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REGOLAMENTO (CE) N. 1193/96 DEL CONSIGLIO, 26 giugno 1996

G.U.C.E. 29 giugno 1996, n. L 161

Modifica al regolamento (CE) n. 3290/94 relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 3290/94 autorizza la Commissione ad adottare le misure necessarie per agevolare il passaggio dal regime esistente prima dell'attuazione dei risultati dei negoziati dell'Uruguay Round a quello derivante dagli adattamenti della normativa agricola ivi previsti; che tali misure transitorie possono essere adottate entro il 30 giugno 1996 e la loro applicazione è limitata a questa data; che alcune delle materie che costituiscono attualmente oggetto di misure transitorie non potranno essere definitivamente disciplinate entro il termine suddetto; che si tratta in particolare dell'adattamento di alcuni accordi conclusi con paesi terzi; che è quindi necessario prorogare di un anno il periodo nel corso del quale la Commissione può adottare misure transitorie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 31 dicembre 1994, n. L 349.

Art. 1

All'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3290/94 la data "30 giugno 1996", è sostituita da "30 giugno 1997".

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. PINTO