
LEGGE REGIONALE 23 maggio 1991, n. 32
G.U.R.S. 25 maggio 1991, n. 26
Interventi per il settore agricolo.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 21/2003 e con annotazioni alla data 15 aprile 2021)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Capo I
Interventi per il ripristino della efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità
1. La dotazione del fondo di cui all'art. 23 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, è incrementata, nel triennio 1991-1993, di lire 411.000 milioni, di cui lire 50.000 milioni nell'esercizio 1991 da destinare alla concessione dei contributi a fondo perduto previsti dalla vigente normativa.
1. Sulla dotazione complessiva del fondo di cui all'art. 1 per l'esercizio finanziario 1991, lire 40.000 milioni sono riservati all'attuazione delle provvidenze previste dalla legge regionale 27 maggio 1987, n. 24 e successive modificazioni.
2. La restante disponibilità finanziaria del fondo è utilizzata:
a) per l'attuazione delle provvidenze previste dalla legislazione statale in materia di danni causati dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990;
b) per interventi riguardanti altri eventi calamitosi verificatisi nella stessa annata agraria 1989-1990 e sino al 31 dicembre 1990 per i quali si applicano le provvidenze previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive aggiunte e modificazioni, ivi comprese quelle previste dal decreto legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, se più favorevoli;
c) per interventi riguardanti eventi calamitosi, diversi dalla siccità, verificatisi dal maggio 1989 all'inizio dell'annata agraria 1989-1990, per i quali si applicano le disposizioni della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive aggiunte e modificazioni, ivi comprese quelle previste dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, se più favorevoli.
1. All'art. 23, primo comma, della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, le parole "dall'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni" sono sostituite dalle seguenti "dalla legislazione statale in materia".
1. Gli stanziamenti del fondo di cui all'art. 1, utilizzati per l'attuazione delle provvidenze indicate all'art. 2, comma 2, sono integrativi delle assegnazioni disposte dallo Stato per le medesime finalità.
1. Gli interventi a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate, ad iniziare dal 1985, da eccezionali avversità atmosferiche e da calamità naturali, possono essere concessi, ad eccezione dei casi in cui sia prevista perizia giurata, sulla base di dichiarazione del richiedente, sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa all'entità del danno subito e al possesso degli altri requisiti eventualmente previsti per l'ottenimento delle provvidenze.
1. Fermi restando i criteri per la formulazione delle graduatorie e le priorità, stabiliti dalla vigente legislazione regionale, le pratiche liquidate sulla base di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o di perizia sono sottoposte a controllo che deve riguardare un campione di almeno il 25 per cento delle pratiche medesime.
1. Per gli interventi creditizi previsti dalle leggi regionali 19 maggio 1988, n. 9, e 9 agosto 1988, n. 13, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1991, l'ulteriore stanziamento di lire 10.000 milioni.
1. Per gli interventi previsti dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, in favore delle aziende agricole danneggiate dalla eruzione lavica dell'Etna del periodo marzo-agosto 1983, ricadenti nei territori delimitati con il decreto assessoriale 18 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 17 del 27 aprile 1985, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1991, l'ulteriore stanziamento di lire 5.000 milioni.
1. Ai titolari delle aziende agricole, orticole e/o floricole, singole od associate, che attestino, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal richiedente, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di avere subito, nel corso del 1990 danni causati da fitopatia da virus, è concesso per le finalità dell'art. 1, secondo comma, lettera b) della legge 15 ottobre 1981, n. 590, un contributo pari all'importo documentato del materiale di propagazione floro-orticolo successivo al primo impianto, acquistato entro il 30 ottobre 1990.
2. L'importo dell'aiuto di cui al primo comma è detratto dall'eventuale contributo spettante alla medesima azienda, a norma della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modifiche ed integrazioni, per danni derivanti da calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche subìte nel corso del 1990.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1991, la spesa di lire 5.000 milioni.
1. Il Presidente della Regione, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, accetta e quantifica i debiti delle aziende agricole, private e cooperativistiche, contratti in forza di leggi regionali, e ne sottopone le risultanze alle valutazioni della Commissione legislativa permanente per l'agricoltura dell' Assemblea regionale siciliana, illustrando, per vie formali, le cause di tali debiti.
1. Il contributo per l'acquisto di fogli di plastica per la copertura delle serre, previsto dall'art. 3 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni, è elevato del 50 per cento per le aziende agricole danneggiate dall'eccezionale diffusione nel corso del 1990 di fitopatie da virus che hanno interessato le colture di ortaggi e di fiori.
1. Gli aiuti disposti dall'art. 5, nono comma, della legge regionale 7 agosto 1990, n. 23, possono essere concessi anche per l'acquisto di reti protettive e di copertura di apprestamenti serricoli, idonee alla prevenzione da fitopatia da virus mediante la protezione dagli insetti vettori.
2. L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste stabilisce le caratteristiche tecniche e tipologiche delle reti ritenute idonee alla prevenzione.
1. Al fine di assicurare la conservazione degli impianti di mandorlo nei territori dei comuni di Avola, Rosolini, Siracusa, Floridia, Ispica, Acate e Agrigento, nonché dei comuni particolarmente vocati o nei quali la coltura del mandorlo costituisce elemento per la difesa e la protezione dell'ambiente e del paesaggio, minacciati dalla grave crisi in atto nel comparto e tenuto conto delle particolari tipicità e qualità della coltura, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato, in deroga alle limitazioni di cui all'art. 4, primo comma, della legge regionale 7 agosto 1990, n. 23, a concedere, le provvidenze di cui all'art. 4 della stessa legge regionale alle aziende agricole singole od associate che operano in detti comuni.
1. A favore delle aziende previste dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 13 e dell'art. 11 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 13, non comprese in zone servite da impianti di elettrificazione è concesso un contributo nella misura del 45 per cento sul prezzo di acquisto del gasolio agevolato utilizzato per usi aziendali connessi all'esercizio di gruppi elettrogeni iscritti all'Uma.
2. Per l'erogazione dei contributi l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste accredita le somme agli uffici Uma dell'Isola che provvederanno alla relativa liquidazione in seguito all'approvazione dei consumi da parte del comitato provinciale che sovraintende alla distribuzione dei carburanti agevolati.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1991, la spesa di lire 2.000 milioni.
Capo II
Interventi per il finanziamento di azioni previste dalla legislazione statale e comunitaria nel settore agricolo e per la ricerca
1. Per il finanziamento delle azioni previste dai programmi regionali attuativi dei piani di settore di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, e successive aggiunte e modificazioni, è istituito un fondo regionale con una dotazione di lire 90.000 milioni per il triennio 1991-1993, di cui lire 5.000 milioni per l'anno 1991.
2. I programmi regionali attuativi sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su delibera della Giunta regionale di Governo, sentita la commissione legislativa permanente per l'agricoltura dell'Assemblea regionale siciliana. (1)
3. Nella prima applicazione della presente legge i programmi regionali, attuativi dei piani di settore già approvati dal Cipe, sono redatti entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Le somme destinate ai singoli piani di settore sono iscritte in appositi capitoli di spesa del bilancio regionale con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
5. A decorrere dall'anno 1994 le spese di cui al primo comma saranno determinate ai sensi dell'art. 4, secondo comma, e dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Con Decr. Ass. Agricoltura 12/05/93 è stato approvato il piano regionale vitivinicolo.
Con Decr. Ass. Agricoltura 12/05/93 è stato approvato il piano regionale per l'apicoltura.
Con Decr. Ass. Agricoltura 12/05/93 è stato approvato il piano regionale ovi-caprino.
Con Decr. Ass. Agricoltura 12/05/93 è stato approvato il piano regionale olivicolo.
1. Per il finanziamento delle azioni di sperimentazione agraria previste nel programma operativo Feoga, relativo all'obiettivo "Uno" di cui al Regolamento Cee n. 2052/1988, è autorizzata, per il triennio 1991-1993, la spesa di lire 1.500 milioni di cui lire 500 milioni per l'anno 1991.
1. Per il finanziamento delle azioni previste dal programma operativo Feoga relativo all'obiettivo "Uno" di cui al regolamento Cee n. 2052/1988, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 5.000 milioni.
1. Le disposizioni del presente capo disciplinano gli interventi della regione finalizzati al miglioramento dell'efficienza operativa e strutturale delle cooperative agricole siciliane e dei loro consorzi nonché alla realizzazione del loro equilibrio economico e finanziario.
(integrato dall'art. 10 della L.R. 28/95 e modificato e integrato dall'art. 8 della L.R. 76/95)
1. Qualora gli indicatori di efficienza ricavati dal bilancio certificato dovessero discostarsi dai valori limite fissati con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, l'organismo associativo, per poter usufruire di qualsiasi aiuto previsto dalla legislazione regionale, è tenuto a presentare all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste un piano di risanamento.
1 bis. Agli organismi associativi cui sono stati approvati i piani di risanamento, possono essere concessi e/o liquidati, anche nel periodo di attuazione dei piani medesimi, aiuti a qualsiasi titolo previsti dalla vigente legislazione regionale.
2. Per l'approvazione del piano e per la successiva azione di monitoraggio l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste si avvale di un comitato composto:
a) da un funzionario dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, che lo presiede;
b) da un funzionario dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, con qualifica non inferiore a dirigente superiore;
c) da tre docenti universitari di economia aziendale o di economia agraria scelti nell'ambito di terne proposte dai rettori delle università siciliane.
3. I componenti esterni del comitato cessano dall'incarico dopo due anni dall'insediamento e non possono essere riconfermati prima che siano decorsi almeno tre anni dalla scadenza della precedente nomina. I pareri e le valutazioni del comitato sono obbligatori.
4. Contestualmente all'approvazione del piano di risanamento, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, in conformità alle indicazioni del comitato di cui al secondo e terzo comma, stabilisce la tipologia degli interventi e l'ammontare della spesa, tenuto conto della capacità futura di autofinanziamento e della possibilità di puntuale rimborso da parte dell'organismo associativo degli oneri finanziari assunti.
5. Con deliberazione della Giunta regionale è determinato il compenso da corrispondere ai componenti esterni del comitato e del gruppo di valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 20 e 29 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32. (1)
5 bis. Agli stessi compete, altresì, se dovuto, il trattamento di missione previsto per il direttore regionale.
5 ter. Parimenti, la Giunta regionale determina l'ammontare del compenso ancora da corrispondere ai predetti componenti per l'attività svolta prima della entrata in vigore della presente legge.
6. Le funzioni di segreteria e di supporto tecnico ed amministrativo sono assicurate dalla Direzione interventi strutturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
7. Per le finalità del comma 5, è autorizzata, per il triennio 1991-1993, la spesa di lire 1.500 milioni di cui lire 500 milioni per l'anno 1991.
Vedi art. 1 del D.P. 24 ottobre 1997, con il quale il comprenso dovuto ai componenti esterni del comitato e del nucleo di valutazione di cui al comma annotato è stato stabilito, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale n. 305 del 22 luglio 1997, in £. 200.000 omnicomprensive lorde.
(integrato dall'art. 50 della L.R. 25/93 e modificato ai sensi dell'art. 130, comma 5, della L.R. 2/2002)
1. Per l'attuazione del piano di risanamento di cui all'art. 20, l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.), sulla base del nulla-osta rilasciato dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, concede un mutuo commisurato al 75 per cento della spesa complessiva, ritenuta ammissibile a norma del quarto comma dell'art. 20, a condizione che il restante 25 per cento sia coperto con versamenti dei soci che a tal fine possono avvalersi dell'art. 32 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13.
1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 il fondo di rotazione di cui all'articolo 3, punto 2, della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modificazioni, è integrato, per il triennio 1993-1995, della somma di lire 18.000 milioni di cui lire 8.000 milioni per l'anno 1993
2. Il mutuo, da estinguersi in non più di quindici annualità posticipate, è gravato da un tasso di interesse del 4 per cento.
3. ------------------------ (comma abrogato) (1)
4. Le cooperative agricole ed i loro consorzi possono usufruire una sola volta degli aiuti disposti dal presente articolo.
5. Nel caso di mancata realizzazione del piano e degli obiettivi da esso previsti è disposta, sentito il comitato di cui all'art. 20, la revoca degli aiuti concessi con la restituzione degli importi erogati maggiorati degli interessi legali.
Comma abrogato ai sensi dell'art. 130, comma 5, della L.R. 2/2002.
1. E' istituito un regime di aiuti per l'attuazione di progetti di sviluppo finalizzati all'adeguamento della struttura e della dimensione economica delle cooperative agricole siciliane e dei loro consorzi mediante:
a) la fusione e l'incorporazione di società cooperative;
b) l'acquisizione in tutto o in parte di strutture e dotazioni di cooperative che possono essere acquisite anche da enti pubblici regionali;
c) la ristrutturazione, l'ampliamento e l'ammodernamento degli impianti e delle attrezzature ai fini dell'innovazione di prodotto e di processo;
d) la creazione di punti di vendita;
e) l'acquisizione e la dotazione strutturale di spazi di vendita in mercati all'ingrosso e nella grande distribuzione;
f) l'adeguamento dell'organizzazione aziendale, da realizzare anche con la creazione e con il potenziamento di sistemi informatici nonché l'impiego di manager, esperti e quadri tecnici ed amministrativi dotati di esperienza e professionalità adeguate alla nuova dimensione operativa.
(modificato ai sensi dell'art. 130, comma 5, della L.R. 2/2002)
1. Per le azioni previste dalla lettera a) dell'articolo 22, sono concessi gli aiuti di cui all'art. 21, nei limiti e con le modalità stabilite dal primo, secondo e terzo comma del medesimo art. 21.
2. ------------------------ (comma abrogato) (1)
3. ------------------------ (comma abrogato) (1)
4. Gli aiuti previsti dal presente articolo sono condizionati dall'adeguamento del capitale sociale nei limiti e secondo le modalità stabilite dal terzo comma dell'art. 21.
5. Il progetto di sviluppo deve in particolare dimostrare:
a) la capacità di pervenire ad un adeguato equilibrio economico e finanziario riportando gli indicatori di efficienza del bilancio entro i limiti stabiliti a norma del primo comma dell'art. 20;
b) la provenienza dei mezzi propri necessari all'attuazione del progetto con la documentazione dell' assunzione delle relative obbligazioni da parte dei soci.
6. Il progetto, approvato preventivamente dall'assemblea dei soci degli organismi interessati, è sottoposto all'esame del comitato di cui all'art. 20, che si pronuncia sull'economicità e sulla fattibilità finanziaria nonché sull'idoneità della spesa ammessa, anche in relazione alla capacità dell'organismo associativo a far fronte agli oneri finanziari assunti.
Comma abrogato ai sensi dell'art. 130, comma 5, della L.R. 2/2002.
1. Per la concessione delle agevolazioni creditizie previste dall'art. 21, primo e secondo comma, e dall'art. 23, primo comma, il Fondo di rotazione di cui all'art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive integrazioni, è incrementato per il triennio 1991-1993, di lire 15.000 milioni di cui lire 5.000 milioni nell'anno 1991.
(modificato ai sensi dell'art. 130, comma 5, della L.R. 2/2002)
1. Per l'attuazione di programmi di cui all'art. 26 possono essere concessi i seguenti aiuti:
a) per le azioni delle lettere da a) ad h) un contributo in conto capitale sino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
b) --------------------------- (lettera abrogata) (1)
c) un concorso negli interessi su prestiti di durata sino a dodici mesi di importo non superiore al 30 per cento del fatturato annuale. La quota di interesse a carico dell'organismo beneficiario è pari a quella stabilita dall'art. 4, comma secondo, n. 1, della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13.
2. Nel primo anno di realizzazione del programma l'agevolazione creditizia è concessa in rapporto alle previsioni di vendita; negli anni successivi l'aiuto è concesso sulla base del fatturato dell'anno precedente.
3. Per le finalità del comma 1, relativamente alla lettera a), è autorizzata, per il triennio 1991-93, la spesa di lire 5.000 milioni di cui lire 1.000 milioni per l'anno 1991; relativamente alla lettera b), è autorizzata, per il triennio 1991-93, la spesa di lire 12.000 milioni di cui lire 2.000 milioni per l'anno 1991 per i contributi in conto capitale e sono autorizzati altresì limiti quindicennali di impegno di lire 500 milioni per l'anno 1991 e di lire 750 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per il concorso negli interessi; relativamente alla lettera c), è autorizzata, per il triennio 1991-1993, la spesa di lire 6.000 milioni di cui 2.000 milioni per l'anno 1991.
Lettera abrogata ai sensi dell'art. 130, comma 5, della L.R. 2/2002.
1. Per la concessione degli aiuti previsti dall'art. 27 deve essere preliminarmente presentata all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste una proposta di massima, corredata del preventivo di spesa per la predisposizione del programma e del relativo studio di fattibilità.
2. La redazione del programma e dello studio di fattibilità deve essere affidata a soggetti di comprovata esperienza e professionalità da documentare con l'attività svolta.
3. Al programma debbono essere allegati: una relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'ultimo triennio, copia della certificazione di bilancio di cui all'art. 19, nonché la documentazione sulla provenienza dei mezzi propri necessari all'attuazione dell' iniziativa, al netto dell'aiuto pubblico, con l'assunzione delle relative obbligazioni da parte dei soci.
4. L'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, entro novanta giorni dalla presentazione della proposta di massima, accertatane la validità e la congruità della spesa, autorizza la predisposizione del programma concedendo a tal fine un contributo sino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
5. La successiva liquidazione del contributo impegna il beneficiario, pena la restituzione della somma erogata maggiorata dagli interessi legali, alla realizzazione del programma medesimo, subordinatamente alla sua approvazione e all'ammissione agli aiuti previsti dalla presente legge da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
6. Per le finalità del comma 4, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1991, la spesa di lire 100 milioni e, per l'esercizio finanziario 1992, la spesa di lire 400 milioni.
7. Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
(modificato e integrato dall'art. 8 della L.R. 76/95 e integrato dall'art. 10 della L.R. 46/97)
1. Per la valutazione della proposta, nonché per l'approvazione dei programmi, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste si avvale di un nucleo di valutazione composto da due docenti universitari esperti in marketing, scelti dall'Assessore nell'ambito di terne segnalate dai rettori delle università siciliane e dal funzionario regionale preposto al coordinamento del competente gruppo di lavoro. Le necessarie azioni di supporto sono assicurate dalla direzione regionale per gli interventi strutturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste. Il nucleo di valutazione così composto provvede a valutare anche i programmi di commercializzazione previsti dalla misura 8.8 del Programma operativo plurifondo per la Regione Siciliana 1994/1999.
2. Alla costituzione del nucleo si provvede con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
3. I componenti del nucleo durano in carica tre anni e i docenti universitari che ne fanno parte non possono essere confermati nel successivo triennio.
4. Con deliberazione della Giunta regionale è determinato il compenso da corrispondere ai componenti esterni del comitato e del gruppo di valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 20 e 29 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32. (1)
4 bis. Agli stessi compete, altresì, se dovuto, il trattamento di missione previsto per il direttore regionale.
4 ter. Parimenti, la Giunta regionale determina l'ammontare del compenso ancora da corrispondere ai predetti componenti per l'attività svolta prima della entrata in vigore della presente legge.5. Per le finalità del comma 4, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1991, la spesa di lire 100 milioni e, per l'esercizio finanziario 1992, la spesa di lire 200 milioni.
6. Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Vedi art. 1 del D.P. 24 ottobre 1997, con il quale il comprenso dovuto ai componenti esterni del comitato e del nucleo di valutazione di cui al comma annotato è stato stabilito, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale n. 305 del 22 luglio 1997, in £. 200.000 omnicomprensive lorde.
1. Agli organismi associativi che gestiscono impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici sono concessi contributi commisurati alle spese di gestione fissate per l'attuazione dell'art. 18, primo comma, n. 2 della legge regionale 25 marzo 1986, n.13, di importo proporzionale alla riduzione dei conferimenti dei soci per effetto di eccezionali avversità atmosferiche.
2. L'importo del contributo è determinato sulla base del valore unitario delle spese di gestione stabilito per ciascun tipo di prodotto a norma della citata legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, moltiplicato per i minori quantitativi conferiti rispetto alla media ordinaria annuale, ridotta del 30 per cento, calcolata sulle ultime tre annate escluse quelle non significative.
3. Nel calcolo dei minori quantitativi conferiti non possono essere compresi i decrementi derivanti dalla riduzione della complessiva superficie vitata ragguagliata al conferimento, riportata nel catastino dei soci presentato dalle cooperative o cantine sociali ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 51.
4. Agli organismi impegnati nel programma di risanamento di cui al presente capo, i contributi possono essere concessi anche per il quinquennio dal 1984-85 al 1988-89.
5. L'intervento non può essere cumulato con quelli analoghi erogati dalla legislazione sui danni da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.
6. Per le finalità del presente articolo è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1991, la spesa di lire 5.000 milioni.
7. Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
(integrato dall'art. 84, comma 1, della L.R. 25/93)
1. L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere gli aiuti previsti dall'art. 12, secondo comma, della legge regionale 21 agosto 1984, n. 51, per la realizzazione o l'acquisizione nonchè per l'ammodernamento e il potenziamento di impianti per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici. Per le finalità del presente comma, relativamente ai contributi in conto capitale, sono autorizzati la spesa di lire 25.000 milioni per il triennio 1991-93, di cui lire 3.000 milioni per l'anno 1991, e, relativamente al concorso negli interessi, i limiti quindicennali di impegno di lire 100 milioni per l'anno 1991 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono erogati in conformità alle disposizioni recate dall'art. 8 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 7.
3. L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è altresì autorizzato a concedere il contributo di cui all'art. 10 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 7. Per le finalità del presente comma, è autorizzata, per il triennio 1991-1993, la spesa di lire 12.000 milioni di cui lire 1.000 milioni per l'anno 1991.
1. Alle cooperative agricole e loro consorzi, i cui indicatori di efficenza rientrino nei limiti fissati ai sensi dell'art. 20 e che procedano all'adeguamento del capitale sociale alla misura stabilita dall'art. 21, comma 3, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere il contributo previsto dal citato art. 21, comma 3.
2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1991, la spesa di lire 1.000 milioni.
3. Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
1. Per la concessione delle provvidenze di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 7, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 4.700 milioni.
1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, di concerto con l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può autorizzare con proprio decreto l'IRCAC a concedere ad enti ed organismi associativi un concorso negli interessi nella misura prevista dall'art. 4, secondo comma, n. 1, della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 per la proroga, da parte di istituti ed enti esercenti il credito agrario, di prestiti di esercizio di cui alle lettere b) e c) del numero 3, secondo comma, art. 1, della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, con scadenza 1990.
2. Il concorso regionale può essere concesso per una proroga del prestito non superiore a dodici mesi, qualora ricorrano eccezionali motivi che impediscano all'organismo associativo di incassare il ricavo della vendita dei prodotti oggetto dell'attività sociale entro i termini di scadenza del prestito di esercizio concesso ai sensi della vigente normativa sul credito agrario.
3. L'IRCAC è autorizzato a concedere alle cooperative ortiflorofrutticole il medesimo concorso negli interessi di cui ai precedenti commi per le esposizioni debitorie contratte con istituti bancari e/o con altri soggetti finanziari a seguito della mancata riscossione di crediti derivanti dalla cessione dei prodotti conferiti dai propri soci.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1991, la spesa di lire 2.000 milioni.
(modificato dall'art. 2 della L.R. 5/93)
1. Le indennità di abbattimento previste dalla legge regionale 5 giugno 1989, n. 12, saranno corrisposte ai proprietari degli animali abbattuti, entro l'entrata in vigore della presente legge, in esecuzione dei piani di risanamento degli allevamenti bovini dalla tubercolosi, dalla brucellosi e dalla leucosi bovina enzootica, purché tutti gli animali dell'allevamento risultati positivi alle prove diagnostiche siano stati abbattuti entro tre mesi dal termine massimo fissato dagli artt. 1 e 8 del decreto ministeriale del 15 luglio 1979.
1. Sono estesi alle organizzazioni di produttori ed alle loro unioni regionali riconosciute ai sensi della vigente normativa comunitaria, statale e regionale gli aiuti disposti dal capo III e dalla vigente legislazione regionale a favore delle cooperative agricole.
2. Per ottenere tali benefici i predetti organismi associativi devono disporre, anche per le finalità di cui all'art. 4, punto 2, del regolamento Cee n. 2602/90, di un fondo, alimentato da contributi dei soci, di valore non inferiore a quello disposto dagli artt. 21 e 31 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, ferme restando le disposizioni recate dall'art. 21, terzo comma, e dell'art. 23, quarto comma, della presente legge. (1)
Vedi l'art. 79, commi 1 e 2, della L.R. 25/93: "Provvidenze per l'ammasso dei prodotti agricoli".
1. E' autorizzata per il triennio 1991-1993 la spesa di lire 1.500 milioni, di cui lire 500 milioni nell'anno 1991, da destinare alla stipula con le università delle convenzioni di cui all'art. 8 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 59, e successive modifiche, per lo studio delle fitopatie di origine virale o di altra natura interessanti le colture di ortaggi e fiori, nonché per l'individuazione di idonei metodi di lotta e di prevenzione.
1. Al fine di consentire lo svolgimento nell'anno 1991 in Agrigento di una manifestazione a carattere nazionale sulla mandorlicoltura, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad erogare la somma di lire 400 milioni a favore dell'unione regionale delle camere di commercio. La somma anzidetta potrà essere utilizzata altresì per la stampa degli atti preparatori e conclusivi della manifestazione.
2. Al fine di consentire lo svolgimento del settimo Congresso internazionale di agrumicoltura, che si terrà ad Acireale dall'8 al 13 marzo 1992, l'Assessore regionale per l'agricoltura è autorizzato ad erogare nell'anno 1992 la somma di lire 600 milioni a favore del comitato organizzatore del congresso prima indicato. La somma anzidetta potrà essere utilizzata anche per le attività pre e post-congresso nonché per la stampa degli atti congressuali.
1. L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad emanare le opportune disposizioni ed assumere le necessarie iniziative per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività vivaistica e alla certificazione ivi compresa quella volontaria, genetica, agronomica e sanitaria del materiale di propagazione commercializzato in Sicilia.
2. Per la realizzazione delle azioni previste nel primo comma l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste si avvale degli Osservatori regionali delle malattie delle piante ed è autorizzato a stipulare apposite convenzioni, cui si applicano le disposizioni dell'art. 56 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36 e successive modifiche, con le università degli studi di Catania e di Palermo anche utilizzando le unità polivalenti di sperimentazione e di ricerca applicata di cui alle leggi regionali 3 giugno 1975, n. 24, art. 16 e 20 aprile 1976, n. 36, art. 3.
3. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è altresì autorizzato ad utilizzare basi territoriali, messe a disposizione gratuitamente da enti locali o da altri enti ed istituzioni per il funzionamento delle unità polivalenti e di ricerca applicata.
4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per il triennio 1991-1993 di cui lire 500 milioni per l'anno 1991.
1. E' istituito in Sicilia l'Albo regionale dei vivaisti orto-floricoli e viticoli.
2. Gli adempimenti relativi all'accertamento dei requisiti e ai relativi controlli sono di competenza degli osservatori regionali delle malattie delle piante.
3. La formazione e la tenuta dell'Albo sono affidate al Servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole.
4. L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio regionale per l'agricoltura, emana le norme per l'attuazione del presente articolo.
1. Gli apicultori singoli o associati possono accedere a tutte le provvidenze e agevolazioni regionali previste per l'agricoltura, comprese quelle per prestiti di conduzione, di cui alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 13.
1. Lo stanziamento di lire 4.095 milioni recato dal capitolo 15004 del bilancio della Regione, destinato alla corresponsione di un contributo annuo ad integrazione del bilancio dell'Istituto regionale della vite e del vino, viene elevato nel corrente esercizio finanziario 1991 a lire 9.095 milioni.
1. Lo stanziamento di lire 5.000 milioni recato dal capitolo 15005 del bilancio della Regione, destinato al perseguimento delle finalità indicate dall'art. 6 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, così come modificato dall'art. 5 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 58, e dall'art. 8 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 50, viene elevato nel corrente esercizio finanziario 1991 a lire 7.000 milioni.
2. Nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui al primo comma sono ammessi a finanziamento iniziative volte alla promozione, alla diffusione dell'immagine e alla pubblicità di vini prodotti, imbottigliati e commercializzati da aziende siciliane.
1. Lo stanziamento di lire 1.500 milioni recato dal capitolo 14702 del bilancio della regione, destinato alla corresponsione di un contributo annuo all'Istituto regionale della vite e del vino per le spese delle cantine sperimentali di Noto e di Milazzo, viene elevato nel corrente esercizio finanziario 1991 a lire 2.000 milioni.
1. Per le finalità dell'art. 4 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 23, è autorizzata, per l'anno 1991, l'ulteriore spesa di lire 10.000 milioni, che si iscrive al capitolo 54571.
(modificato dall'art. 22 della L.R. 15/93)
1. L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, nel triennio 1991-1993, un concorso negli interessi agli istituti ed aziende di credito, per prestiti di gestione di durata non superiore ad un anno accordati ad operatori commerciali aventi sede ed operanti in Sicilia ed il cui volume di affari sia rivolto per almeno il 70 per cento alla vendita di prodotti agrumicoli ed ortofrutticoli fuori del territorio della regione.
2. Il tasso residuo di interesse a carico degli operatori commerciali è pari a quello stabilito ai sensi dell'art. 4, secondo comma, n. 1 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13.
3. --------------------- (comma abrogato) (2)
4. L'importo del prestito agevolato - commisurato ai valori unitari massimi fissati annualmente a norma dell'art. 18, quarto comma, della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 - non può in ogni caso eccedere il 50 per cento del volume medio di affari degli ultimi tre anni, documentato dalle dichiarazioni I.V.A.
5. Gli operatori beneficiari dell'aiuto sono obbligati al mantenimento dei livelli occupazionali ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro. In caso di accertata violazione di detto obbligo l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste dispone la revoca dell'agevolazione concessa ed il recupero di quanto erogato, maggiorato dagli interessi legali.
6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata per il triennio 1991-1993 la spesa di lire 30.000 milioni di cui lire 10.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1991.
7. La spesa autorizzata con il presente articolo è destinata per almeno il 70 per cento al settore agrumicolo.
Con l'art. 51, comma 4, della L.R. 15/93, le competenze previste dall'articolo annotato, sono esercitate dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.
Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 15/93.
1. Al personale della Regione Siciliana non inquadrato nel ruolo tecnico forestale, in possesso della qualifica di dirigente e/o assistente tecnico forestale che antecedentemente alla data dell'1 febbraio 1988 presta servizio presso la direzione forestale nonché presso gli uffici da essa dipendenti ed alla direzione Azienda foreste demaniali in possesso di idoneo titolo di studio e della relativa abilitazione professionale ove prevista per l'accesso alla carriera di dirigente tecnico forestale, è concesso a domanda entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, il trasferimento nel ruolo del corpo regionale delle foreste, che avverrà previo colloquio per accertarne l'idoneità.
2. Analogamente al personale in servizio con la qualifica di assistente amministrativo e/o assistente tecnico in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla carriera di assistente tecnico forestale, è concesso a domanda entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge il trasferimento nel ruolo del corpo regionale delle foreste, con la qualifica di assistente tecnico forestale, che avverrà previo colloquio per accertarne l'idoneità.
1. Gli inquadramenti previsti dall'art. 50, nella prima applicazione della presente legge, avvengono anche in soprannumero rispetto alle vigenti dotazioni organiche.
1. E' abrogato il penultimo comma dell'art. 14 della legge regionale 9 agosto 1980, n. 80 così come definito dall'art. 13 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 173.
1. All'art. 4 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, modificato ed integrato con l'art. 1 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 23, è aggiunto il seguente ultimo comma:
"A tal fine l'assessore regionale per il bilancio e le finanze provvederà ad emettere i necessari decreti di variazione di bilancio".
2. Nella tabella dell'art. 2 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 23, dopo le parole:
"art. 13, IV comma" sono aggiunte le parole: "e VI comma"
1. Le disponibilità finanziarie previste nel capitolo 56756 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1991 sono elevate di lire 18.500 milioni.
1. Le disponibilità finanziarie previste nel capitolo 16602 del bilancio della regione per l'esercizio finanziario 1991 sono elevate di lire 37.000 milioni.
1. Il termine di validità dei nulla-osta concernenti i mutui decennali previsti dagli artt. 4 delle leggi 4 agosto 1989, n. 286 e 30 gennaio 1991, n. 31, è fissato in dodici mesi dalla data di rilascio dei nulla-osta stessi, in deroga al termine previsto dal penultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13.(1)
Per effetto dell'art. 6, comma 4, della L.R. 13/86, nel testo modificato dall'art. 3 della L.R. 16/98, la durata complessiva della proroga di cui all'articolo annotato non può superare i 240 giorni.
1. Nelle more del generale riordino della materia e per consentire la ricognizione dei diritti di uso civico, nonché la formulazione di proposte idonee alla definitiva liquidazione all'ufficio di commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici in Sicilia, sono assegnati dieci Assessori, nominati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta del commissario regionale e scelti tra magistrati con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di appello, avvocati dello Stato con anzianità di servizio nella qualifica di almeno sette anni e funzionari regionali con qualifica non inferiore a direttore regionale.
2. Al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, ai Commissari aggiunti ed agli Assessori è corrisposta, a decorrere dal 1° gennaio 1991, un'indennità mensile da determinarsi su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste e sentita la Giunta regionale, con decreto del Presidente della Regione. (1)
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1991, la spesa di lire 200 milioni, per gli anni successivi la predetta spesa sarà determinata a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Per la determinazione dell'indennità da corrispondere ai componenti del Commissariato per la liquidazione degli usi civici di cui al comma annotato, si rimanda al D.P. 4 marzo 1996, n. 60.
Per la riduzione del venti per cento dell'indennità di cui al predetto D.P. 60/1996, si rimanda all'art. 4, comma 7, della L.R. 9/2021.
1. Le disponibilità finanziarie del capitolo 14233 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1991 sono incrementate di lire 3.000 milioni.
1. Ferma restando ogni altra disposizione, a parziale modifica del contenuto del primo comma dell'art. 24 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, la tassa di concessione governativa regionale per l'esercizio della caccia viene determinata in misura unica e fissa nell'importo di lire 100.000 per il triennio 1991-1993.
2. La presente disposizione entra in vigore con decorrenza dall'1 gennaio 1991.
1. Ai vincitori dei concorsi, nonché fruitori delle borse di studio riservate a laureati in scienze agrarie, scienze biologiche, economia e commercio, veterinaria e chimica, di cui ai bandi dell'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - parte terza - n. 48 del 29 novembre 1986 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - parte terza - n. 42 del 3 ottobre 1987, l'E.S.A. rinnoverà dette borse per un periodo massimo di mesi ventiquattro non rinnovabile a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. L'E.S.A. potrà provvedere ad altri bandi di concorso per borse di studio solo a conclusione delle proroghe autorizzate con la presente legge.
Ai sensi dell'art. 9 della L.R. 27/95 ai vincitori dei concorsi e fruitori di borse di studio di cui all'articolo annotato l'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato a rinnovare dette borse sino alla data del 31 dicembre 1995. Termine ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1996 dall'art. 2, comma 1 della L.R. 77/95.
1. Ai braccianti agricoli utilizzati annualmente per le esigenze relative all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta dall'E.S.A. e dai consorzi di bonifica e di bonifica montana, che nell'ultimo triennio anteriormente all'entrata in vigore della presente legge abbiano prestato la loro opera alle dipendenze dei predetti enti con la prestazione complessiva non inferiore a duecentocinquanta giornate lavorative ai fini previdenziali, si applicano le garanzie occupazionali previste per gli operai forestali di centocinquantuno giornate lavorative annue fissate dalla legge regionale 18 aprile 1981, n. 66, e successive modifiche, e dalla legge regionale 5 giugno 1989, n. 11.
1. Il personale che ha partecipato agli appositi corsi di qualificazione di cui all'art. 3 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 5, dichiarato idoneo, è inquadrato, anche in soprannumero, nel ruolo di cui all'art. 1 della predetta legge.
2. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del primo comma, il contributo a favore dell'istituto incremento ippico a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1991, è incrementato di lire 1.000 milioni.
1. Nelle more della informatizzazione dei servizi dell'amministrazione regionale, l'assessore regionale per il bilancio e le finanze, su proposta dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, è autorizzato ad integrare la convenzione di cui all'art. 9 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 25, al fine di attuare una prima informatizzazione dei servizi centrali e periferici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1991, la spesa di lire 300 milioni.
1. All'onere di lire 211.900 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1991 si provvede, quanto a lire 70.000 milioni, per l'attuazione degli artt. 1, 7, 8 e 9, con parte delle assegnazioni statali di cui alle leggi 25 maggio 1970, n. 364, 15 ottobre 1981, n. 590, e 13 maggio 1985, n. 198, e successive modificazioni ed integrazioni, riferite ad esercizi precedenti comprese fra le disponibilità del capitolo 60763 e, quanto a lire 103.600 milioni e a lire 38.300 milioni, rispettivamente, con parere delle disponibilità del capitolo 21257 e del capitolo 60751 del bilancio della regione per l'anno finanziario 1991.
2. La spesa di lire 742.200 milioni relativa ai fondi ordinari della Regione, ricadente negli esercizi finanziari 1991, 1992 e 1993, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, nei seguenti progetti:
1991 1992/1993 - 03.06 "Consolidamento e ampliamento della base produttiva: agroindustria" 50.000 600.300 - 07.09 "Attività ed interventi non inseriti nei progetti strategici" 91.900 -