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DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 1996, n. 336

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 105 G.U.R.I. 27 giugno 1996, n. 149

Disposizioni correttive del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi diretti al riordino dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

Visto l'art. 1 della legge 28 ottobre 1994, n. 596, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, che ha disposto la proroga del termine per l'esercizio della delega di cui al citato art. 4 della legge n. 421 del 1992, nonché la possibilità di emanare disposizioni correttive, con uno o più decreti legislativi, entro il 31 dicembre 1995;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, recante l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

Visto l'art. 1 della legge 20 dicembre 1995, n. 539, di conversione del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, che ha disposto la proroga al 30 giugno 1996 del termine per emanare disposizioni correttive al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77;

Ritenuto di dover introdurre nel predetto decreto legislativo n. 77 del 1995 alcune disposizioni correttive;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 1996;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 1996;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

[1. Al comma 5 dell'art. 3 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione e di determinazione dei soggetti abilitati.".] (1)

(1)

Articolo superato per effetto dell'abrogazione degli artt. da 1 a 114 del D.L.vo 77/95, operata dall'art. 274, comma 1, lett. hh), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2

[1. L'art. 5 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria) - 1. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organo regionale di controllo, l'organo consiliare dell'ente delibera l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

2. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, si applica la disciplina del comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato.".] (1)

(1)

Articolo superato per effetto dell'abrogazione degli artt. da 1 a 114 del D.L.vo 77/95, operata dall'art. 274, comma 1, lett. hh), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 3

[1. All'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Ammortamento di beni)";

b) al comma 1 la parola: "patrimoniali" è soppressa.] (1)

(1)

Articolo superato per effetto dell'abrogazione degli artt. da 1 a 114 del D.L.vo 77/95, operata dall'art. 274, comma 1, lett. hh), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 4

[1. Al comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, le parole: "con popolazione inferiore a 20.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le comunità montane".] (1)

(1)

Articolo superato per effetto dell'abrogazione degli artt. da 1 a 114 del D.L.vo 77/95, operata dall'art. 274, comma 1, lett. hh), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 5

[1. All'art. 14 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1 dopo le parole: "le risultanze dei rendiconti" sono inserite le seguenti: "o conti consolidati";

b) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalle seguenti:

"d) il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109;

e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.".] (1)

(1)

Articolo superato per effetto dell'abrogazione degli artt. da 1 a 114 del D.L.vo 77/95, operata dall'art. 274, comma 1, lett. hh), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 6

[1. L'art. 19 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è sostituito dal seguente:

"Art. 19 (Individuazione dei responsabili dei servizi) - 1. Con delibera dell'organo esecutivo, modificabile ove necessario, vengono individuati i responsabili di servizi nell'ambito dei dipendenti dell'ente, salvo quanto previsto dall'art. 51, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e per le comunità montane, l'organo esecutivo può con delibera motivata che riscontri in concreto la mancanza assolutamente non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, affidare ai componenti dell'organo esecutivo medesimo la responsabilità dei servizi, o di parte di essi, unitamente al potere di assumere gli atti di gestione.

3. Se, a seguito di idonea valutazione, il responsabile del servizio ritiene necessaria una modifica della dotazione assegnata, propone la modifica con modalità definite dal regolamento di contabilità.

4. La mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione deve essere motivata dall'organo esecutivo.".] (1)

(1)

Articolo superato per effetto dell'abrogazione degli artt. da 1 a 114 del D.L.vo 77/95, operata dall'art. 274, comma 1, lett. hh), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 7

[1. Al comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e da eventuali accordi convenzionali".] (1)

(1)

Articolo superato per effetto dell'abrogazione degli artt. da 1 a 114 del D.L.vo 77/95, operata dall'art. 274, comma 1, lett. hh), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 8

[1. All'art. 27 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara già adottati.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove sono finanziate nei seguenti modi:

a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata;

b) con quota dell'avanzo di amministrazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di amministrazione accertato;

c) con l'emissione di prestiti obbligazionari si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del prestito sottoscritto;

d) con entrate proprie si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare delle entrate accertate.

Si considerano altresì, impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge.";

c) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi, individuati ai sensi dell'art. 19, assumono atti di impegno. A tali atti, da definire "determinazioni" e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui all'art. 53, comma 1, ed all'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.".

2. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 27 del decreto legislativo n. 77 del 1995, come modificati dal presente decreto legislativo, si applicano anche per l'esercizio 1995.] (1)

(1)

Articolo superato per effetto dell'abrogazione degli artt. da 1 a 114 del D.L.vo 77/95, operata dall'art. 274, comma 1, lett. hh), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 9

[1. L'art. 31 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è sostituito del seguente:

"Art. 31 (Avanzo di amministrazione) - 1. L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento.

2. L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'art. 30, può essere utilizzato:

a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, procedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;

b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 37;

c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 36 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari e per il finanziamento delle spese correnti in sede di assestamento;

d) per il finanziamento di spese di investimento.

3. Nel corso dell'esercizio al bilancio di precisione può essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente con la finalizzazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2. Per tali fondi l'attivazione delle spese può avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, con eccezione dei fondi, contenuti nell'avanzo, aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, i quali possono essere immediatamente attivati.".] (1)

(1)

Articolo superato per effetto dell'abrogazione degli artt. da 1 a 114 del D.L.vo 77/95, operata dall'art. 274, comma 1, lett. hh), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 10

[1. Al comma 2 dell'art. 34 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, le parole: "con eccezione delle fattispecie di cui ai commi 2 e 5 del medesimo articolo" sono soppresse.] (1)

(1)

Articolo superato per effetto dell'abrogazione degli artt. da 1 a 114 del D.L.vo 77/95, operata dall'art. 274, comma 1, lett. hh), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 11

[1. All'art. 36 del decreto legislativo 25 febbraio 1995. n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare da atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 37, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria tacciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è sottoposta al controllo di legittimità dell'organo regionale di controllo ed è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.";

b) al comma 3 dopo le parole: "tutte le entrate" sono aggiunte le seguenti: "e le disponibilità".] (1)

(1)

Articolo superato per effetto dell'abrogazione degli artt. da 1 a 114 del D.L.vo 77/95, operata dall'art. 274, comma 1, lett. hh), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 12

[1. Alla lettera c ) del comma 1 dell'art 37 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, le parole: "ripiano delle perdite" sono sostituite dalla seguente: "ricapitalizzazione".] (1)

(1)

Articolo superato per effetto dell'abrogazione degli artt. da 1 a 114 del D.L.vo 77/95, operata dall'art. 274, comma 1, lett. hh), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 13

[1. All'art. 46 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.";

b) alla lettera b) del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "salvo quanto previsto da norme speciali".] (1)

(1)

Articolo superato per effetto dell'abrogazione degli artt. da 1 a 114 del D.L.vo 77/95, operata dall'art. 274, comma 1, lett. hh), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 14

[1. Al comma 2 dell'art. 48 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e costituisce titolo esecutivo".] (1)

(1)

Articolo superato per effetto dell'abrogazione degli artt. da 1 a 114 del D.L.vo 77/95, operata dall'art. 274, comma 1, lett. hh), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 15

[1. All'art. 49 del decreto legislativo 25 febbraio 1995. n. 77, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;

b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;

c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.".] (1)

(1)

Articolo superato per effetto dell'abrogazione degli artt. da 1 a 114 del D.L.vo 77/95, operata dall'art. 274, comma 1, lett. hh), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 16

[1. L'art. 52 del decreto legislativo 25 febbraio 1995. n. 77, è sostituito dal seguente:

"Art. 52 (Affidamento del servizio di tesoreria) - 1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.

2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.".] (1)

(1)

Articolo superato per effetto dell'abrogazione degli artt. da 1 a 114 del D.L.vo 77/95, operata dall'art. 274, comma 1, lett. hh), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 17

[1. L'art. 57 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è sostituito dal seguente:

"Art. 57 (Riscossione delle entrate patrimoniali ed assimilate, nonché di contributi di spettanza dell'ente). - 1. In alternativa al tesoriere l'ente locale può affidare al concessionario della riscossione, sulla base di apposita convenzione, la riscossione, volontaria o coattiva o in ambedue le forme, delle entrate patrimoniali ed assimilate nonché dei contributi spettanti, secondo le disposizioni di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni.".] (1)

(1)

Articolo superato per effetto dell'abrogazione degli artt. da 1 a 114 del D.L.vo 77/95, operata dall'art. 274, comma 1, lett. hh), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 18

[1. Al comma 5 dell'art. 71 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, le parole: "il godimento di beni di terzi" sono sostituite dalle seguenti: "l'utilizzo di beni di terzi" e le parole: "le sopravvenienze del passivo," sono soppresse.] (1)

(1)

Articolo superato per effetto dell'abrogazione degli artt. da 1 a 114 del D.L.vo 77/95, operata dall'art. 274, comma 1, lett. hh), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 19

[1. Al comma 1 dell'art. 77 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché con le modalità di cui all'art. 37 per le fattispecie ivi previste".] (1)

(1)

Articolo superato per effetto dell'abrogazione degli artt. da 1 a 114 del D.L.vo 77/95, operata dall'art. 274, comma 1, lett. hh), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 20

[1. All'art. 79 del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile.";

b) al comma 2 le parole: "non è revocabile" sono sostituite dalle seguenti: "è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'interno";

c) al terzo periodo del comma 4 le parole: "e relativi termini" sono sostituite dalle seguenti: "e relativi termini iniziali".] (1)

(1)

Articolo superato per effetto dell'abrogazione degli artt. da 1 a 114 del D.L.vo 77/95, operata dall'art. 274, comma 1, lett. hh), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 21

[1. L'art. 81 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è sostituito dal seguente:

"Art. 81 (Conseguenze della dichiarazione di dissesto). - 1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 92, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio.

2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 89 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.

4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 89 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.".] (1)

(1)

Articolo superato per effetto dell'abrogazione degli artt. da 1 a 114 del D.L.vo 77/95, operata dall'art. 274, comma 1, lett. hh), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 22

[1. Al comma 1 dell'art. 82 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, le parole: "previsti dall'art. 89" sono sostituite dalle seguenti: "previsti dall'art. 88".] (1)

(1)

Articolo superato per effetto dell'abrogazione degli artt. da 1 a 114 del D.L.vo 77/95, operata dall'art. 274, comma 1, lett. hh), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 23

[1. All'art. 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: "entro trenta giorni dalla data" sono inserite le seguenti: "di esecutività";

b ) al comma 5 il periodo: "Per lo stesso periodo, per servizi a domanda individuale, la contribuzione degli utenti deve assicurare nel complesso la copertura dei costi almeno nella misura prevista dalle norme vigenti." è sostituito dal seguente: "Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti.";

c) al comma 6 dopo le parole: "comunicate alla Commissione di ricerca per la finanza locale" sono inserite le seguenti: "presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione.".] (1)

(1)

Articolo superato per effetto dell'abrogazione degli artt. da 1 a 114 del D.L.vo 77/95, operata dall'art. 274, comma 1, lett. hh), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 24

[1. L'art. 85 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è sostituito dal seguente:

"Art. 85 (Composizione, nomina e attribuzioni dell'organo straordinario di liquidazione). - 1. Per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti l'organo straordinario di liquidazione è composto da un singolo commissario; per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e per le province l'organo straordinario di liquidazione è composto da una commissione di tre membri.

2. La nomina dell'organo straordinario di liquidazione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno. L'insediamento presso l'ente avviene entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina.

3. Per i componenti dell'organo straordinario di liquidazione valgono le incompatibilità di cui all'art. 102.

4. L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla:

a) rilevazione della massa passiva;

b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;

c) liquidazione e pagamento della massa passiva.

5. In ogni caso di accertamento di danni cagionati all'ente locale o all'erario, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla denuncia dei fatti alla procura regionale presso la Corte dei conti ed alla relativa segnalazione al Ministero dell'interno tramite le prefetture.".] (1)

(1)

Articolo superato per effetto dell'abrogazione degli artt. da 1 a 114 del D.L.vo 77/95, operata dall'art. 274, comma 1, lett. hh), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 25

[1. L'art. 86 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è sostituito dal seguente:

"Art. 86 (Poteri organizzatori dell'organo straordinario di liquidazione). - 1. L'organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, può utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche.

2. Gli amministratori dell'ente locale dissestato ed il segretario sono tenuti a fornire, a richiesta dell'organo straordinario di liquidazione, idonei locali ed attrezzature nonché il personale necessario.

3. L'organo di liquidazione ha ogni potere di organizzazione, nonché di dotarsi, per le esigenze minime indispensabili, di attrezzature che, al termine dell'attività di risanamento, sono acquisite al patrimonio dell'ente locale.".] (1)

(1)

Articolo superato per effetto dell'abrogazione degli artt. da 1 a 114 del D.L.vo 77/95, operata dall'art. 274, comma 1, lett. hh), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 26

[1. L'art. 87 del decreto legislativo 25 febbraio 1995. n. 77, è sostituito dal seguente:

"Art. 87 (Rilevazione della massa passiva). - 1. L'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa passiva mediante la fondazione, entro 180 giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione.

2. Ai fini della fondazione del piano di rilevazione l'organo straordinario di liquidazione, entro 10 giorni dalla data dell'insediamento, da avviso, mediante affissione all'albo pretorio e con altri mezzi ritenuti idonei, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale. Con l'avviso l'organo straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare domanda, corredata da idonea documentazione, per l'inserimento del presunto credito nel piano di rilevazione.

3. Nei piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi:

a) i debiti di bilancio compresi nei residui passivi ritenuti sussistenti sulla base di apposita revisione straordinaria da compiere a cura dell'ente;

b) i debiti fuori bilancio riconosciuti legittimi ai sensi dell'art. 37, purché sorti entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio;

c ) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'art. 81, comma 2;

d) i debiti fuori bilancio sorti entro il 12 giugno 1990 e riconosciuti nei termini di legge;

e) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7;

f) i debiti fuori bilancio sorti entro il 12 giugno 1990 e non compresi nei provvedimenti di riconoscimento adottati dall'ente locale, a condizione che l'inclusione sia adeguatamente motivata e che si tratti di forniture, opere o prestazioni eseguite per l'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale;

g) i debiti fuori bilancio sorti dopo il 12 giugno 1990, rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 12-bis, comma 4, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, non compresi nei provvedimenti di riconoscimento adottati dall'ente locale, a condizione che l'inclusione sia adeguatamente motivata;

h) la somma pari allo squilibrio delle gestione vincolata, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'ipotesi di bilancio, derivante dall'utilizzo, per il pagamento di spese correnti, di entrate a specifica destinazione; lo squilibrio, determinato dalla differenza tra i residui passivi relativi a debiti effettivamente esistenti ed i residui attivi aumentati della giacenza di cassa relativa alla gestione vincolata, è accertato sulla base di attestazione del responsabile del servizio finanziario o, in mancanza di questi, del segretario dell'ente.

4. Entro 30 giorni dall'insediamento l'ente locale è tenuto a trasmettere all'organo straordinario di liquidazione gli elenchi, sottoscritti dal segretario, relativi alle partite debitorie di cui al comma 3, corredati da apposite schede di rilevazione per ciascuna partita debitoria e dalla relativa documentazione. Le schede sono obbligatoriamente sottoscritte, anche in caso di attestazione negativa e da ciascuno secondo le proprie competenze, dai soggetti che ricoprono gli incarichi di segretario dell'ente, di responsabile del servizio finanziario e di responsabile del servizio competente per materia, salvo che sussista già apposita scheda predisposta in sede di riconoscimento del debito e sottoscritta dai soggetti a ciò tenuti. Ove si tratti di debiti per forniture di beni o servizi la scheda reca l'attestazione circa il fine pubblico perseguito e l'effettività della prestazione resa. In caso di attestazione motivatamente negativa l'organo straordinario di liquidazione può desumere elementi di prova circa la sussistenza o legittimità del debito dalla documentazione offerta dal terzo presunto creditore o da altri atti.

5. Sull'inserimento nel piano di rilevazione delle domande di cui al comma 2 e delle posizioni debitorie di cui al comma 3 decide l'organo straordinario di liquidazione con provvedimento da notificare agli istanti al momento dell'approvazione del piano di rilevazione.

6. Avverso i provvedimenti di diniego di inserimento nel piano di rilevazione od avverso il mancato riconoscimento di cause di prelazione è ammesso ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla notifica, al Ministero dell'interno. Il Ministero dell'interno si pronuncia sui ricorsi entro 60 giorni dal ricevimento. La decorrenza del termine per la decisione vale quale rigetto del ricorso.

7. L'organo straordinario di liquidazione è autorizzato a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3, inserendo il debito risultante dall'atto di transazione nei piano di rilevazione.".] (1)

(1)

Articolo superato per effetto dell'abrogazione degli artt. da 1 a 114 del D.L.vo 77/95, operata dall'art. 274, comma 1, lett. hh), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 27

[1. L'art. 88 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è sostituito dal seguente:

"Art. 88 (Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento). - 1. Nell'ambito dei compiti di cui all'art. 85, comma 4, lettera b), l'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui al presente articolo, da residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente, da altre entrate se necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio disponibile.

2. Per il risanamento dell'ente locale dissestato lo Stato finanzia gli oneri di un mutuo, assunto dall'organo straordinario di liquidazione, in nome e per conto dell'ente, in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed ammortizzato in venti anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario da parte del Ministero dell'interno.

3. L'importo massimo del mutuo finanziato dallo Stato è determinato sulla base di una rata di ammortamento pari al contributo statale indicato al comma 4.

4. Detto contributo è pari a cinque volte un importo composto da una quota fissa, solo per taluni enti, ed una quota per abitante, spettante ad ogni ente. La quota fissa spetta ai comuni con popolazione sino a 999 abitanti per lire 13.000.000, ai comuni con popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti per lire 15.000.000, ai comuni con popolazione da 2.000 a 2.999 abitanti per lire 18.000.000, ai comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti per lire 20.000.000, ai comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti per lire 22.000.000 ed ai comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 per lire 25.000.000. La quota per abitante è pari a lire 7.930 per i comuni e lire 1.241 per le province.

5. Per l'assunzione del mutuo concesso ai sensi del presente articolo agli enti locali in stato di dissesto finanziano per il ripiano delle posizioni debitorie non si applica il limite all'assunzione dei mutui di cui all'articolo 46, comma 1.

6. Secondo le disposizioni vigenti il fondo per lo sviluppo degli investimenti, di cui all'art. 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sul quale sono imputati gli oneri per la concessione dei nuovi mutui agli enti locali dissestati, può essere integrato, con le modalità di cui all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione delle eventuali procedure di risanamento attivate rispetto a quelle già definite.

7. L'organo straordinario di liquidazione provvede a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonché all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge.

8. Ove necessario ai fini del finanziamento della massa passiva, ed in deroga a disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi derivanti da alienazioni di beni, l'organo straordinario di liquidazione procede alla rilevazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini dell'ente, avviando, nel contempo, le procedure per l'alienazione di tali beni. Ai fini dell'alienazione dei beni immobili possono essere affidati incarichi a società di intermediazione immobiliare, anche appositamente costituite. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dall'art. 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni ed integrazioni, intendendosi attribuite all'organo straordinario di liquidazione le facoltà ivi disciplinate.

9. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata ed ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese.

10. Per il finanziamento delle passività l'ente locale può destinare quota dell'avanzo di amministrazione non vincolato.

11. Nei confronti della massa attiva determinata ai sensi del presente articolo non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme.".] (1)

(1)

Articolo superato per effetto dell'abrogazione degli artt. da 1 a 114 del D.L.vo 77/95, operata dall'art. 274, comma 1, lett. hh), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 28

[1. L'art. 89 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è sostituito dal seguente:

"Art. 89 (Liquidazione e pagamento della massa passiva). - 1. Il piano di rilevazione della massa passiva acquista esecutività con il deposito presso il Ministero dell'interno, cui provvede l'organo straordinario di liquidazione entro 5 giorni dall'approvazione di cui all'art. 87, comma 1. Al piano è allegato l'elenco delle passività non inserite nel piano, corredato dai provvedimenti di diniego e dalla documentazione relativa.

2. Unitamente al deposito l'organo straordinario di liquidazione chiede l'autorizzazione al perfezionamento del mutuo di cui all'art. 88 nella misura necessaria per il finanziamento delle passività risultanti dal piano di rilevazione e dall'elenco delle passività non inserite, e comunque entro i limiti massimi stabiliti dall'art. 88.

3. Il Ministero dell'interno, accertata la regolarità del deposito, autorizza l'erogazione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.

4. Entro 30 giorni dall'erogazione del mutuo l'organo straordinario della liquidazione deve provvedere al pagamento di acconti in misura proporzionale uguale per tutte le passività inserite nel piano di rilevazione. Nel determinare l'entità dell'acconto l'organo di liquidazione deve provvedere ad accantonamenti per le pretese creditorie in contestazione esattamente quantificate. Gli accantonamenti sono effettuati in misura proporzionale uguale a quella delle passività inserite nel piano. Ai fini di cui al presente comma l'organo straordinario di liquidazione utilizza il mutuo erogato da parte della Cassa depositi e prestiti e le poste attive effettivamente disponibili, recuperando alla massa attiva gli importi degli accantonamenti non più necessari, su segnalazione del Ministero dell'interno, per scadenza dei termini di impugnativa del provvedimento di diniego di ammissione al passivo o per definitività della pronuncia sui ricorsi proposti ai sensi dell'art. 87, comma 6.

5. Successivamente all'erogazione del primo acconto l'organo straordinario della liquidazione può disporre ulteriori acconti per le passività già inserite nel piano di rilevazione e per quelle accertate successivamente, utilizzando le disponibilità nuove e residue, ivi compresa l'eventuale quota di mutuo a carico dello Stato ancora disponibile, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, in quanto non richiesta ai sensi del comma 2.

6. A seguito del definitivo accertamento della massa passiva e dei mezzi finanziari disponibili, di cui all'art. 88, e comunque entro il termine di 24 mesi dall'insediamento l'organo straordinario di liquidazione predispone il piano di estinzione delle passività, includendo le passività accertate successivamente all'esecutività del piano di rilevazione dei debiti e lo deposita presso il Ministero dell'interno.

7. Il piano di estinzione è sottoposto all'approvazione, entro 120 giorni dal deposito, del Ministro dell'interno, il quale valuta la correttezza della formazione della massa passiva e la correttezza e validità delle scelte nell'acquisizione di risorse proprie. Il Ministro dell'interno si avvale del parere consultivo da parte della Commissione di ricerca per la finanza locale, la quale può formulare rilievi e richieste istruttorie cui l'organo straordinario di liquidazione è tenuto a rispondere entro sessanta giorni dalla comunicazione. In tale ipotesi il termine per l'approvazione del piano, di cui al presente comma, è sospeso.

8. Il decreto di approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno è notificato all'ente locale ed all'organo straordinario di liquidazione per il tramite della prefettura.

9. A seguito dell'approvazione del piano di estinzione l'organo straordinario di liquidazione provvede, entro 20 giorni dalla notifica del decreto, al pagamento delle residue passività, sino alla concorrenza della massa attiva realizzata.

10. Con l'eventuale decreto di diniego dell'approvazione del piano il Ministro dell'interno prescrive all'organo straordinario di liquidazione di presentare, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, un nuovo piano di estinzione che tenga conto delle prescrizioni contenute nel provvedimento.

11. Dopo l'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno non sono ammesse richieste relative ad ulteriori crediti nei confronti dell'ente.

12. Entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento, l'organo straordinario della liquidazione è tenuto ad approvare il rendiconto della gestione ed a trasmetterlo all'organo regionale di controllo ed all'organo di revisione contabile dell'ente, il quale è competente sul riscontro della liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di estinzione e l'effettiva liquidazione.".] (1)

(1)

Articolo superato per effetto dell'abrogazione degli artt. da 1 a 114 del D.L.vo 77/95, operata dall'art. 274, comma 1, lett. hh), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 29

[1. All'art. 90 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In allegato al provvedimento di approvazione di cui all'art. 89, comma 8, sono individuati i debiti esclusi dalla liquidazione da porre a carico dei soggetti responsabili senza oneri a carico dell'ente locale;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il consiglio dell'ente individua con propria delibera, da adottare entro sessanta giorni dalla notifica del decreto di cui all'art. 89, comma 8, i soggetti ritenuti responsabili dei debiti esclusi dalla liquidazione, di cui al comma 1, dandone comunicazione ai relativi creditori.".] (1)

(1)

Articolo superato per effetto dell'abrogazione degli artt. da 1 a 114 del D.L.vo 77/95, operata dall'art. 274, comma 1, lett. hh), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 30

[1. Al comma 4 dell'art. 91 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, le parole: "Le province ed i comuni ai quali sono attribuiti trasferimenti di parte corrente" sono sostituite dalle seguenti: "Le province ed i comuni per i quali le risorse di parte corrente, costituite dai trasferimenti in conto al fondo ordinario ed al fondo consolidato e da quella parte di tributi locali calcolata in detrazione ai trasferimenti erariali, sono disponibili".] (1)

(1)

Articolo superato per effetto dell'abrogazione degli artt. da 1 a 114 del D.L.vo 77/95, operata dall'art. 274, comma 1, lett. hh), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 31

[1. Il comma 2 dell'art. 93 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è sostituito dal seguente:

"2. Nel caso di emanazione del provvedimento definitivo di diniego di cui all'art. 92, comma 4, sono attribuiti al commissario i poteri ritenuti necessari per il riequilibro della gestione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato.".] (1)

(1)

Articolo superato per effetto dell'abrogazione degli artt. da 1 a 114 del D.L.vo 77/95, operata dall'art. 274, comma 1, lett. hh), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 32

[1. Al comma 2 dell'art. 94 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché per la presentazione delle relative certificazioni.".] (1)

(1)

Articolo superato per effetto dell'abrogazione degli artt. da 1 a 114 del D.L.vo 77/95, operata dall'art. 274, comma 1, lett. hh), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 33

[1. Al comma 3 dell'art. 95 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, le parole: "sino ai cinque anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "sino al quinto esercizio finanziario successivo".] (1)

(1)

Articolo superato per effetto dell'abrogazione degli artt. da 1 a 114 del D.L.vo 77/95, operata dall'art. 274, comma 1, lett. hh), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 34

[1. All'art. 98 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: "Il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio, non ripianabili con i mezzi di cui all'art. 36" sono sostituite dalle seguenti: "Il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione non ripianabile con i mezzi di cui all'art. 36, o l'insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con le modalità di cui all'art. 37";

b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato, valutando il ricorso alle forme associative e di collaborazione tra enti locali di cui al capo ottavo della legge 8 giugno 1990, n. 142".] (1)

(1)

Articolo superato per effetto dell'abrogazione degli artt. da 1 a 114 del D.L.vo 77/95, operata dall'art. 274, comma 1, lett. hh), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 35

[1. L'art. 99 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è sostituito dal seguente:

"Art. 99 (Modalità applicative della procedura di risanamento). - 1. Le modalità applicative della procedura di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario sono stabilite con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378.".] (1)

(1)

Articolo superato per effetto dell'abrogazione degli artt. da 1 a 114 del D.L.vo 77/95, operata dall'art. 274, comma 1, lett. hh), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 36

[1. Al comma 4 dell'art. 100 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli enti locali provvedono, nel medesimo termine, a comunicare i nominativi dei revisori ai propri tesorieri".] (1)

(1)

Articolo superato per effetto dell'abrogazione degli artt. da 1 a 114 del D.L.vo 77/95, operata dall'art. 274, comma 1, lett. hh), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 37

[1. Al comma 1 dell'art. 102 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, le parole: "le norme di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla legge per i consiglieri comunali, nonché" sono soppresse.] (1)

(1)

Articolo superato per effetto dell'abrogazione degli artt. da 1 a 114 del D.L.vo 77/95, operata dall'art. 274, comma 1, lett. hh), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 38

[1. All'art. 109 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti:

"p-bis) un rappresentante della Commissione nazionale per le società e la borsa (C.O.N.SO.B.);

p-ter) tre esperti designati dal Ministro dell'interno tra soggetti dotati di alta professionalità tecnica e peculiare competenza in materia di finanza e contabilità degli enti locali;

p-quater) tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.".] (1)

(1)

Articolo superato per effetto dell'abrogazione degli artt. da 1 a 114 del D.L.vo 77/95, operata dall'art. 274, comma 1, lett. hh), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 39

[1. All'art. 113 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica la parola: "forzate" è soppressa;

b) al comma 2 dopo le parole: "Non sono soggette ad esecuzione forzata" sono inserite le seguenti: ", a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice," ed alla lettera b) dopo le parole: "rate dei mutui" sono inserite le seguenti: "e di prestiti obbligazionari";

c) al comma 3 le parole: "da adottarsi per ogni trimestre" sono sostituite dalle seguenti: "da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere";

d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. I procedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'art. 27, comma 1, n. 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1994, n. 1054, devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2. quantificate ai sensi del comma 3.".] (1)

(1)

Articolo superato per effetto dell'abrogazione degli artt. da 1 a 114 del D.L.vo 77/95, operata dall'art. 274, comma 1, lett. hh), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 40

[1. L'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è sostituito dal seguente:

"Art. 114 (Approvazione di modelli). - 1. Con regolamento da emanare, a norma dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono approvati:

a) i modelli relativi al bilancio di previsione, ivi inclusi i quadri riepilogativi;

b) il sistema di codifica del bilancio e dei titoli contabili di entrata e di spesa;

c) i modelli relativi al bilancio pluriennale;

d) i modelli relativi al conto del tesoriere;

e) i modelli relativi al conto del bilancio ivi incluse la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e la tabella dei parametri gestionali;

f) i modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione;

g) i modelli relativi al conto del patrimonio;

h) i modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili di cui all'art. 75.

2. Con regolamento da emanare, a norma dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 1996, è approvato lo schema relativo alla relazione previsionale e programmatica previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.".] (1)

(1)

Articolo superato per effetto dell'abrogazione degli artt. da 1 a 114 del D.L.vo 77/95, operata dall'art. 274, comma 1, lett. hh), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 41

1. All'art. 115 del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. In deroga all'art. 31, per il primo anno di applicazione dei nuovi modelli e schemi di bilancio, di cui all'art. 114, l'avanzo di amministrazione deve essere prioritariamente utilizzato per la reiscrizione dei residui passivi perenti.".

Art. 42

1. All'art. 117 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Gradualità di ammortamento dei beni)";

b) al comma 1 la parola: "patrimoniali" è soppressa.

Art. 43

1. L'art. 119 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è sostituito dal seguente:

"Art. 119 (Determinazione delle medie nazionali per classi demografiche delle risorse di parte corrente e della consistenza delle piante organiche). - 1. Con decreto a cadenza triennale a decorrere dal 1997 il Ministro dell'interno individua le medie nazionali annue, per classe demografica per i comuni ed uniche per le province, delle risorse di parte corrente di cui all'art. 91, comma 4. Per il 1995 e per il 1996 le medie nazionali annue sono individuate con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro il 31 dicembre 1996.

2. A decorrere dal 1997 e con cadenza triennale il Ministro dell'interno individua con proprio decreto la media nazionale per classe demografica della consistenza delle piante organiche per comuni e province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizione di dissesto.

3. Per il triennio 1994-1996 i rapporti medi, dipendenti-popolazione, validi per gli enti in condizione di dissesto, sono i seguenti:

                                 COMUNI
                                                      rapporto medio
             Fascia demografica                   dipendenti/popolazione
 fino       a       999 abitanti                        1/95
 da   1.000 a     2.999 abitanti                       1/100
 da   3.000 a     9.999 abitanti                       1/105
 da  10.000 a    59.999 abitanti                        1/95
 da  60.000 a   249.999 abitanti                        1/80
 oltre          249.999 abitanti                        1/60
                                 PROVINCE
                                                      rapporto medio
             Fascia demografica                   dipendenti/popolazione
 fino         a   299.999 abitanti                      1/520
 da  300.000  a   499.999 abitanti                      1/650
 da  500.000  a   999.999 abitanti                      1/830
 da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti                      1/770
 oltre          2.000.000 abitanti                     1/1000

4. In ogni caso agli enti spetta un numero di dipendenti non inferiore a quello spettante agli enti di maggiore dimensione della fascia demografica precedente.

5. I rapporti medi dipendenti-popolazione di cui al comma 3 si applicano anche agli enti locali che hanno dichiarato in precedenza il dissesto finanziario e non hanno ottenuto alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo l'approvazione da parte del Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.".

Art. 44

1. Il comma 3 dell'art. 120 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è sostituito dal seguente:

"3. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'art. 2 è abrogato;

b) all'art. 4 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Valgono per i commissari straordinari liquidatori le disposizioni in materia di incompatibilità stabilite dall'art. 102 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, per i revisori dei conti degli enti locali.";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il commissario straordinario liquidatore, per i comuni fino a 5.000 abitanti, o componenti della commissione straordinaria di liquidazione, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, sono nominati fra funzionari dotati di una idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro e del Ministero delle finanze, fra i segretari ed i ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri.";

3) il primo periodo del comma 7 è sostituito dai seguenti:

"Il compenso spettante al commissario ed ai componenti della commissione, a carico della gestione della liquidazione con prelazione nei confronti degli altri crediti, è determinato in via generale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il quale tiene conto della situazione demografica dell'ente, del numero dei creditori e del valore dei debiti liquidati, garantendo comunque un compenso minimo. Al commissario ed ai componenti della commissione spettano inoltre i rimborsi di spesa previsti secondo le disposizioni vigenti dei dirigenti dello Stato.";

4) il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8. Gli amministratori, il segretario ed i dipendenti dell'ente locale dissestato sono tenuti a prestare all'organo straordinario di liquidazione ed ai suoi componenti la massima collaborazione, consentendo l'accesso agli atti dell'ente locale, consegnando atti o copie secondo le richieste ed effettuando tutte le operazioni previste per legge o richieste ai fini della liquidazione. Delle omissioni gli amministratori, il segretario ed i dipendenti dell'ente locale assumono responsabilità personale.

8-bis. Gli amministratori ed il segretario dell'ente locale dissestato sono tenuti a fornire all'organo straordinario di liquidazione locali, attrezzature e personale congrui rispetto alla dimensione dell'ente ed all'ammontare della liquidazione, nelle quantità richieste dall'organo straordinario stesso. Quest'ultimo può retribuire eventuali prestazioni straordinarie effettivamente rese dal personale dell'ente locale sino ad un massimo di trenta ore mensili, facendo gravare l'onere sulla liquidazione.

8-ter. Nel caso in cui l'assegnazione di personale sia documentalmente impossibile o il personale assegnato non idoneo ad insindacabile giudizio dell'organo straordinario di liquidazione, quest'ultimo può, anche ai fini del comma 12 dell'art. 6, incaricare professionisti o funzionari pubblici, in servizio o in quiescenza, ovvero assumere personale in possesso dei requisiti corrispondenti alle mansioni da svolgere con contratto di lavoro a tempo determinato, con onere a carico della liquidazione. Per i trattamenti economici si applica il regime giuridico di prelazione previsto per i compensi spettanti all'organo straordinario di liquidazione.

8-quater. Ai componenti dell'organo straordinario di liquidazione è consentito, per l'espletamento della propria funzione, l'uso del mezzo proprio a condizione che essi provvedano a stipulare la polizza assicurativa prevista dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, con onere a carico della liquidazione.";

c) al comma 1 dell'art. 5 la lettera c) è soppressa;

d) al comma 1 dell'art. 5 le lettere n) e p) sono sostituite dalle seguenti:

"n) predisposizione del piano di rilevazione della massa passiva e di un successivo piano di estinzione, includendo anche le passività accertate successivamente al piano di rilevazione dei debiti;

p) liquidazione e pagamento dei residui debiti, fino alla concorrenza della massa attiva realizzata;";

e) dopo il comma 1 dell'art. 5 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata ed ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese.";

f) dopo l'art. 5 è inserito il seguente:

"Art. 5-bis (Piano di rilevazione della massa passiva). - 1. Il piano di rilevazione della massa passiva si compone di due parti: la massa passiva, ivi compresi gli oneri di liquidazione, e i debiti esclusi, allegati al piano stesso. Si conclude con la proposta di riparto.

2. Fanno parte della massa passiva:

a) le somme di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 6 del presente decreto;

b) i crediti dell'ente di cui al comma 7, ultimo periodo, dell'art. 6 del presente decreto;

c) i debiti di cui alle lettere b), c), d) e), f), g) e h) di cui all'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

3. Le schede di rilevazione delle singole partite debitorie devono contenere almeno:

a) le generalità identificative del creditore;

b) d'importo del debito distinto per capitale ed accessori;

c) l'oggetto dell'obbligazione e l'epoca in cui è sorta la stessa;

d) il tipo e gli estremi del documento che comprova il credito.

Per le passività derivanti da forniture di beni e servizi, l'attestazione reca anche una valutazione sulla congruità della prestazione resa, ove ciò sia possibile sulla base degli elementi disponibili.

4. I medesimi elementi di cui al comma 3 devono essere richiesti per la presentazione delle domande di inserimento nel piano di rilevazione di cui all'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.";

g) all'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Piano di estinzione";

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il piano di estinzione si compone di tre parti: la massa attiva, la massa passiva, ivi compresi gli oneri di liquidazione, e i debiti esclusi, allegati al piano stesso. Si conclude con la proposta di riparto";

3) al comma 2 la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) il ricavato della vendita di beni immobili, se ed in quanto necessaria, tenuto conto degli introiti di cui alle lettere g) e h);";

4) al comma 2 la lettera g) è sostituita dalla seguente: "g) il ricavato del mutuo a carico dello Stato,";

5) al comma 3 sono abrogate le lettere c), d) ed e), e la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) i debiti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) dell'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.";

6) al comma 5 la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) i debiti fuori bilancio maturati entro il 12 giugno 1990, non riconosciuti dal consiglio dell'ente entro il 15 luglio 1991 o dall'organo straordinario di liquidazione;" e la lettera g) è abrogata;

7) il comma 6 è abrogato;

h) all'art. 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Procedure della formazione del piano di rilevazione della massa passiva";

2) il comma 5 è abrogato;

i) dopo l'art. 9 è inserito il seguente:

"Art. 9-bis (Adempimenti dell'ente locale relativi alla massa passiva). - 1. L'ente locale è tenuto agli adempimenti; previsti dall'art. 87, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

2. L'ente è tenuto ad effettuare accurata revisione di tutti i residui dell'esercizio precedente a quello relativo all'ipotesi di bilancio, compresi quelli a destinazione vincolata, risultanti dal conto consuntivo o dal verbale di chiusura, nel caso non sia scaduto il termine per la redazione del conto.

3. L'ente dissestato è altresì tenuto a trasmettere all'organo di liquidazione entro il predetto termine di 30 giorni dall'insediamento, l'elenco dei beni patrimoniali disponibili, con l'indicazione delle eventuali cause di inalienabilità il specificamente riferite ai singoli beni, al fine dell'eventuale alienazione da parte dell'organo straordinario di liquidazione.";

l) l'art. 10 è sostituito dal seguente:

"Art. 10 (Contenuto e forma del piano di estinzione). - 1. Il piano di estinzione é costituito dalle passività e dalle attività inserite nel piano di rilevazione e da quelle accertate successivamente all'esecutività del predetto piano, ed è redatto con i medesimi criteri utilizzati per quest'ultimo, sia ai fini dell'ammissibilità dei debiti, sia al fine della fondazione della massa attiva.

2. Il piano di estinzione si conclude con la proposta di riparto della massa attiva disponibile fra i creditori, detratti gli oneri di liquidazione ed i debiti finanziati con entrate vincolate a norma di legge. Per la quota che residua dalla liquidazione totale dei creditori degli enti è prevista la restituzione all'ente stesso per la sola parte rinveniente da componenti della massa attiva originariamente di proprietà dell'ente locale, fatta esclusione del mutuo concesso in funzione dello stato di dissesto e comunque riducendo prioritariamente il mutuo stesso di un importo pari alla quota residua. In caso di massa attiva insufficiente è previsto il riparto proporzionale alla massa passiva.

3. Al piano di estinzione sono allegati i provvedimenti di diniego, e relativa documentazione, eventualmente adottati nei confronti di richieste pervenute successivamente al piano di rilevazione, e ritenute non inseribili nella massa passiva, in quanto non rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 6 dei presente decreto.";

m) all'art. 11 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Gestione della liquidazione delle passività contenute nel piano di rilevazione e formazione del piano di estinzione";

2) il comma 2 è sostituto dal seguente:

"2. L'organo straordinario di liquidazione, in esecuzione del piano, attua con sollecitudine tutti i provvedimenti necessari all'acquisizione delle entrate e quelli per il pagamento della massa passiva ammessa alla liquidazione, ed in primo luogo assume il mutuo con la Cassa depositi e prestiti per l'importo indicato nel piano.";

3) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'organo straordinario della liquidazione provvede al pagamento dei residui passivi non vincolati e dei debiti fuori bilancio. Per i debiti di cui alla lettera c) dell'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, acquisisce preventivamente il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva.";

4) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

"7-bis. L'organo straordinario di liquidazione provvede a pagare gli acconti per le passività inserite nel piano di rilevazione entro 30 giorni dall'erogazione del mutuo di cui al comma 2 del presente articolo, utilizzando altresì le ulteriori attività acquisite, se necessarie per il completo soddisfo dei creditori.

7-ter. La determinazione degli acconti, fatte salve le cause di prelazione accertate, avviene accantonando le somme necessarie per garantire il pagamento, nella medesima percentuale dei debiti inseriti nel piano, dei debiti esclusi dal piano di rilevazione.";

n) al comma 2 dell'art. 12, dopo le parole: "entro il termine del 15 luglio 1991" sono inserite le seguenti: "o dall'organo straordinario di liquidazione";

o) all'art. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 4 la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) sulla base delle norme di legge relative al personale dipendente in eccedenza;";

2) alla lettera e) del comma 4 dopo le parole: "Cassa depositi e prestiti" sono inserite le seguenti: "e con altri soggetti esercenti attività creditizia";

3) la lettera d) del comma 5 è soppressa;

p) l'art. 15 è sostituito dal seguente:

"Art. 15 (Rideterminazione della pianta organica e mobilità del personale). - 1. L'ente locale provvede alla rideterminazione della pianta organica ed al collocamento in disponibilità del personale eccedente in base alle disposizioni di legge vigenti in materia. L'ente locale è tenuto al pagamento degli emolumenti spettanti ai dipendenti posti in disponibilità dalla data della deliberazione per tutta la durata della disponibilità, fermo restando il diritto al rimborso da parte dello Stato, su richiesta dell'ente da presentarsi entro 60 giorni dalla cessazione dello stato di disponibilità.".

Art. 45

1. L'art. 121 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è sostituito dal seguente:

"Art. 121 (Procedure di risanamento finanziario in corso). - 1. Le disposizioni relative al risanamento degli enti locali dissestati contenute nel presente decreto legislativo si applicano anche agli enti locali che abbiano già dichiarato lo stato di dissesto per i quali, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuta l'approvazione dell'ipotesi di bilancio. Per tali enti il consiglio presenta entro tre mesi l'ipotesi di bilancio ai sensi dell'art. 91. Lo stato di dissesto perdura sino al 31 dicembre dell'anno in cui interviene l'approvazione dell'ipotesi di bilancio o sino al termine previsto dall'art. 95, comma 1, se tale periodo di tempo sia maggiore.

2. Le disposizioni relative al risanamento degli enti locali dissestati contenute nel presente decreto legislativo, ad eccezione di quelle di cui alla sezione terza del capo settimo, si applicano anche agli enti locali per i quali al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo sia intervenuta l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Per tali enti, in deroga a quanto disposto dall'art. 123, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'ipotesi di bilancio recate dall'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

3. In deroga a quanto disposto dall'art. 123, agli enti locali per i quali al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo sia intervenuta l'approvazione del piano di risanamento, continuano ad applicarsi le disposizioni relative al piano di risanamento recate dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

4. La disposizione di cui all'art. 95, comma 1, relativa alla durata del risanamento si applica anche agli enti locali di cui ai commi 2 e 3. I medesimi enti sono tenuti, ove non avessero adempiuto, alla presentazione, entro il 30 giugno 1996, delle certificazioni previste dall'art. 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativamente agli anni 1994 e precedenti.

5. Per tutta la durata del dissesto determinata con i criteri dei commi 1 e 4 permangono gli obblighi relativi all'attivazione delle entrate proprie di cui all'art. 84.

6. Per i soli enti locali che hanno dichiarato il dissesto ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e per i quali non sia intervenuta l'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, il Ministro dell'interno, su parere della Commissione di ricerca per la finanza locale, autorizza misure straordinarie, anche in deroga alle nonne vigenti, per il raggiungimento dell'equilibrio, comunque senza oneri a carico dello Stato.".

2. Nelle procedure di risanamento in corso conservano validità i piani di estinzione trasmessi al Ministero dell'interno entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Agli stessi si applicano, dopo l'approvazione da parte del Ministro dell'interno, disposizioni in materia di liquidazione e pagamento di cui all'art. 89 del decreto legislativo n. 77 del 1995, come modificato dal presente decreto legislativo.

3. Agli enti locali dissestati compresi nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 121 del decreto legislativo n. 77 del 1995, come modificato dal presente decreto legislativo, non si applica la disposizione relativa all'obbligo di avviso dell'avvio della procedura di rilevazione di cui al comma 2 dell'art. 87 del medesimo decreto legislativo ed il termine di cui al comma 1 del medesimo art. 87 è fissato in 150 giorni; i termini la cui decorrenza è stabilita alla data di insediamento dell'organo straordinario di liquidazione iniziano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 46

1. Al comma 1 dell'art. 123 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) gli articoli 5 e 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 843;".

b) la lettera q) è sostituita dalla seguente: "q) l'art. 11, commi 1 e 1-bis, limitatamente alle disposizioni concernenti comuni, province e comunità montane, e l'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1996

SCALFARO

PRODI, Presidente del

Consiglio dei Ministri

NAPOLITANO, Ministro dell'interno

CIAMPI, Ministro del tesoro

VISCO, Ministro delle finanze

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