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DECRETO PRESIDENZIALE 4 marzo 1996

G.U.R.S. 1 giugno 1996, n. 29

Rideterminazione dell'indennità da corrispondere ai componenti del Commissariato per la liquidazione degli usi civici della Sicilia.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge 16 giugno 1927, n. 1766;

Vista la legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, ed in particolare, l'articolo 51;

Vista la legge regionale 23 maggio 1991, n. 32 ed, in particolare, l'articolo 57, comma secondo, che così recita: "Al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, ai Commissari aggiunti ed agli Assessori è corrisposta, a decorrere dal 1° gennaio 1991, una indennità mensile da determinarsi su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste e sentita la Giunta regionale, con decreto del Presidente della Regione";

Vista la deliberazione n. 261 del 9 luglio 1992, con la quale la Giunta regionale ha determinato ai sensi dell'articolo 57, comma secondo, della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, l'indennità mensile spettante al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, ai Commissari aggiunti ed agli Assessori nella misura non inferiore a quella attribuita ai consulenti del Presidente della Regione e degli Assessori in applicazione del secondo comma dell'articolo 51 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, che a sua volta stabilisce che la misura dei compensi fondamentali lordi per i consulenti del Presidente della Regione e degli Assessori non può comunque superare il trattamento economico tabellare previsto, rispettivamente per il Segretario generale della Presidenza della Regione e per il Direttore regionale con venti anni di anzianità;

Visto il decreto presidenziale n. 205/GR/IV S.G. del 6 novembre 1992, esecutivo della deliberazione della Giunta regionale n. 261 del 9 luglio 1992, con il quale è stata stabilita in L. 4.368.341 l'indennità mensile lorda spettante al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, ai Commissari aggiunti ed agli Assessori, la cui misura era pari a quella attribuita dalla Giunta regionale ai consulenti del Presidente della Regione e degli Assessori in applicazione del secondo comma dell'articolo 51 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41;

Vista la legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 ed, in particolare, l'articolo 1, commi quarto, quinto e sesto;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 406 del 13 settembre 1993 e n. 316 del 13 luglio 1994, con le quali è stata, tra l'altro, rideterminata la misura del compenso per i consulenti del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, fissata, con la seconda deliberazione, in lire 4.000.000 mensili lorde;

Vista la deliberazione n. 531 del 22 dicembre 1995, con la quale la Giunta regionale, in considerazione della natura del Commissariato per la liquidazione degli usi civici della Sicilia, ufficio complesso e variamente articolato non rientrante tra le commissioni, comitati e collegi di cui all'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, ha ritenuto di confermare, con opportuni adattamenti, il parametro economico tra il Commissariato suddetto ed i consulenti dei membri del Governo regionale ed ha in particolare stabilito:

- di rideterminare l'indennità mensile da corrispondere al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici in Sicilia, ai Commissari aggiunti ed agli Assessori rispettivamente in misura pari a lire 4.000.000 mensili lorde, lire 3.400.000 mensili lorde e lire 3.200.000 mensili lorde;

- di fissare la decorrenza della nuova misura alla data di adozione della deliberazione stessa;

- di subordinare la materiale corresponsione della indennità all'effettivo svolgimento delle funzioni;

- di impegnare l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste a richiedere al Commissariato stesso la formulazione di un apposito programma per la sollecita definizione della liquidazione degli usi civici in Sicilia;

- di non erogare, allo stato, alcun compenso ai funzionari regionali con qualifica non inferiore a direttore regionale assegnati all'ufficio del Commissariato suddetto, in attesa di accertare preventivamente se la loro posizione rientra fra quelle di cui al divieto posto dall'articolo 1, comma quarto, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, oppure tra quelle per le quali, ai sensi del comma quinto dell'articolo 1 della stessa legge regionale n. 15/93, dovrà essere prevista la corresponsione di un compenso in aggiunta al normale trattamento economico;

Ritenuto di dovere procedere alla rideterminazione della misura delle indennità mensili lorde da corrispondere al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici in Sicilia, ai Commissari aggiunti ed agli Assessori nei termini, con le modalità e con i limiti di cui alla predetta deliberazione della Giunta regionale n. 531 del 22 dicembre 1995;

Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 22 dicembre 1995, data di adozione della deliberazione della Giunta regionale n. 531, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 57, comma secondo, della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, l'indennità da corrispondere ai componenti del Commissariato per la liquidazione degli usi civici della Sicilia è stabilita nelle seguenti misure:

- Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici: L. 4.000.000 mensili lorde;

- Commissari aggiunti: L. 3.400.000 mensili lorde;

- Assessori, con esclusione dei funzionari regionali con qualifica non inferiore a direttore regionale: lire 3.200.000 mensili lorde.

La materiale corresponsione dell'indennità ai soggetti di cui al precedente comma è subordinata all'effettivo svolgimento delle funzioni.

Art. 2

A decorrere dal 28 maggio 1993, data di entrata in vigore della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, nessun compenso viene erogato ai funzionari regionali con qualifica non inferiore a direttore regionale assegnati, in qualità di Assessori, all'ufficio del Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici in Sicilia, in applicazione della disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 1 della citata legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

Con eventuale successivo decreto, previa deliberazione della Giunta regionale e previo accertamento della posizione dei funzionari di cui al precedente comma in rapporto alle disposizioni dell'articolo 1, commi quarto e quinto, della precitata legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, potrà essere corrisposto agli stessi un compenso in aggiunta al normale trattamento economico, ai sensi di quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 1 della medesima legge regionale n. 15/93.

Art. 3

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste provvederà all'esecuzione del presente decreto.

Al fine di assicurare una migliore funzionalità del Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici della Sicilia secondo le previsioni di cui all'articolo 57 della legge regionale n. 32/91 e per portare a definizione la liquidazione degli usi civici in Sicilia ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766, lo stesso Assessore richiederà al predetto Commissariato un apposito programma per il conseguimento di tali finalità.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, giusta legge n. 20/94, e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 4 marzo 1996.

GRAZIANO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 22 marzo 1996.

Reg. n. 1, Presidenza regionale, fg. n. 116.