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ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 15 giugno 1996

G.U.R.S. 9 novembre 1996, n. 55

Schema di programma di intervento cui gli Enti parco debbono modellare i propri programmi di intervento.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, relativa alla "Istituzione nella Regione Siciliana di parchi e riserve naturali";

Vista la legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, recante modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 98/81;

Vista la legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71, recante modifiche ed integrazioni alle leggi regionali nn. 98/81 e 14/88;

Vista la legge regionale 18 maggio 1996, n. 34, recante "Disposizioni integrative in materia di urbanistica e di territorio ed ambiente...";

Considerato che l'art. 11 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71, prevede che: "l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente emana un decreto contenente lo schema di programma di intervento, articolato per settori di interventi e con l'indicazione degli elaborati di corredo, sul quale gli Enti parco devono modellare il proprio programma";

Considerato, altresì, che l'art. 12 della medesima legge regionale n. 71/95 prevede, tra l'altro, che le iniziative di cui all'art. 24 bis, 24 ter e 24 quater della legge regionale n. 14/88 siano inserite nel programma di intervento adottato dagli enti parco;

Visto l'art. 5 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 34, che, al comma 2, prevede, in aggiunta all'art. 25 della legge regionale n. 98/81, come sostituito dall'art. 31 della legge regionale n. 14/88 nel testo novellato dall'art. 12 della legge regionale n. 71/95 che: "Il programma di intervento ha validità triennale e sostituisce il piano triennale delle opere pubbliche previsto dall'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 18 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10";

Ritenuto di dovere emanare lo schema di programma di intervento di cui all'art. 11 della legge regionale n. 71/95;

Decreta:

Art. 1

E' emanato "lo schema di programma di intervento" redatto in conformità agli artt. 11 e 12 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71 e dell'art. 5 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 34, che modifica ed integra il sopracitato art. 12.

Art. 2

Lo schema di programma, di cui al superiore art. 1, è costituito dai seguenti allegati:

- relazione sulle finalità, contenuti e modalità di attuazione del programma di intervento ed elaborati a corredo (All. A);

- schema degli interventi e/o opere programmate suddivise per settori composto da n. 7 schede (All. B);

- schema-tipo di scheda di identificazione dell'intervento (All. C);

- quadro indicativo delle opere e/o interventi finanziabili a fronte delle fattispecie di legge di cui all'art. 12 della legge regionale n. 71/95 (All. D).

Art. 3

Gli Enti parco sono tenuti a modellare il proprio programma triennale di intervento di cui all'art. 5 della legge regionale n. 34/96 sulle indicazioni fornite con il presente provvedimento.

Art. 4

L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente si riserva, qualora si rendesse necessario, di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni al presente decreto.

Art. 5

Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne costituiscono parte integrante, sarà trasmesso alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, lett. C, della legge n. 20/94.

Palermo, 15 giugno 1996.

PELLEGRINO

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 31 luglio 1996.

Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 11.

Allegato

FINALITA' E CONTENUTI DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI INTERVENTO

a) Premessa

Com'è noto gli artt. 24 e 25 della legge regionale n. 98/81, come sostituiti dagli artt. 27 e 31 della legge regionale n. 14/88, nel testo novellato dagli artt. 11 e 12 della legge regionale n. 71/95, recano norme finalizzate a concorrere, (tramite l'attivazione delle risorse finanziarie all'uopo stanziate sul bilancio della Regione), al perseguimento di obiettivi di salvaguardia del patrimonio di risorse naturali, culturali ed ambientali, insiti nelle finalità istitutive del Parco, attraverso azioni mirate al sostegno, promozione e sviluppo delle attività produttive e lavorative tradizionali e alla valorizzazione e fruizione del territorio del Parco.

Con l'introduzione delle previsioni normative di cui ai sopracitati artt. 11 e 12, e delle ulteriori disposizioni integrative emanate in materia di "Urbanistica e di territorio ed ambiente..." con la recente legge regionale 18 maggio 1996, n. 34, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 26, parte I, del 21 maggio 1996, appare chiaro come il legislatore regionale abbia inteso delineare un regime innovativo rispetto al passato, evidenziando i compiti di indirizzo e coordinamento di questo ramo di Amministrazione e reiscrivendo nel contempo la filosofia stessa dello strumento di intervento, attraverso la riunificazione in un unico schema delle iniziative di cui agli artt. 27 e 24 bis, ter quater della legge regionale n. 14/88.

D'altronde, il più ampio respiro normativo conferito al campo di applicazione della norma originaria, laddove la legge regionale 18 maggio 1996, n. 34 prevede all'art. 5 che il programma d'intervento "sostituisce il piano triennale delle OO.PP. previsto dall'art. 3 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'art. 18 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10", in uno all'attribuzione di valenza triennale allo strumento di programmazione adottato dall'Ente parco, configura un più unitario ed efficace modello di programmazione e si pone come premessa di una più celere attivazione della spesa.

b) Adozione del programma da parte dell'Ente parco

L'Ente parco dovrà modellare, ai sensi del sopracitato art. 11 il proprio programma sul presente schema indicandovi analiticamente, il settore, la priorità, l'oggetto, la tipologia dell'opera, il livello di progettazione per le OO.PP., i destinatari, i presumibili costi degli interventi e/o azioni che abbia determinato di intraprendere, nonchè, per ogni intervento, le relative fonti di finanziamento avendo cura di distinguere quelle provenienti dal proprio bilancio, da quelle regionali (programma d'intervento All. D) ed extraregionali.

Attesa la previsione introdotta dall'art. 5 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 34, l'Ente al fine della adozione del programma dovrà munirsi:

- per quanto riguarda le OO.PP., di progettazione preliminare, così come definita all'art. 20, comma 1, legge regionale n. 10/93 ovvero, secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale n. 4/96, ancora per l'anno 1996 di progettazione esecutiva ex legge regionale n. 21/85;

- inoltre di schemi di convenzione recante l'oggetto, le finalità, il prevedibile costo e il soggetto con cui si andrà a stipulare la convenzione medesima;

- elenco dei destinatari di contributi, con relativa misura finanziaria da corrispondere;

- indicazione delle categorie dell'indennizzo (avifauna, conigli selvatici, limitazioni taglio, etc.) con costo presuntivo, attesa la particolare natura di tale forma di intervento.

Inoltre l'ente dovrà redigere:

- schema degli interventi e/o opere programmate suddiviso per settori (All. B composto da n. 7 schede);

- cartografia su scala adeguata recante la visualizzazione di tutte le opere inserite e una relazione generale che illustri l'utilità delle stesse (art. 18, comma 6°, legge regionale n. 10/93);

- schede di identificazione e/o fattibilità tecnico-amministrativa di tutte le opere e/o interventi e/o azioni previste (come da allegato C).

Per quanto riguarda gli indennizzi e i contributi gli stessi dovranno essere previsti sulla base di appositi regolamenti.

Svolti favorevolmente gli adempimenti di legge in materia di pubblicità, la delibera di adozione con i relativi allegati dovrà essere tempestivamente trasmessa, in duplice copia a questo Assessorato per essere sottoposta al controllo di legittimità, ex art. 10 della legge regionale n. 71/95, e per la successiva approvazione del programma, ai sensi dell'art. 12 della stessa legge regionale n. 71/95.

Si precisa che, nell'ipotesi di cui al 2° comma dell'art. 10 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71, l'Ente parco curerà la tempestiva trasmissione della delibera di cui sopra munita degli estremi di esecutività, per il seguito istruttorio finalizzato all'approvazione del programma.

E' opportuno che l'Ente parco curi di estrapolare un apposito allegato, da inviare unitamente alla documentazione testè citata ove sia possibile evincere soltanto gli interventi e/o azioni che discendono espressamente dalla previsione normativa del sopracitato art. 12.

E' appena il caso di precisare che il quadro delle opere e/o interventi finanziabili di cui all'allegato D riveste carattere meramente illustrativo ed indicativo delle tipologie di azioni praticabili e, pertanto, non è da considerarsi esaustivo di tutte le fattispecie conformi al dettato di legge, che in concreto potranno prevedersi.

c) Approvazione del programma e modalità di attuazione

Il programma dovrà pervenire entro e non oltre il primo bimestre dell'anno, al fine di consentirne l'approvazione in tempi quanto più vicini all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, e il successivo inoltro alla Corte dei conti per l'esercizio della potestà di controllo ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Si evidenzia che gli Enti parco dovranno porre in essere gli adempimenti finalizzati all'adozione del programma, nell'anno antecedente a quello della sua attuazione, contestualmente al bilancio di previsione dell'anno seguente (es.: il programma d'intervento per l'anno 1997 sarà adottato contestualmente al bilancio di previsione 1997 entro il 31 ottobre 1996).

Questo Assessorato, a seguito dell'approvazione del programma n. 20/94, procederà alla ripartizione della disponibilità offerta annualmente dal bilancio regionale per le finalità di cui all'art. 12 della legge regionale n. 71/95 sulla base dei seguenti criteri:

- stato dell'istruttoria dei singoli interventi. In tal senso saranno preferiti gli interventi di immediata attuazione in quanto supportati da progetti esecutivi e cantierabili, ovvero per quanto riguarda altro tipo di azioni (ad esempio indennizzo, contributo) costituirà titolo preferenziale l'esistenza di un elenco di destinatari con deliberazione già adottata ed approvata;

- in subordine verrà utilizzato il criterio dell'equa ripartizione tra i tre parchi regionali, tenuto conto delle ripartizioni effettuate nei pregressi esercizi.

A seguito di ciò gli Enti parco, nel rispetto delle priorità del programma approvato, porteranno a compimento le procedure approvative dei progetti esecutivi di opere, e/o interventi (convenzioni, etc.), trasmettendo tempestivamente gli stessi per il relativo finanziamento.

E' opportuno evidenziare che gli interventi relativi a spese in conto corrente dovranno essere immancabilmente erogate nell'anno finanziario di riferimento nei tempi assegnati dalla normativa contabile.

Per la realizzazione ed esecuzione delle OO.PP. si richiama la legislazione vigente in materia di OO.PP. e di contabilità pubblica.

Si evidenzia comunque che:

- i progetti di OO.PP. dovranno riportare tutti i visti ed autorizzazioni a norma di legge (approvazione tecnica ed amministrativa, visto U.S.L., eventuali N.O. per vincoli architettonici, archeologici o idrogeologici), nonchè il N.O. rilasciato dall'Ente parco, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 14/88 che, tra l'altro, attesa l'inefficacia delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e la mancanza dei piani territoriali dei tre parchi, sostituisce l'attestazione di conformità urbanistica;

- per quanto riguarda gli indennizzi e i contributi, dovranno pervenire le deliberazioni dell'Ente parco contenenti l'indicazione dei destinatari certi, la misura dell'indennizzo e/o contributo determinato e l'oggetto dello stesso;

- le convenzioni, infine, dovranno essere perfezionate a norma di legge.

d) Norme transitorie

In fase di prima applicazione il programma adottato dall'Ente parco dovrà pervenire entro il 31 agosto 1996 per il riscontro tutorio ex art. 10 della legge regionale n. 71/85 e il successivo inoltro al C.R.P.P.N. per il parere di rito, propedeutico all'approvazione dello stesso.

Si sottolinea la necessità che l'Ente parco precisi, per le azioni adottate nel programma triennale di intervento - esercizio finanziario 1996 - il capitolo di competenza del bilancio della Regione Siciliana cui dovrà essere imputata la relativa spesa.

Tale specificazione si rende opportuna, attesa la struttura del bilancio per l'anno 1996 che prevede per i fondi ex artt. 27, 24 bis, tris, quater della legge regionale n. 71/95, diverse modalità di spesa, sia in conto corrente che in conto capitale.

Allegato B

Allegato C

Allegato D

OPERE E/O INTERVENTI FINANZIABILI A FRONTE DELLE FATTISPECIE DI LEGGE DI CUI ALL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE N. 71/95

A) Realizzazione e acquisizione di opere, servizi e attrezzature finalizzate alla valorizzazione e fruizione sociale del territorio del Parco (art. 27):

1) realizzazione di OO.PP. destinate alla valorizzazione e fruizione del territorio del Parco;

2) realizzazione di servizi e attrezzature con la medesima finalità di cui al punto 1, ivi comprese le infrastrutture a servizio delle attività tradizionali;

3) acquisizione di immobili.

B) Acquisizione, tutela e recupero del patrimonio sociale tradizionale fisso (art. 28):

1) iniziative atte alla tutela e recupero per la fruizione del patrimonio sociale tradizionale fisso esistente in qualunque zona del Parco, compresi oltre ai casali e alle abitazioni montane anche i sentieri, i manufatti e le strutture tradizionali;

2) acquisizione e recupero di quegli immobili e manufatti non utilizzati per i quali i proprietari non intendano procedere al recupero;

3) acquisizione di immobili e manufatti d'interesse storico, artistico ed etno-antropologico all'interno del territorio del Parco;

4) contributi a proprietari di manufatti in precario stato di conservazione finalizzati al mantenimento delle caratteristiche tradizionali;

5) iniziative finalizzate alla pubblica fruizione di edifici di particolare interesse.

C) Promozione e sostegno delle attività agricole tradizionali ed alternative, delle attività agro-silvo-pastorali e zootecniche (artt. 27 e 29):

1) contributi a favore di soggetti singoli o associati o di cooperative che intraprendono o svolgono attività produttiva nei settori;

2) iniziative atte a favorire e promuovere tecniche agricole e colturali tradizionali;

3) contributi ai proprietari di terreni ricadenti all'interno del Parco, che mantengono colture tradizionali o che utilizzano tecniche biologiche;

4) iniziative atte a favorire la conversione delle tecniche agricole e colturali in uso in tecniche agricole e colturali biologiche e biodinamiche;

5) convenzioni con personale specializzato nella esecuzione delle opere colturali tradizionali e agricole-biologiche per interventi da effettuarsi all'interno del Parco;

6) promozione di corsi di formazione diretti alla trasmissione e utilizzazione delle tecniche agricole, agricole-biologiche e colturali tradizionali e caratteristiche del paesaggio e della storia dei luoghi;

7) indennizzi a proprietari per eventuali e comprovate diminuizioni o cessazione di reddito nel settore agro-silvo-pastorale (mancato utilizzo dei boschi, conversione verso l'alto fusto etc.);

8) azioni atte a promuovere e sostenere le attività zootecniche;

9) azioni volte al sostegno della pastorizia.

D) Interventi di tutela del patrimonio faunistico domestico e di promozione nel settore (artt. 27 e 30):

1) iniziative atte alla salvaguardia delle specie o razze domestiche a rilevanza storica e culturale a rischio di estinzione;

2) contributi a residenti nei comuni interessati che documentino il possesso di esemplari di tali specie a rischio di estinzione.

E) Promozione e sostegno delle attività artigianali turistiche e culturali (art. 27):

1) attività di promozione del patrimonio artistico, storico-architettonico, archeologico ed artigianale;

2) attività di promozione (a favore) di associazioni e cooperative per la prestazione di servizi di assistenza per la fruizione e l'escursionismo;

3) attività sportive compatibili.