
N.d.R. Il presente è stato ABROGATO dall'art. 10 del D.P. n. 13/2005.
DECRETO PRESIDENZIALE 7 febbraio 1996, n. 13
G.U.R.S. 2 aprile 1996, n. 15
Regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 7, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, concernente "Ulteriori modifiche ed integrazioni all'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3 e successive modifiche, concernente norme per l'utilizzazione di lavoratori beneficiari di interventi straordinari di integrazione salariale in progetti di pubblica utilità. Misure volte a favorire il reimpiego dei medesimi lavoratori presso società a partecipazione pubblica per la gestione di pubblici servizi".
TESTO COORDINATO (con modifiche fino al D.P. 13/5/1996, n. 39)
N.d.R. Il presente è stato ABROGATO dall'art. 10 del D.P. n. 13/2005.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto l'art. 12 dello Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive integrazioni e modifiche;
Visto l'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26;
Udito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana che si è espresso nelle adunanze del 14 novembre 1995 e del 16 gennaio 1996, con parere n. 582/95;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 1996, n. 22, che approva il regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 7, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, concernente "Ulteriori modifiche ed integrazioni dell'art. 4 della legge regionale 1993, n. 3 e successive modifiche, concernente norme per l'utilizzazione di lavoratori beneficiari di interventi straordinari di integrazione salariale in progetti di pubblica utilità. Misure volte a favorire il reimpiego dei medesimi lavoratori presso società a partecipazione pubblica per la gestione di pubblici servizi";
Emana il seguente regolamento:
N.d.R. Il presente è stato ABROGATO dall'art. 10 del D.P. n. 13/2005.
Disposizioni generali
1. Con il presente provvedimento sono emanate, ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, le direttive concernenti la costituzione, da parte della Regione e degli enti ed istituti pubblici comunque denominati sottoposti a vigilanza e/o tutela della stessa, delle società a partecipazione pubblica previste dalla medesima legge.
2. Gli Assessori regionali, ciascuno per i settori di rispettiva competenza, d'intesa con la GEPI, anche per il tramite della NOVA s.p.a., promuovono le iniziative volte alla costituzione delle suddette società a partecipazione pubblica, con le modalità procedurali stabilite nel successivo articolo 2.
3. La Giunta regionale, con le forme previste nel comma 4 del successivo articolo 2, assicura il coordinamento delle attività dei singoli rami dell'Amministrazione regionale nella materia oggetto del presente regolamento.
N.d.R. Il presente è stato ABROGATO dall'art. 10 del D.P. n. 13/2005.
Modalità procedurali
1. Gli Assessori regionali che per l'espletamento di servizi di loro competenza intendano promuovere la costituzione di società per azioni a partecipazione pubblica in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, redigono, d'intesa con la GEPI, anche per il tramite della NOVA s.p.a., un apposito progetto nel quale vanno indicati:
a) i contenuti e le caratteristiche del servizio oggetto dell'iniziativa;
b) le unità da impiegare, che dovranno essere costituite prioritariamente e prevalentemente dai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, per l'assolvimento del servizio distintamente per ciascuna località e sede, con la specifica delle professionalità occorrenti e delle mansioni da svolgere;
c) i beni e le attrezzature occorrenti per la gestione del servizio da parte delle predette società;
d) i costi per l'acquisizione dei predetti beni ed attrezzature secondo i prezzi di mercato, risultanti dai relativi preventivi analitici di spesa vistati dagli organi competenti;
e) le modalità di affidamento del servizio alla costituenda società;
f) i costi scaturenti dall'affidamento del servizio ed i relativi benefici;
g) i fondi di copertura dei conseguenti oneri finanziari;
h) l'ammontare del capitale della società, i soggetti partecipanti in qualità di soci, le relative quote di partecipazione al capitale sociale.
2. I progetti di cui al comma 1 sono preventivamente sottoposti, ove previsto dalla vigente normativa di settore, all'esame degli organi amministrativi e tecnici aventi competenza in materia.
3. L'Assessorato regionale dell'industria provvede preventivamente ad effettuare la ricognizione in ordine alla esistenza di società a partecipazione pubblica regionale, con esclusione di quelle costituite ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54, di cui la Regione possa avvalersi, previa eventuale modifica dello statuto societario, ai fini della partecipazione al capitale delle istituende società.
4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia, delibera sulla costituzione delle società, nonchè sulla misura della partecipazione della Regione al capitale iniziale delle medesime. Inoltre la stessa Giunta regionale emana le direttive volte ad assicurare il coordinamento delle iniziative dei singoli rami dell'Amministrazione regionale, avuto riguardo anche all'eventuale insufficienza dei fondi a disposizione, nel quale caso stabilisce le priorità da assegnare ai progetti finanziabili. Le deliberazioni della Giunta regionale sono adottate con decreto presidenziale, a cura dell'ufficio della Segreteria generale preposto al coordinamento dell'attività dell'Amministrazione regionale nel settore interessato.
5. Ai fini della individuazione delle priorità di cui al comma 4, si deve tenere conto del rapporto costi/benefici, segnatamente per quanto concerne il rapporto tra l'entità della partecipazione della Regione al capitale sociale ed i risultati previsti in termini di occupazione. A parità di tali condizioni è data priorità ai progetti cui deve riconoscersi maggiore urgenza e/o rilevanza sotto il profilo dell'interesse collettivo al soddisfacimento di determinate istanze sociali ed al connesso svolgimento dei relativi servizi pubblici, ed in particolare a quelli afferenti ai seguenti settori: custodia, conservazione e fruizione dei beni culturali; servizi socio - sanitari; custodia, manutenzione, tutela e fruizione dei beni ambientali ed in particolare di parchi, riserve, oasi ed aree protette.
6. L'Assessore regionale competente per materia, di concerto con l'Assessore regionale per l'industria per la parte relativa alla assunzione degli impegni di spesa occorrenti per l'acquisizione delle quote azionarie e per la copertura degli oneri previsti dal comma 4 del successivo articolo 6, provvede con decreto alla approvazione dei progetti indicati nel precedente articolo 2.
N.d.R. Il presente è stato ABROGATO dall'art. 10 del D.P. n. 13/2005.
Enti pubblici sottoposti a vigilanza e/o tutela
1. Gli enti ed istituti pubblici comunque denominati sottoposti a vigilanza e/o tutela dell'Amministrazione regionale, con esclusione delle U.S.L., che per l'espletamento di servizi di loro competenza intendano promuovere e deliberare la costituzione di società e la partecipazione azionaria al capitale delle società stesse, in attuazione dell'articolo 3, comma 4 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, debbono attenersi ai criteri stabiliti dal presente decreto.
2. I progetti relativi sono predisposti ed esaminati in conformità a quanto previsto dai commi 1 e 2 del precedente articolo 2 e quindi approvati con appositi atti deliberativi dai competenti organi degli enti ed istituti, debitamente riscontrati, ove previsto, dagli organi di controllo.
3. I medesimi atti deliberativi debbono indicare le fonti di copertura degli oneri da porre a carico dei bilanci dei predetti enti ed istituti, anche attraverso la adozione di provvedimento di variazione relativamente all'anno finanziario in corso alla data di emanazione degli atti sopra indicati.
4. Nel contesto dei predetti atti deliberativi debbono altresì esplicitarsi le motivazioni che, in relazione alle caratteristiche ed esigenze proprie dei servizi da assicurare ed alla valutazione del rapporto costi/benefici, hanno determinato l'ente o l'istituto a prescegliere l'adozione degli interventi previsti dal comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, rispetto a quelli di cui al comma 5 del medesimo articolo.
N.d.R. Il presente è stato ABROGATO dall'art. 10 del D.P. n. 13/2005.
Realizzazione delle iniziative
1. Sono demandati all'Assessorato regionale dell'industria gli adempimenti conseguenti all'adozione dei decreti di finanziamento delle iniziative, con particolare riguardo alla costituzione delle società, al versamento delle quote di capitale formanti oggetto della partecipazione regionale ed al possesso, custodia, gestione dei titoli azionari di proprietà della Regione, nonchè all'espletamento delle procedure di cui al successivo articolo 7.
N.d.R. Il presente è stato ABROGATO dall'art. 10 del D.P. n. 13/2005.
Rappresentanza in seno agli organi deliberativi e di controllo delle società
(modificato dall'art. 1 del D.P. 13 maggio 1996, n. 39)
1. Gli atti costitutivi e gli statuti delle società debbono prevedere il conferimento alla Regione ed agli enti ed istituti di cui al precedente articolo 3, ai sensi degli articoli 2458 e seguenti del codice civile, della facoltà di nominare uno o più amministratori e sindaci, titolari e supplenti.
2. Ai fini della nomina dei primi amministratori e sindaci gli atti costitutivi e gli statuti delle società debbono assicurare alla Regione ed agli enti ed istituti di cui al precedente articolo 3 una rappresentanza negli organi deliberativi e di controllo almeno proporzionale all'entità delle loro quote di partecipazione azionaria.
3. La nomina di amministratori e sindaci da effettuarsi successivamente alla fase della costituzione della società deve avvenire secondo le modalità ordinarie previste dal codice civile, da parte dell'assemblea dei soci, nella quale la Regione e gli enti ed istituti di cui al precedente articolo 3 abbiano comunque un peso proporzionato alla loro partecipazione azionaria quale risulti dalle eventuali variazioni che potranno verificarsi nel corso del tempo.
4. Tranne che nei casi di partecipazione azionaria diretta della Gepi S.p.a. ovvero della Nova S.p.a., ai sensi dell'art. 4 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, convertito con legge 29 marzo 1995, n. 95 e dell'art. 3 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 14 e successive modifiche, l'atto costitutivo o l'Assemblea dei soci possono prevedere il conferimento della delega di cui all'art. 2381 del codice civile solo ad un membro nominato dall'Amministrazione pubblica o da un comitato in cui i membri nominati dall'Amministrazione pubblica abbiano un peso proporzionato alla partecipazione azionaria di essa.
5. I rappresentanti della Regione in seno al consiglio di amministrazione delle società sono nominati con decreto del Presidente della Regione tra i funzionari dell'Amministrazione regionale, con le modalità ed i criteri stabiliti dalla vigente normativa.
6. I rappresentanti della Regione in seno ai collegi sindacali delle società, da nominarsi con decreto del Presidente della Regione, sono scelti tra le persone in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 2397 del codice civile, come modificato dall'articolo 11 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, con l'osservanza, qualora si tratti di persone estranee all'amministrazione regionale, delle procedure previste dalla normativa vigente.
7. Gli enti ed istituti di cui al precedente articolo 3 provvedono alla nomina dei loro rappresentanti in seno ai consigli di amministrazione ed ai collegi sindacali delle società con formale atto deliberativo, in conformità alla normativa vigente ed ai rispettivi ordinamenti.
N.d.R. Il presente è stato ABROGATO dall'art. 10 del D.P. n. 13/2005.
Misura delle partecipazioni azionarie e dei costi di gestione
1. La misura complessiva del capitale iniziale della società da istituirsi ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, è determinata sulla base delle previsioni contenute nel piano esecutivo economico-finanziario di cui al precedente articolo 2, comma 1, e dei parametri ivi indicati, fermo restando il limite minimo fissato dall'articolo 2327 del codice civile e successive modifiche ed integrazioni.
2. La Regione e gli enti ed istituti di cui al precedente articolo 3, nel deliberare la misura della loro partecipazione azionaria al capitale iniziale delle società ed in particolare il carattere maggioritario o minoritario di essa, debbono preventivamente valutare, nel quadro delle intese e degli interventi di cui al comma 2 del precedente articolo 1, ed in relazione alle caratteristiche dei servizi pubblici da espletare, nonchè dei mezzi a tal fine occorrenti, l'esigenza di assicurare la presenza nella compagine societaria, attraverso una adeguata partecipazione al capitale sociale, di soggetti privati i quali presentino la necessaria esperienza ed affidabilità, oltre che disporre di tecnologie acquisibili unicamente sul mercato.
3. L'apporto al capitale iniziale delle società da parte della Regione e degli enti ed istituti di cui al precedente articolo 3 è pari, in caso di partecipazione maggioritaria, al 51% del capitale stesso. In caso di partecipazione minoritaria il predetto apporto non potrà essere inferiore ad un quinto del medesimo capitale, così da garantire, a norma dell'articolo 2367 del codice civile, il diritto dei soggetti pubblici interessati di chiedere la convocazione dell'assemblea.
4. La Regione e gli enti e gli istituti pubblici di cui al precedente articolo 3 possono promuovere e deliberare la costituzione di una sola società a partecipazione pubblica per ciascuno dei servizi indicati nell'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26.
5. La Regione e gli enti ed istituti di cui al precedente articolo 3 contribuiscono alle spese generali di funzionamento delle società costituite ai sensi del presente regolamento, che le stesse sostengono fino all'affidamento del servizio ai sensi del successivo articolo 8, in misura non superiore complessivamente al 10% della quota di capitale sociale conferita. Le relative somme possono essere erogate anticipatamente, nel limite del 30% del tetto massimo, salvo in ogni caso l'obbligo della rendicontazione.
N.d.R. Il presente è stato ABROGATO dall'art. 10 del D.P. n. 13/2005.
Criteri per la scelta dei soci privati
1. In caso di partecipazione minoritaria al capitale iniziale delle società, la Regione e gli enti ed istituti di cui al precedente articolo 3, ai fini della scelta dei soci privati, provvedono mediante procedimento di confronto concorrenziale ad evidenza pubblica, nel rispetto della vigente normativa e segnatamente di quella comunitaria.
2. Analoghe procedure saranno seguite ai fini della eventuale collocazione sul mercato di azioni di proprietà della Regione o degli enti ed istituti di cui al precedente articolo 3.
N.d.R. Il presente è stato ABROGATO dall'art. 10 del D.P. n. 13/2005.
Scopi sociali - convenzioni
1. L'oggetto sociale delle società previste dal presente decreto, individuato dai relativi atti costitutivi e dagli statuti, deve concentrarsi esclusivamente sul perseguimento di finalità coincidenti con quelle proprie dei pubblici servizi e delle connesse attività, al cui svolgimento la costituzione delle società stesse è preordinata, in armonia con le previsioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26.
2. Nell'ambito delle convenzioni da stipularsi tra la Regione, gli enti e gli istituti sottoposti a vigilanza e/o tutela dell'Amministrazione regionale e le società previste dal presente decreto, ai fini dell'espletamento dei servizi pubblici di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge regionale n. 26 del 1995, dovranno specificatamente disciplinarsi:
a) le modalità per la gestione dei servizi, che deve essere improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
b) le forme e le modalità di controllo della Regione e degli enti ed istituti di cui al precedente articolo 3 sulla efficacia, efficienza ed economicità della gestione, nonchè sul raggiungimento di ogni altro risultato previsto dalla convenzione stessa, nel rispetto delle previsioni contenute nel decreto da emanarsi ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale n. 26 del 1995;
c) le sanzioni, ivi compresa la risoluzione della convenzione, in caso di inosservanza agli obblighi posti a carico della società.
N.d.R. Il presente è stato ABROGATO dall'art. 10 del D.P. n. 13/2005.
Norme in materia di personale
1. Gli atti costitutivi e gli statuti delle società disciplinate dal presente decreto debbono prevedere che per la gestione dei servizi pubblici loro affidata attraverso le convenzioni di cui al precedente articolo 8 le società stesse procedano prioritariamente e prevalentemente all'assunzione dei lavoratori aventi i requisiti e le professionalità indicati al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, nel rispetto della normativa vigente in materia di reimpiego dei lavoratori già dipendenti della GEPI e dalla NOVA s.p.a. e comunque dopo che siano stati resi esecutivi gli atti approvativi delle medesime convenzioni da parte degli organi competenti.
2. Nel quadro delle intese e degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, possono essere promosse e realizzate specifiche azioni volte alla formazione, aggiornamento, qualificazione e riqualificazione dei lavoratori in possesso dei requisiti indicati dalla medesima norma, finalizzate all'acquisizione o al completamento delle professionalità occorrenti in vista delle assunzioni da parte delle società ivi contemplate.
3. Qualora ne ricorrano le condizioni, trovano applicazione le sanzioni previste dalla vigente normativa, in relazione al rifiuto da parte dei lavoratori di offerte di lavoro provenienti dalle società di cui al presente regolamento.
N.d.R. Il presente è stato ABROGATO dall'art. 10 del D.P. n. 13/2005.
1. Il presente decreto sarà trasmesso per il prescritto riscontro ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Palermo, 7 febbraio 1996.
GRAZIANO
Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 6 marzo 1996.
Reg. n. 1 Atti del Governo, fg. n. 75.