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LEGGE REGIONALE 18 maggio 1996, n. 34

G.U.R.S. 21 maggio 1996, n. 26

Disposizioni integrative in materia di urbanistica e di territorio e ambiente. Norme per il quartiere Ortigia di Siracusa e del centro storico di Agrigento. Interventi per il quartiere fieristico di Messina. Deroga in favore di imprese alberghiere.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 2/2002 e con annotazioni alla data 15 giugno 1996)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Oneri concessori

1. Gli oneri di urbanizzazione ed il contributo sui costi di costruzione, per le opere per le quali è stata presentata istanza di condono edilizio ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche ed integrazioni, sono quelli vigenti alla data del 31 marzo 1995 nel comune ove sorge l'opera abusiva, ridotti del 50 per cento.

2. Fermo restando il pagamento degli interessi di cui al comma 10 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, gli oneri concessori di cui al comma 1 possono essere rateizzati per un periodo massimo di cinque anni previa stipula di garanzia fidejussoria.

Art. 2

Opere ricadenti nell'ambito di parchi e riserve

1. Il primo comma dell'articolo 24 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, è sostituito dai seguenti:

"Qualora le opere eseguite senza licenza, concessione o autorizzazione o in difformità dalle stesse, ricadano nell'ambito dei parchi regionali di cui alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria, con esclusione delle opere ricadenti nelle zone a inedificabilità assoluta realizzate in data successiva all'imposizione del vincolo, è subordinato al nulla-osta del presidente dell'ente parco rilasciato ai sensi del comma 5 dell'articolo 24 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14.

Per le opere ricadenti nell'ambito di riserva naturali, tale nulla-osta è reso dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale di cui all'articolo 3 della citata legge regionale 6 maggio 1981, n. 98.

(Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

Art. 3

Rilascio del certificato provvisorio di agibilità per immobili destinati ad attività commerciali o produttive oggetto di condono edilizio ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724

1. Il rilascio del certificato provvisorio di agibilità di cui all'articolo 15 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19, è esteso anche agli immobili abusivi relativi ad attività commerciali e produttive per i quali è stata presentata istanza di concessione od autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19, dopo la parola: "concessione" sono aggiunte le parole: "od autorizzazione".

Art. 4

Semplificazione di procedure per gli enti parco

1. Il comma 5 dell'articolo 24 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 è così sostituito: (1)

"5. Il nulla osta di cui al comma precedente è rilasciato dal presidente dell'ente parco, secondo criteri generali attuativi del regolamento dell'ente preventivamente determinati dal Comitato tecnico scientifico, e sostituisce quello previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni.

(1)

Vedi l'art. 24, comma 5, della L.R. 14/88 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.

Art. 5

Programma triennale di intervento (1)

1. La lettera f) del primo comma dell'articolo 14 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come sostituita dall'articolo 13 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 è così sostituita: "lettera f) programma triennale di intervento".

2. All'articolo 25 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come sostituito dall'articolo 12 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71 è aggiunto il seguente comma:

"Il programma di intervento ha validità triennale e sostituisce il piano triennale delle opere pubbliche previsto dall'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dell'articolo 18 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10".

3. I programmi di intervento annuali adottati dagli enti parco fino al 1995 conservano validità solo per i progetti già redatti e trasmessi ai competenti organi tecnici consultivi.

(1)

Vedi Decr. Ass. Territorio 15/06/96: "Schema di programma di intervento cui gli Enti parco debbono modellare i propri programmi di intervento".

Art. 6

Norma sul personale degli enti parco

1. Al personale dipendente degli enti parco, assunto in data successiva al 28 febbraio 1995, a seguito di concorsi banditi precedentemente a tale data, è applicato lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale già in servizio effettivo presso gli stessi enti alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 1995, n. 11.

Art. 7

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1994, n. 17

1. L'adempimento previsto dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17 non è richiesto nei casi in cui l'azienda erogatrice di pubblici servizi abbia, comunque, acquisito copia della concessione edilizia relativa all'opera non abusiva, di cui si chiede la stipula del contratto di utenza.

2. Nel caso previsto dal comma 2 dell'art. 7 della medesima legge regionale 31 maggio 1994, n. 17 non si procede a verifica, mediante sopralluogo, da parte dell'azienda erogatrice del pubblico servizio.

3. Al primo comma dell'articolo 8 della legge 31 maggio 1994 n. 17 dopo la parola: "abitabilità" aggiungere le parole: "e/o agibilità".

Art. 8

(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana)

Art. 9

Soppressione delle commissioni per il recupero edilizio

1. All'articolo 23, penultimo comma, della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 sono soppresse le parole "...della commissione di cui all'articolo 29 della presente legge o, in mancanza,...".

2. Dopo l'undicesimo comma dell'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, è aggiunto il seguente comma:

"Ferma restando la necessità di acquisire eventuali pareri da parte degli enti di tutela di cui al precedente articolo 23, l'autorizzazione o concessione in sanatoria è rilasciata dal sindaco previo parere dell'Ufficio tecnico comunale e del responsabile del servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale competente per territorio".

3. E' abrogato l'articolo 29 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37.

4. Le commissioni per il recupero edilizio istituite presso i comuni dell'Isola si intendono decadute alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10

Contributi alle aziende ittico-conserviere per la realizzazione di sistemi di depurazione

1. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato a concedere i contributi di cui ai commi successivi alle aziende ittico-conserviere con sede in Sicilia che trasportano i reflui provenienti dai propri cicli produttivi ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 1995, n. 58.

2. Alle aziende di cui al comma 1 che provvedano, in forma singola o associata, alla realizzazione di sistemi di depurazione è concesso un contributo in conto capitale pari al massimale di aiuto consentito dalla Unione europea ai sensi della comunicazione 94/C 72/03 recante disciplina comunitaria degli aiuti allo Stato per la tutela dell'ambiente.

3. Alle aziende di cui al comma 1 è, altresì, concesso un contributo per le spese di trasporto nella misura di lire 10 per litro d'acqua reflua trasportata, e comunque nei limiti massimi consentiti dalla comunicazione di cui al comma precedente, per un periodo massimo di un anno.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede ad emanare con proprio decreto le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

5. Per le finalità di cui al comma 2 è stanziata la somma di lire 5.000 milioni di cui lire 1.000 milioni per l'anno 1996 e lire 4.000 milioni per l'anno 1997. Per le finalità di cui al comma 3 è stanziata la somma di lire 800 milioni per l'anno 1996 e la somma di lire 700 milioni per l'anno 1997.

6. All'onere di lire 1.800 milioni per l'esercizio finanziario 1996 si farà fronte con le disponibilità del capitolo 21257. L'onere di lire 4.700 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1997 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 2001.

Art. 11

Norma di salvaguardia

1. Gli interventi di cui alla presente legge si intendono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Art. 12

Tutela e valorizzazione dei bacini idro-termominerali

(abrogato ai sensi dell'art. 130, comma 5, della L.R. 2/2002)

Art. 13

(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato, per la Regione Siciliana)

Art. 14

Disposizioni per gli insediamenti del settore ittico-conserviero

1. Nelle more della definizione della disciplina di cui all'articolo 2, comma 2 della legge 17 maggio 1995, n. 172 i comuni e/o i consorzi di comuni possono autorizzare in via provvisoria gli insediamenti del settore ittico conserviero a sversare nel sistema fognario tenendo conto dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle 1 (parte omessa in quanto impugnata, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana), della legge regionale 13 maggio 1986, n. 27 cui possono derogare anche in senso meno restrittivo nei casi ed alle condizioni stabilite, sentito l'Assessorato del territorio e dell'ambiente nel rispetto dei seguenti principi:

a) proteggere la salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento;

b) garantire che le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque reflue e le attrezzature connesse non vengano danneggiati;

c) garantire che il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue ed il trattamento dei fanghi non vengano intralciati;

d) garantire che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento non abbiano conseguenze negative sull'ambiente e non incidano sulla conformità delle acque recipienti alle disposizioni vigenti;

e) garantire che i fanghi possano essere smaltiti senza pericolo in modo accettabile dal punto di vista ambientale.

2. I comuni ad alta vocazione nel settore ittico-conserviero, adeguano i programmi di attuazione della rete fognante, prevedendo ove possibile, allo scopo di minimizzare i costi di gestione, apposito presidio depurativo composto da parti indipendenti tra loro per il trattamento sia di reflui civili che di reflui industriali.

Art. 15

Attuazione delle zone per insediamenti produttivi

1. Nei comuni, i cui strumenti urbanistici generali, approvati o adottati e trasmessi, prevedano zone per insediamenti produttivi, l'attuazione delle stesse può avvenire, indipendentemente dalle norme d'attuazione, mediante piani di lottizzazione convenzionata, di iniziativa dei privati o di consorzi di imprese artigiane, che dimostrino di avere la disponibilità del 51 per cento delle aree interessate.

2. Nei piani di lottizzazione di cui al comma 1 vengono stabiliti, ove necessario, il rapporto di copertura, i distacchi dai confini e dalle strade di lottizzazione nel rispetto del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, anche in deroga allo strumento urbanistico generale, senza che ciò comporti variante, purché l'indice di fabbricabilità territoriale non superi i 2,5 mc/mq.

Art. 16

Commissione unica per Ortigia

1. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70 è: sostituito dai seguenti:

"E' istituita una commissione speciale per l'esame dei progetti di intervento edilizio e urbanistico e delle istanze di concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge, denominata "Commissione unica per Ortigia", composta:

a) dal sindaco o da un assessore suo delegato, che la presiede;

b) dal dirigente dell'ufficio tecnico speciale per Ortigia, di cui al successivo articolo 13, o da un suo delegato;

c) dal dirigente del dipartimento dei lavori pubblici del comune di Siracusa, o da un suo delegato;

d) dal dirigente del dipartimento urbanistica del comune di Siracusa, o da un suo delegato;

e) dai due direttori della sezione beni archeologici e sezione beni paesaggistici, architettonici ed urbanistici della Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali di Siracusa, o loro delegati;

f) dall'ingegnere capo del Genio civile di Siracusa o da un suo delegato;

g) dall'ufficiale sanitario del comune di Siracusa, o da un suo delegato;

h) dal presidente del consiglio di quartiere di Ortigia, o da un suo delegato;

i) da tre membri scelti dal sindaco su terne di nominativi forniti rispettivamente dall'Ordine degli ingegneri, degli architetti e dal Collegio dei geometri di Siracusa;

l) da un consulente in materia di diritto edilizio scelto dal sindaco su una terna di nominativi forniti dall'Ordine degli avvocati e dei procuratori legali di Siracusa;

m) da un consulente scelto dal sindaco su una terna di nominativi forniti dall'Ordine dei dottori commercialisti di Siracusa;

n) da un esperto nominato dal sindaco.

La Commissione può avvalersi inoltre, tutte le volte che esigenze specifiche lo richiedano, di esperti in altre discipline, i quali partecipano ai relativi lavori senza però diritto di voto.

I pareri della Commissione unica per Ortigia sostituiscono tutti quelli dovuti per competenza dagli altri organi di amministrazione attiva o consultiva, anche se previsti da leggi speciali, rappresentati in seno alla Commissione stessa.

La Commissione non è chiamata ad esprimere parere sulle domande di autorizzazione edilizia di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, ivi comprese quelle inerenti le facciate esterne degli edifici, e sui progetti di opere pubbliche che non necessitano di essere previsti nel relativo piano triennale.

I pareri rilasciati dalla Commissione non sono vincolanti, ma lo sono quelli espressi, in seno ad essa, dai componenti di cui alle lettere e), f) e g), i quali possono chiedere, a fini istruttori, la preliminare trasmissione delle istanze e dei relativi allegati presso i propri uffici.

Tutti i componenti, e gli eventuali esperti aggiunti della Commissione, hanno diritto, per ogni presenza, ad un gettone pari a quello spettante per ogni seduta ai membri del consiglio comunale di Siracusa.

Alle norme di funzionamento interno della Commissione si provvede con apposito regolamento comunale, da approvarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 17

Ufficio tecnico speciale per Ortigia

1. L'articolo 13 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70 è sostituito dal seguente:

"Art. 13

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, il comune di Siracusa è obbligato alla formazione dell'Ufficio tecnico speciale per Ortigia, preposto a tutti i compiti di studio, programmazione, progettazione, coordinamento e gestione degli interventi in Ortigia, sia pubblici che privati.

L'Ufficio deve essere dotato di mezzi e personale in misura adeguata ai compiti ad esso attribuiti, anche in deroga all'attuale pianta organica.

Il Comune può assegnare a tale scopo personale già in servizio presso la propria o altre amministrazioni, avvalendosi delle norme sulla mobilità, ovvero procedere mediante concorsi a nuove assunzioni, o anche stipulare contratti a termine di diritto privato con professionisti esterni.

Agli oneri inerenti il funzionamento dell'Ufficio tecnico speciale per Ortigia il comune di Siracusa può provvedere, oltre che con le ordinarie risorse di bilancio, con i fondi di cui alla presente legge, in misura non superiore all'1,5 per cento di essi, per acquisti di attrezzature ed assunzione di personale in mobilità o con contratto a termine, ai sensi del comma 7 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni.

Con i fondi della presente legge sono altresì finanziabili progettazioni, consulenze, studi e ricerche finalizzati al recupero del centro storico di Ortigia, nonché opere di urbanizzazione primaria e di arredo urbano".

Art. 18

Contributi per il recupero di Ortigia

1. L'articolo 8 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

Il comune di Siracusa è autorizzato a concedere contributi in conto capitale nella misura del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile dalla Commissione unica per Ortigia, per tutte le opere di restauro e ripristino delle facciate esterne degli edifici, comprese insegne ed ogni altro elemento di decoro, conformi alle norme del piano particolareggiato".

2. L'articolo 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34 è sostituito dal seguente:

"Art. 10

Il comune di Siracusa è autorizzato a concedere contributi in conto capitale nella misura del 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile dalla Commissione unica per Ortigia, calcolato su un massimale di 1.000.000 L./mq. di superficie lorda di intervento, per tutte le opere realizzabili ai sensi della presente legge, non comprese fra quelle di cui al precedente articolo 8.

Il predetto contributo è elevato al 60 per cento per tutti gli interventi di pertinenza dell'intera unità edilizia relativi alle parti comuni ed alle opere di miglioramento o adeguamento sismico, nonché per gli interventi inerenti immobili destinati ad attività commerciali o artigianali.

Il massimale di 1.000.000 L./mq. è aggiornato annualmente in base all'indice ISTAT sul costo della vita.

I contributi in conto capitale di cui alla presente legge sono erogabili:

a) quanto al 30 per cento a seguito della presentazione dell'istanza di contributo, ottenuta l'approvazione del progetto, quale contributo per l'inizio dei lavori;

b) quanto al 30 per cento a presentazione di uno stato di avanzamento dei lavori che ne certifichi l'esecuzione per almeno il 50 per cento del totale previsto;

c) quanto al residuo 40 per cento a conclusione dei lavori su certificazione di conformità al progetto approvato emessa dall'Ufficio tecnico speciale di Ortigia".

3. Nell'articolo 11 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34 le parole: "fino a un massimo di 100 milioni" sono sostituite con le seguenti: "fino ad un massimo di 1.000.000 L./mq. di superficie lorda di intervento".

Art. 19

Disposizione per l'adozione del piano particolareggiato del quartiere di Ortigia di Siracusa e del centro storico di Agrigento

1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34 è così sostituito:

"Decorso infruttuosamente tale termine l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede in via sostitutiva a tutti gli adempimenti necessari per l'adozione del piano ed alle successive incombenze fino all'approvazione dello stesso, previo parere obbligatorio, non vincolante, del consiglio comunale convocato dallo stesso commissario ad acta, come previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66".

Art. 20

Disposizione per la realizzazione di un porto turistico

nell'isola di Ortigia

1. Al fine della destagionalizzazione turistica e della rivitalizzazione dell'isola di Ortigia secondo le finalità di cui alle leggi regionali 7 maggio 1976, n. 70 e 8 agosto 1985, n. 34 per l'esecuzione delle opere di attualizzazione e di completamento del porto turistico, localizzato nel Porto piccolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 1987, n. 7.

Art. 21

Interventi nel quartiere fieristico di Messina

1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici, tenuto conto dei gravi danni causati dalla tromba d'aria abbattutasi sulla fiera di Messina il 24 gennaio 1996, è autorizzato a concedere la somma di lire 500 milioni all'ingegnere capo del Genio civile di Messina per lavori straordinari da effettuare nel quartiere fieristico.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 70314 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1996.

Art. 22

Deroga in favore di imprese alberghiere

1. Al fine di favorire l'ammodernamento delle aziende, anche in vista dello svolgimento delle Universiadi 1997, limitatamente alle imprese alberghiere è reintrodotta la deroga di cui all'articolo 36 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37.

2. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1 le istanze di concessione o autorizzazione dovranno essere presentate entro il 31 marzo 1997.

Art. 23

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 maggio 1996.

GRAZIANO