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REGOLAMENTO (CE) N. 1426/96 DEL CONSIGLIO, 26 giugno 1996

G.U.C.E. 24 luglio 1996, n. L 184

Modifica al regolamento (CEE) n. 823/87 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 31 luglio 1996

Applicabile dal: 31 luglio 1996

Nota: Il presente regolamento, in quanto recante mera modifica al Reg. (CE) n. 823/87, cessa di avere effetto a decorrere dall'1° agosto 2000, data di inizio di applicazione del Reg. (CE) n. 1493/99.

Da tenere presente che con successivi atti sono state introdotte, in deroga allo stesso Reg. (CE) n. 1493/99, misure transitorie riguardanti l'applicabilità dell'art. 15, par. 2 e 7 del citato Reg. (CE) n. 823/87, in vigore dapprima fino al 30 novembre 2000 (ex art. 1 Reg. (CE) n. 1608/2000) e poi fino al 31 marzo 2001 (ex art. 1 Reg. (CE) n. 2631/2000).

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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione (1),

Visto il parere del Parlamento europeo (2),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

Considerando che in Germania sono state riconosciute talune menzioni specifiche tradizionali; che, per garantirne la tutela in tutti gli Stati membri, occorre inserire tali menzioni nel regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio (4);

Considerando che, nell'uso tradizionale secondo la legislazione spagnola il termine "Manzanilla" è diventato equivalente a un nome geografico utilizzato per la denominazione di un vino di qualità prodotto in regioni determinate (v. q. p. r. d.); che per questo v. q. p. r. d. è opportuno derogare al principio secondo il quale la regione determinata da cui provengono deve essere designata con il suo nome geografico ed ammettere di designare detto prodotto con i termini tradizionali di cui sopra;

Considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 823/87, il nome di una regione determinata attribuito da uno Stato membro ad un v. q. p. r. d. non può essere utilizzato per la designazione di altri prodotti del settore vitivinicolo; che, in alcuni casi, occorre tuttavia autorizzare la creazione di nuove denominazioni d'origine il cui nome era precedentemente utilizzato per taluni vini da tavola; che, d'altra parte, è opportuno prevedere un periodo transitorio di utilizzazione contemporanea di questi nomi per consentire agli utilizzatori tradizionali di adattarsi alla nuova situazione;

Considerando che la commercializzazione delle bevande che non rientrano nel settore vitivinicolo e di alcune materie prime di base per la fabbricazione di tali bevande, designate con indicazioni geografiche di norma utilizzate per la designazione dei vini, rischia di indurre in errore il consumatore sulla natura e l'origine del prodotto così designato e di pregiudicare gli interessi dei produttori di vino; che è quindi opportuno permettere l'utilizzazione delle suddette indicazioni soltanto qualora tale rischio è completamente escluso o, tenuto conto dell'esperienza acquisita, in particolare per determinate bevande più vicine al settore vitivinicolo, allorché tale indicazione geografica beneficia di appropriato riconoscimento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 20 gennaio 1996, n. C 15 e G.U. 14 marzo 1996, n. C 74

(2)

Parere espresso il 21 giugno 1996 (G.U. 8 luglio 1996, n. C 198)

(3)

Parere espresso il 24 aprile 1996 (G.U. 15 luglio 1996, n. C 204)

(4)

G.U. 27 marzo 1987, n. L 84. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3011/95 (G.U. 28 dicembre 1995, n. L 314)

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 823/87 è modificato come segue:

1) All'articolo 15, paragrafo 2, lettera a) sono aggiunti i seguenti trattini:

"- "Qualitaetswein garantierten Ursprungs",

- "Qualitaetsschaumwein garantierten Ursprungs";".

2) All'articolo 15, paragrafo 3, secondo comma è aggiunto il seguente trattino:

"- "Manzanilla",".

3) All'articolo 15, paragrafo 4, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:

"In deroga al primo comma, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere, fino al 31 agosto 2001, di autorizzare che taluni nomi geografici tradizionalmente utilizzati per designare un vino da tavola e divenuti il nome di una regione determinata possano continuare ad essere impiegati, al massimo per tre campagne viticole, anche per la designazione dei vini da tavola."

4) All'articolo 15, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. I nomi e le diciture seguenti:

- il nome di una varietà di vite di cui all'articolo 4,

- una dicitura specifica tradizionale di cui al paragrafo 2,

ovvero

- una dicitura tradizionale complementare, a condizione che sia attribuita da uno Stato membro per la designazione di un vino in virtù delle disposizioni comunitarie prese in applicazione dell'articolo 72, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87,

possono essere utilizzati, per la designazione, la presentazione e la pubblicità di una bevanda diversa da un vino o da un mosto di uve soltanto a condizione che sia escluso qualsiasi rischio di confusione sulla natura, l'origine o la provenienza e la composizione di tale bevanda.

L'utilizzazione di un nome o di una dicitura di cui al primo comma, o di uno dei termini "Hock", "Claret", "Liebfrauenmilch" e "Liebfraumilch", anche se accompagnati da un termine quale "genere", "tipo", "modo", "imitazione" o altra espressione analoga, è vietata per la designazione e la presentazione:

- di una merce contemplata nel codice NC 2206, salvo se tale merce proviene effettivamente dal luogo così designato,

- di una merce commercializzata con chiare istruzioni per l'elaborazione da parte dei consumatori di una bevanda che imiti il vino; tuttavia può essere utilizzato il nome di una varietà di vite se la merce in causa proviene effettivamente da tale varietà, salvo qualora tale nome dia luogo a confusioni con il nome di una regione determinata o di una unità geografica utilizzato per la designazione di un v. q. p. r. d.

I nomi:

- di una regione determinata di cui all'articolo 3 che figura nell'elenco compilato a norma dell'articolo 1, terzo comma,

- di un'unità geografica più piccola della regione determinata, a condizione che detto nome sia attribuito da uno Stato membro per la designazione di un vino ai sensi delle disposizioni comunitarie adottate in applicazione dell'articolo 72, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87,

possono essere utilizzati, per la designazione, la presentazione e la pubblicità di una bevanda diversa da un vino o da un mosto di uve soltanto a condizione che:

a) per i prodotti di cui ai codici NC 2009, 2202, 2205, 2206, 2207, 2208 e 2209, nonché per i prodotti elaborati a partire da una materia prima vinicola, ma non contemplati all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87, i nomi e le diciture suddetti siano riconosciuti nello Stato membro d'origine del prodotto e che tale riconoscimento sia compatibile con il diritto comunitario;

b) per le bevande diverse da quelle di cui alla lettera a), sia escluso qualsiasi rischio di confusione sulla natura, l'origine o la provenienza e la composizione di tale bevanda.

Il riconoscimento di cui al terzo comma, lettera a) deve intervenire al più tardi il 31 dicembre 1999; entro tale data e fino al momento in cui è pronunciato il riconoscimento, tale prodotto resta soggetto alla norma di cui al terzo comma, lettera b)."

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. PINTO