
LEGGE REGIONALE 6 aprile 1996, n. 17
G.U.R.S. 11 aprile 1996, n. 17
Interventi per la produzione di carni alternative. Modifiche alla legge regionale 27 settembre 1995, n. 65 sull'apicoltura e la bachicoltura. Norme relative alla stagione venatoria 1996-1997 ed alla pesca occasionale. Contributo per le manifestazioni "L'arancia della salute". Disposizioni per i periti demaniali.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 2/2002 e con annotazioni alla data 3 maggio 2001)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Finalità e soggetti beneficiari
(abrogato ai sensi dell'art. 130, comma 5, della L.R. 2/2002)
Aiuti: modalità e livelli
1. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) l'importo degli aiuti è pari a quello indicato nel punto 7.1 della circolare n. 190/DR del 24 ottobre 1995 dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, concernente l'applicazione del Regolamento CEE n. 2328/91.
2. Il volume di investimento sulla base del quale operano i limiti di intervento di cui al comma 1 non può essere superiore a 180.000 ECU per azienda e a 720.000 ECU nel caso di aziende associate.
3. Il limite dell'importo degli aiuti all'investimento per i soggetti di cui all'articolo 1, lettera a) è maggiorato al 70 per cento della spesa per:
a) la costruzione di fabbricati aziendali;
b) il trasferimento dei fabbricati aziendali effettuato per pubblica utilità;
c) le opere di miglioramento fondiario;
d) gli investimenti destinati alla protezione ed al miglioramento dell'ambiente.
4. Per i giovani agricoltori di età inferiore a 40 anni il limite degli aiuti è aumentato del 25 per cento qualora esercitino l'attività agricola a titolo principale o comunque ricavino da tale attività parte del loro reddito secondo quanto stabilito dall'articolo 10 del Regolamento CEE 2328/91.
5. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), il livello degli aiuti è ridotto di un quarto rispetto alle aliquote previste al comma 1. La riduzione non si applica nel caso in cui gli investimenti siano destinati:
a) alla realizzazione di risparmi energetici;
b) agli investimenti relativi alla protezione ed al miglioramento dell'ambiente;
c) al miglioramento igienico degli allevamenti, nonché al rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di benessere degli animali.
Tipi di intervento
1. Gli aiuti sono diretti:
a) all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di locali, compresa la costruzione di tettoie e recinzioni, adibiti all'allevamento di struzzi, alla macellazione delle carni e/o alla lavorazione dei relativi prodotti;
b) alla realizzazione degli impianti, macchinari ed attrezzature mobili;
c) all'acquisizione dei capi di allevamento;
d) alla ricerca ed utilizzazione idrica.
Attività di ricerca
1. Al fine di sostenere le attività di ricerca riguardanti gli allevamenti di struzzi e la lavorazione dei relativi prodotti, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può concedere contributi ad enti o istituti specializzati nella misura del 90 per cento della spesa ammessa. I relativi progetti sono approvati, sentita un'apposita commissione composta da tre docenti delle facoltà di agraria e di veterinaria dell'Isola, nominata con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione finanzia, anche con i fondi di cui al Regolamento CEE 2052/88 e successive modifiche ed integrazioni, corsi di formazione e di perfezionamento professionale ed iniziative di aggiornamento scientifico per allevatori, veterinari, ispettori di macelli e professionisti zootecnici.
Macellazione carni
1. Nelle more della realizzazione di apposite strutture, la macellazione degli struzzi potrà avvenire anche nei macelli a carni rosse, in giorni prestabiliti con decreto dell'Assessore regionale per la sanità.
Concorso pagamento interessi
1. Il concorso nel pagamento di interessi di cui all'articolo 1 è concesso sui mutui secondo le modalità e le procedure stabilite dall'articolo 26 della legge regionale n. 13 del 1986.
Norme attuative degli interventi
1. Il Presidente della Regione con proprio decreto stabilisce le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente Titolo, sentito il parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
Allevamenti di tacchini. Provvidenze
1. Il regime di aiuti previsto agli articoli precedenti è esteso alle imprese che operano nel settore dell'allevamento dei tacchini, compatibilmente con quanto previsto dal Regolamento CEE n. 2328/91.
Estensione benefici
1. Al fine di favorire il miglioramento delle specie di cui agli articoli 1 e 8 sono estese a dette specie le iniziative di cui all'articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12.
Titolo II
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 SETTEMBRE 1995, N. 65 RECANTE "NORME PER LA TUTELA E L'INCENTIVAZIONE DELL'APICOLTURA E DELLA BACHICOLTURA"
Modifica all'articolo 1, comma 1 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65 è sostituito dal seguente:
"1. La Regione assume iniziative per assicurare lo sviluppo dell'apicoltura, valorizzarne i prodotti, favorire la selezione delle razze sicula, linguistica e di ogni altra resistente alla varroa e per salvaguardare i pascoli apistici e incoraggiare l'associazionismo tra i produttori".
Modifica all'articolo 3, comma 2 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65
1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
"a bis) costruzione di locali per la lavorazione e la conservazione dei prodotti".
Modifica all'articolo 5, commi 3 e 4 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65
1. All'articolo 5 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"3. I possessori di alveari di qualunque tipo comunicano, entro il 31 dicembre di ogni anno, al sindaco del comune competente per territorio, all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e alla competente azienda unità sanitaria locale, ogni modifica relativa alla consistenza degli alveari.
4. Gli apiari debbono essere identificati mediante l'apposizione di una targa in materiale resistente alle intemperie, posta in un punto ben visibile e recante in caratteri indelebili il codice ISTAT del comune di appartenenza dell'apicoltore, il numero progressivo rilasciato dall'azienda unità sanitaria locale al momento della denuncia di cui al comma 1 e dal numero identificativo della stessa azienda unità sanitaria locale".
Modifica all'articolo 8, comma 2 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65
1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65, è sostituito dal seguente:
"2. Le associazioni di apicoltori possono beneficiare di aiuti a fondo perduto, per un periodo non superiore a cinque anni, sulle somme spese e documentate per la loro costituzione e funzionamento. L'importo degli aiuti è degressivo del 20 per cento annuo e non può superare, con riferimento al primo anno, gli oneri sostenuti per la costituzione ed il funzionamento amministrativo. L'aiuto relativo al secondo anno va adeguato alle sole spese di funzionamento e deve essere inferiore del 20 per cento rispetto a quello erogato nell'anno precedente. Possono beneficiare degli aiuti le associazioni di nuova costituzione o quelle che, pur essendo già costituite, intendono ampliare i propri compiti istituzionali".
Modifiche agli articoli 18 e 19 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65
1. Gli interventi formativi per l'apicoltura previsti dall'articolo 16 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65, sono estesi al settore della bachicoltura.
[2. All'articolo 18 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65, è aggiunto il seguente comma:
"Gli aiuti di cui al comma precedente sono estesi ai consorzi di filiera costituiti da bachicoltori, artigiani e/o industriali tessili e commercianti".] (1)
3. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65, è sostituito dal seguente:
"2. Alle associazioni di bachicoltori possono essere concessi dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste contributi a fondo perduto per un periodo non superiore a cinque anni, entro i limiti previsti dal Regolamento CEE 1360/78. Gli importi sono stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste".
Con l'art. 108, comma 5, della L.R. 32/2000, nel testo sostituito dall'art. 110, comma 19, della L.R. 6/2001, è stato abrogato l'art. 18 della L.R. 65/95, per cui il comma annotato deve intendersi abrogato.
Calendario per la stagione venatoria 1996-1997 (1)
(modificato dall'art. 1, comma 2, della L.R. 36/96)
1. Nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai principi ed alle norme stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e limitatamente alla stagione venatoria 1996-1997, l'applicazione dell'articolo 18, commi 1, 2, 3, 4, 5 e dell'articolo 19 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, è sospesa. (2)
2. Limitatamente alla stagione venatoria 1996-1997 il territorio della Regione Siciliana è suddiviso, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in ambiti territoriali di caccia, coincidenti con i territori delle province regionali, delimitati dai confini amministrativi e destinati alla fruizione faunistico-venatoria dei cacciatori ai quali viene dato diritto di accesso esclusivamente per un solo ambito di caccia, in quanto si trovino in una delle seguenti tassative condizioni: (3)
a) essere residenti o nati nei comuni ricadenti nell'ambito territoriale di caccia;
b) essere proprietari o conduttori di fondi che ricadono nell'ambito territoriale di caccia;
c) essere presenti nel territorio dell'ambito territoriale di caccia per dimostrati e continui periodi di tempo per motivi di lavoro o altri validi motivi. (2)
3. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio di cui all'articolo 13 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, emana, entro e non oltre il 15 giugno 1996, il calendario venatorio relativo all'intera annata venatoria 1996-1997. Il calendario reca l'indicazione del numero massimo complessivo e distinto per ognuna delle diverse specie dei capi da abbattere, per ciascuna delle giornate di caccia e per l'intera stagione venatoria nei periodi e nei confronti delle specie di seguito elencate, salvo le ulteriori limitazioni di specie e di tempo che possono essere disposte con il medesimo calendario venatorio 1996-1997:
a) specie cacciabili dal 1° settembre 1996 al 15 dicembre 1996:
1) quaglia (Coturnix coturnix);
2) tortora (Streptopelia turtur);
3) coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
4) merlo (turdus merula);
b) specie cacciabili dal 1° settembre 1996 al 29 gennaio 1997 incluso:
1) colombaccio (Columba palumbus);
2) volpe (Vulpes vulpes);
3) gazza (pica pica);
4) cesena (Turdus pilaris);
5) tordo bottaccio ((Turdus philomelus);
6) tordo tassello (Turdus iliacus);
7) germano reale (Anas platyrhynohos);
8) folaga (Fuliga atra);
9) gallinella d'acqua (Gallinula cloropus);
10) alzavola (Anas crecca);
11) fischione (Anas penelope);
12) codone (Anas acuta);
13) moriglione (Aythya ferina);
14) beccaccino (Gallinago galligano);
15) frullino (Lymnocriptes minimus);
16) combattente (Philomacus pugnax);
17) beccaccia (Scolopax rusticola);
18) pavoncella (Vanellus vanellus);
19) fagiano (Phasianus colchicus);
c) specie caccaibili dal 2 ottobre 1996, al 30 novembre 1996:
1) coturnice (Alectoris graeca whitacheri);
2) lepre comune (Lepus europaeus e Lepus carsicanus);
3) allodola (Alauda arvensis);
d) specie cacciabili dal 2 novembre 1996 al 29 gennaio 1997 incluso:
1) cinghiale (Sus scrofa); (4)
e) specie che possono costituire oggetto di controllo qualora si verifichino le condizioni previste dall'articolo 9 comma 1, lettere a), b) e c) della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e successive modifiche ed integrazioni previa indicazione dei controlli che saranno effettuati, nonché di esercizio venatorio dal 15 settembre 1996 al 29 gennaio 1997 incluso:
1) passero (Passer hispanioleresis);
2) passera mattugia (Passer montanus);
3) cornacchia grigia (Corvus corone cornix);
4) taccola (Corvus monedula);
5) storno (Stornus vulgaris).
4. Lo stesso calendario venatorio dispone limitazioni ai mezzi di caccia di cui all'articolo 26 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, in conformità all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al loro impiego ed alle relative modalità d'uso, alle aree interessate all'esercizio venatorio, prescrivendo il divieto di caccia per una ampiezza complessiva di metri 1.000 coassiale ai valichi montani interessati dalle rotte di migrazione. Il calendario dispone altresì la prescrizione delle polizze assicurative con i massimali previsti dal comma 8 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ad integrazione di quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 20 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37.
5. A partire dal 2 novembre 1996 la caccia alla selvaggina migratoria deve essere consentita oltre che all'interno dell'unico ambito territoriale prescelto anche negli altri ambiti territoriali di caccia della regione. (2)
6. Il tesserino regionale di cui all'articolo 25 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, per la stagione venatoria 1996/1997 dovrà contenere l'indicazione dell'unico ambito territoriale di caccia prescelto dai cacciatori aventi diritto ai sensi del comma 2. (2)
7. Per i cacciatori provenienti da altre regioni in numero non superiore a 3.000 unità, si applica il principio della reciprocità in base al quale l'accesso in un ambito territoriale di caccia della Sicilia non è consentito qualora nella regione di residenza non sia consentito lo stesso accesso in ambiti territoriali di caccia a cacciatori provenienti dalla Sicilia. I cacciatori interessati devono fare pervenire domanda entro il 31 luglio 1996 all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, che decide tenuto conto dell'indice medio di densità venatoria nell'ambito territoriale di caccia richiesto, riferito alla stagione venatoria 1994/1995. (5)
8. La tassa di concessione governativa regionale di cui all'articolo 24 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37 è determinata, per la stagione venatoria 1996/1997, nella misura di L. 125.000.
9. Entro il 30 giugno 1996 i proprietari o conduttori di fondi che intendono vietare sugli stessi l'esercizio dell'attività venatoria, qualora questa sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando la pratica venatoria sia di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale, devono avanzare motivata richiesta alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio che decide entro il 31 luglio 1996. Nei fondi così sottratti all'esercizio venatorio è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria; tale divieto viene reso noto mediante tabelle esenti da tasse ed apposte a cura del proprietario o conduttore del fondo, che delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.
Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. 36/96, per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, per il periodo della stagione venatoria 1996-1997 è sospesa l'applicazione dei commi annotati.
Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L.R. 36/96, il cinghiale è cacciabile dal 1° ottobre al 31 dicembre 1996.
Ai sensi dell'art. 1, comma 5, della L.R. 36/96, fermo restando quant'altro previsto dal comma annotato, a far data dal 15 settembre 1996 ai cacciatori provenienti da altre regioni è consentito l'esercizio dell'attività venatoria in tutto il territorio della Regione.
Pesca occasionale
1. L'attività di pesca da costa o da diporto, svolta occasionalmente e/o stagionalmente senza finalità di lucro, è libera, fatti salvi i divieti e le limitazioni localmente imposti.
Anticipazioni per il programma annuale delle Associazioni regionali degli allevatori
1. L'articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12 è integrato con il seguente comma:
"4 bis. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, al fine di consentire la prosecuzione delle attività in corso al 31 dicembre di ciascun anno, nelle more dell'approvazione e finanziamento del programma annuale di cui al comma 2, è autorizzato ad erogare entro il mese di marzo una anticipazione pari al 30 per cento dell'importo finanziato l'anno precedente".
Contributo per le manifestazioni "L'arancia della salute"
1. A valere sullo stanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere un contributo annuo di lire 500 milioni all'Associazione italiana ricerca sul cancro per l'organizzazione delle manifestazioni "L'arancia della salute".
2. L'onere relativo alla concessione del contributo per la manifestazione dell'anno 1996 graverà sulle disponibilità del capitolo 55039 per l'esercizio finanziario 1996.
3. Per l'attuazione del comma 1 non si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 10 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24.
Disposizioni per i periti demaniali
(sostituito dall'art. 26, comma 9, della L.R. 10/99)
1. I rimborsi delle spese e le competenze dei delegati tecnici, degli istruttori e dei periti demaniali per le operazioni disposte ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766, determinati in misura pari ai compensi di cui alla legge 8 luglio 1980, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, liquidate dal commissario per la liquidazione degli usi civici, nonché le somme dovute ai sensi dell'articolo 80 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, sono dovute direttamente dal comune interessato. Tutte le spese giudiziarie di cui all'articolo 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, vengono poste, a titolo di anticipo, a carico del comune interessato.
Norma finanziaria
1. Per la concessione dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per il 1996, di lire 1.400 milioni per il 1997 e di lire 1.200 milioni per il 1998.
2. Per la concessione del concorso regionale sugli interessi sui mutui di cui all'articolo 1 sono autorizzati i limiti di impegno ventennale di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998.
3. Per le finalità dell'articolo 4 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per il 1996 e di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
4. La spesa autorizzata per le finalità degli articoli da 1 a 4, pari a lire 1.000 milioni per il 1996, e a lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.
5. All'onere di lire 1.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1996 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziano medesimo.
Norma di salvaguardia
1. Gli interventi di cui alla presente legge si intendono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
2. L'eventuale sospensione degli effetti di una norma, a seguito della procedura prevista dall'articolo 93 del trattato, non pregiudica l'attuazione delle altre disposizioni contenute nella presente legge che non formino oggetto di osservazione o che siano valutate positivamente da parte della Commissione dell'Unione europea.