del
Consiglio dei Ministri e
Ministro del tesoro
LUCHETTI, Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali
ARCELLI, Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO