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LEGGE REGIONALE 28 marzo 1996, n. 11

G.U.R.S. 2 aprile 1996, n. 15

Interventi per la valorizzazione storico-culturale dei mulini a vento e per la coltivazione tradizionale del sale marino. Integrazioni, abrogazioni e modifiche della delibera legislativa (1) approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 13 marzo 1996 recante "Riproduzione e utilizzazione di somme per l'esercizio finanziario 1996. Norme in materia di economia".

TESTO COORDINATO (alla L.R. 21/2003)

(1)

Trattasi della L.R. 27 marzo 1996, n. 10, pubblicata nella G.U.R.S. 2 aprile 1996, n. 15.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Interventi per la valorizzazione storico-culturale dei mulini a vento e per la coltivazione tradizionale del sale marino

Art. 1

Finalità

1. Al fine di conservare e valorizzare il patrimonio storico-culturale dei mulini a vento e delle strutture di archeologia industriale delle saline della provincia di Trapani, nonchè di sostenere e sviluppare l'attività di produzione tradizionale del sale marino, sono disposte le provvidenze di cui agli articoli seguenti.

Art. 2

Contributi per il restauro

(abrogato dall'art. 31, comma 5, della L.R. 21/2003

Art. 3

Espropriazioni

1. L'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione potrà procedere alla espropriazione per pubblica utilità, al restauro, alla conservazione e al ripristino di quei mulini a vento per i quali i proprietari non intendano avvalersi dei provvedimenti di cui all'articolo 2.

2. In simili casi, i mulini a vento e gli altri impianti asserviti alla coltivazione del sale marino recuperati potranno essere affidati, anche in uso gratuito, ad associazioni, cooperative o enti per la gestione e fruizione.

Art. 4

Mutui agevolati

1. Alle aziende singole ed associate (proprietari o affittuari) sono concessi mutui a tasso agevolato per la riattazione dei canali di adduzione delle acque e di protezione delle saline, per la realizzazione e la riattivazione di vasche per la salicoltura con tecniche tradizionali, per l'effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e sentieri nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche e tipologiche, nonchè per la realizzazione di impianti fissi e di impianti per l'esercizio dell'attività di acquacoltura.

2. Le domande per le provvidenze di cui al presente articolo devono essere presentate all'IRFIS.

Art. 5

Incremento fondo IRFIS

1. Il fondo a gestione separata, istituito presso lo IRFIS con l'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, numero 51 e successive modifiche ed integrazioni, è incrementato di lire 2.000 milioni da destinare alla concessione dei mutui di cui all'articolo 4 della presente legge.

2. Il Comitato regionale per il credito e risparmio, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, fissa entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge le modalità e le procedure per la concessione dei finanziamenti nonchè i criteri da seguire nella scelta dei soggetti beneficiari, la percentuale di intervento, la misura massima del finanziamento concedibile e quant'altro necessiti in ordine all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

Art. 6

Determinazione tasso di interesse

1. Il tasso di interesse a carico dei beneficiari è pari al 36 per cento del tasso di riferimento fissato dal Ministro del tesoro.

Art. 7

Norma finanziaria

1. Per le finalità del Titolo I è autorizzata a carico del bilancio della Regione la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno finanziario 1996, di lire 4.000 milioni per l'anno finanziario 1997 e di lire 4.000 milioni per l'anno finanziario 1998 così ripartita:


                       anno  1996            1997           1998
                                         (in milioni)
  - Art. 2            lire  4.000           4.000          4.000
  - Art. 5              "   2.000             -              -
2.  All'onere di lire 6.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio 1996 si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli esercizi finanziari successivi gli oneri di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione cod. 2001.

Titolo II

Integrazioni, abrogazioni e modifiche della delibera legislativa (1) approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 13 marzo 1996 recante "Riproduzione e utilizzazione di somme per l'esercizio finanziario 1996. Norme in materia di economia".

(1)

Trattasi della L.R. 27 marzo 1996, n. 10, pubblicata nella G.U.R.S. 2 aprile 1996, n. 15.

Art. 8

Abrogazioni

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della delibera legislativa (1) approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 13 marzo 1996 recante "Riproduzione e utilizzazione di somme per l'esercizio finanziario 1996. Norme in materia di economia" è soppresso il numero "10513".

2. L'articolo 5 della citata delibera legislativa (1) approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 13 marzo 1996 è abrogato.

(1)

Trattasi della L.R. 27 marzo 1996, n. 10, pubblicata nella G.U.R.S. 2 aprile 1996, n. 15.

Art. 9

Modifica

(abrogato dall'art. 57, comma 16, della L.R. 10/99)

Art. 10

Integrazione di norme e variazioni al bilancio della Regione

(modificato dall'art. 13 della L.R. 38/96)

1. All'articolo 8 della delibera legislativa (1)   approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 13 marzo 1996 recante "Riproduzione e utilizzazione di somme per l'esercizio finanziario 1996. Norme in materia di economia" sono aggiunti i seguenti commi:

" 2. Per le finalità di cui all'articolo 30 bis della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, come aggiunto dalla legge regionale 4 agosto 1978, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni nell'esercizio finanziario in corso.

3. All'onere relativo si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 47651 per l'esercizio finanziario in corso.

4. In relazione alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1996 sono introdotte le seguenti variazioni:



Cap. Denominazione Variazione

(milioni di lire)

ASSESSORATO REGIONALE TURISMO,

COMUNICAZIONI E TRASPORTI

Titolo 01 - SPESE CORRENTI

Rubrica 02 - Turismo

Categoria 03 - Acquisto di beni e servizi

47951 Spese per manifestazioni di richiamo

turistico sul piano internazionale

e nazionale - 15.000

Categoria 04 - Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)

47706 Contributi per le manifestazioni di cui

all'art. 30 bis della legge regionale

12 aprile 1967, n. 46 come aggiunto

dalla legge 4 agosto 1978, n. 33 e

successive modifiche ed integrazioni,

promosse dalle aziende autonome

provinciali per l'incremento turi-

stico e delle aziende di cura, sog-

giorno e turismo per i fini di cui L.R. n. 46/67,

alle lett. a) e d) del secondo art. 30/bis;

dell'art. art. 30 della legge L.R. n. 33/78;

regionale n. 46 del 1967. L.R. n. 10/96,

21 158 2 1024 030900 1 + 7.500 art. 10.

(Nuova istituzione)

47706 Contributi per le manifestazioni di cui

all'art. 30 bis della legge regionale

12 aprile 1967, n. 46 come aggiunto

dalla legge 4 agosto 1978, n. 33 e

successive modifiche ed integrazioni,

promosse dalle associazioni pro-loco,

cooperative, o da altri enti ed asso-

ciazioni regolarmente istituite L.R. n. 46/67,

per i fini di cui alle lett. a) e d) art. 30/bis;

del secondo comma dell'art. art. 30 L.R. n. 33/78;

della legge regionale n. 46 del 1967. L.R. n. 10/96,

21 162 2 1024 030900 1 + 7.500 art. 10

(1)

Trattasi della L.R. 27 marzo 1996, n. 10, pubblicata nella G.U.R.S. 2 aprile 1996, n. 15.

Art. 11

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 marzo 1996.

GRAZIANO