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DECRETO-LEGGE 17 maggio 1996, n. 280

G.U.R.I. 21 maggio 1996, n. 117

Disposizioni urgenti nel settore sanitario.

(convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il settore sanitario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro

del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

(modificato e integrato dalla legge di conversione 18 luglio 1996, n. 382)

1. Al comma 3 dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il primo, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono abrogati.

2. Il comma 18 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è abrogato.

2-bis. All'art. 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;

b) al comma 4, le parole da: "Le trasformazioni di destinazione" fino a: "strutture ospedaliere dismesse" sono soppresse;

c) al comma 5, le parole: "a norma del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito del processo di ristrutturazione della rete ospedaliera".

2- ter. Il comma 5 dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente:

"5. Le regioni, entro il 31 dicembre 1996, con apposito atto programmatorio di carattere generale anche a stralcio del piano sanitario regionale, provvedono a ristrutturare la rete ospedaliera, prevedendo l'utilizzazione dei posti letto ad un tasso non inferiore al 75 per cento in media annua ed adottando lo standard di dotazione media di 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie, con un tasso di spedalizzazione del 160 per mille. Le regioni procedono alla ristrutturazione della rete ospedaliera operando le trasformazioni di destinazione, gli accorpamenti, le riconversioni e le disattivazioni necessari, con criteri di economicità ed efficienza di gestione, anche utilizzando i finanziamenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che devono essere prioritariamente finalizzati ai progetti funzionali al raggiungimento dei parametri indicati al primo periodo del presente comma. Le regioni completano la ristrutturazione della rete ospedaliera entro il 31 dicembre 1999. L'organizzazione interna degli ospedali deve osservare il modello dipartimentale al fine di consentire a servizi affini e complementari di operare in forma coordinata per evitare ritardi, disfunzioni e distorto utilizzo delle risorse finanziarie. Le regioni procedono ad attività di controllo e verifica sulla osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 14 del presente articolo, sul corretto utilizzo da parte degli erogatori di prestazioni sanitarie ospedaliere delle risorse impiegate nel trattamento dei pazienti e sulla qualità dell'assistenza".

2-quater. Al personale risultato in esubero a seguito dell'attuazione del processo di ristrutturazione della rete ospedaliera si applicano le misure di mobilità previste dalla normativa vigente, esperite le quali le regioni adottano misure di mobilità d'ufficio da applicare prioritariamente all'interno della unità sanitaria locale e successivamente nell'ambito del territorio regionale. Il personale che non ottemperi al trasferimento d'ufficio è collocato in disponibilità ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. Le procedure di mobilità di cui al presente comma si applicano immediatamente dopo l'adozione delle singole iniziative di ristrutturazione della rete ospedaliera.

2-quinquies. Alle regioni che entro il 31 dicembre 1996 non hanno adottato l'atto programmatorio previsto dal comma 5 dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dal comma 2- ter del presente articolo, a decorrere dall'anno 1997 e fino alla data di adozione del citato atto, in sede di ripartizione del fondo sanitario nazionale ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 14 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, si applica una riduzione della quota spettante pari al 2 per cento. A decorrere dall'anno 2000, alle regioni che non rispettano il termine del 31 dicembre 1999 per il completamento della ristrutturazione della rete ospedaliera si applica una riduzione della quota spettante del fondo sanitario nazionale in misura che sarà determinata dalla legge finanziaria per il medesimo anno 2000.

3. I termini fissati dall'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, per l'approvazione dei progetti esecutivi delle opere finanziate con le risorse disponibili in attuazione di quanto previsto dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono differiti, rispettivamente, al 31 luglio e al 31 agosto 1996.

Art. 2

(soppresso dalla legge di conversione 18 luglio 1996, n. 382)

[1. Le strutture appartenenti al settore sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1984, n. 782, all'art. 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed all'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, nonchè gli istituti termali, possono essere gestiti dall'Inail mediante società per azioni o consorzi, regolati dal codice civile, su delibera del proprio consiglio di amministrazione, con le regioni o con altri soggetti pubblici o privati, quali gli IRCCS, le ASL, le aziende ospedaliere, le cliniche universitarie e le istituzioni accreditate per prestazioni sanitarie di alta specialità. L'eventuale utile della gestione spettante all'Inail deve essere reinvestito dall'ente nei settori sanitario e riabilitativo.

2. L'Inail e l'Ispesl possono costituire e partecipare a consorzi per svolgere funzioni istituzionali nel campo della prevenzione. Con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi, d'intesa con il Ministro della sanità, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengono approvati le modalità attuative e il tariffario dei servizi offerti.]

Art. 3

(soppresso dalla legge di conversione 18 luglio 1996, n. 382)

[1. Ai medici militari e della Polizia di Stato è consentito di svolgere attività convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, in deroga a quanto disposto dall'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.]

Art. 4

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1996

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro

GUZZANTI, Ministro della sanità

ARCELLI, Ministro del bilancio e della programmazione economica

Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO