
DECRETO PRESIDENZIALE 13 maggio 1996, n. 39
G.U.R.S. 28 settembre 1996, n. 48
Regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 7, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, concernente "Ulteriori modifiche ed integrazioni all'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3 e successive modifiche, concernente norme per l'utilizzazione di lavoratori beneficiari di interventi straordinari di integrazione salariale in progetti di pubblica utilità. Misure volte a favorire il reimpiego dei medesimi lavoratori presso società a partecipazione pubblica per la gestione dei pubblici servizi - Modifica".
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto l'art. 12 dello Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive integrazioni e modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 75;
Udito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana che si è espresso nella adunanza del 16 aprile 1996 con parere n. 216/96;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 3 maggio 1996, n. 26, che approva la modifica al regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 7, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26;
Decreta:
1. L'art. 5, comma 4, (del D.P. 13/96) è sostituito dal seguente testo: "Tranne che nei casi di partecipazione azionaria diretta della Gepi S.p.a. ovvero della Nova S.p.a., ai sensi dell'art. 4 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, convertito con legge 29 marzo 1995, n. 95 e dell'art. 3 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 14 e successive modifiche, l'atto costitutivo o l'Assemblea dei soci possono prevedere il conferimento della delega di cui all'art. 2381 del codice civile solo ad un membro nominato dall'Amministrazione pubblica o da un comitato in cui i membri nominati dall'Amministrazione pubblica abbiano un peso proporzionato alla partecipazione azionaria di essa".
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Palermo, 13 maggio 1996.
GRAZIANO
Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 6 settembre 1996.
Reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 304.