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DECRETO PRESIDENZIALE 29 febbraio 1996, n. 30

G.U.R.S. 4 maggio 1996, n. 22

Regolamento concernente le modalità di gestione del fondo di cui all'art. 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, modificato dall'art. 3 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 35.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2;

Visto l'art. 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, modificato dall'art. 3 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 35, ed, in particolare, il comma 4, che prevede che le modalità di gestione del fondo istituito dal comma 1 al fine di incentivare interventi che consentano l'esodo del personale dipendente dalle cooperative agricole, cantine sociali e loro consorzi, e consorzi agrari provinciali della Sicilia, in servizio alla data del 30 marzo 1989, vengano disciplinate con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, sentita la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana;

Udito il parere reso dalla Commissione legislativa "Attività produttive" dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 165 del 21 dicembre 1995;

Uditi i pareri nn. 388/95 espressi dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana nella adunanze del 18 luglio 1995 e del 17 ottobre 1995;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 64 del 15 febbraio 1996;

Sulla proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Fermo restando il godimento dei meccanismi incentivanti da parte di quei dipendenti le cui istanze sono state accolte con D.A. n. 1093 del 13 giugno 1994 ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 35:

1. Per usufruire dei benefici di cui all'art. 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 nel testo novellato dall'art. 3 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 35 succitato, le cooperative agricole, le cantine sociali ed i loro consorzi, nonchè i consorzi agrari provinciali della Sicilia debbono presentare apposita istanza all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. Le istanze per il personale licenziato o da licenziare corredate con le richieste formulate dai dipendenti che intendono usufruire dei benefici di legge, individuati con l'intervento, ove previsto, delle rappresentanze sindacali aziendali (R.S.A.), secondo le procedure previste dalla vigente legislazione (artt. 19 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dagli artt. 4 - 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223), debbono contenere esplicito impegno, sottoscritto in firma autenticata dal legale rappresentante, a non assumere, per almeno cinque anni a partire dalla presentazione dell'istanza, nuove unità di personale aventi qualifica con competenze tecnico professionali uguali a quelle dei destinatari del beneficio.

3. In caso di violazione di quanto specificato nel precedente comma, e cioè dell'impegno di non assumere personale sostitutivo per un quinquennio, tutti gli oneri connessi all'erogazione della rendita a favore dei beneficiari, determinata ai sensi del comma 2 - art. 2 del presente regolamento, unitamente al rimborso dei contributi versati all'I.N.P.S. dagli interessati, per la prosecuzione della posizione assicurativa, sino al raggiungimento dell'età minima pensionabile saranno a carico dell'ente. Il rappresentante legale dell'ente, pertanto, nella suindicata dichiarazione dovrà, altresì sottoscrivere l'impegno dell'accollo all'ente di tutti oneri sopracitati nell'ipotesi di violazione dell'obbligo - impegno di non assumere personale sostitutivo.

4. In casi di accertata violazione del suddetto impegno di non assumere nuove unità sostitutive, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste procederà alla revoca dell'erogazione della rendita, fermo restando il godimento dei benefici acquisiti da parte dei dipendenti ed il trasferimento all'ente degli obblighi nei loro confronti.

5. Tuttavia, qualora l'ente preveda, nel contesto della propria strategia aziendale, l'eventuale ricorso all'assunzione di nuove unità di personale aventi documentate competenze tecnico-professionali superiori rispetto a quelle possedute dai beneficiari della rendita, ritenute necessarie per una più proficua produttività, dovrà essere presentata apposita istanza di autorizzazione all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

6. Per il personale da licenziare nelle predette istanze di cui al comma 1 deve essere evidenziato che "le riduzioni di posti di lavoro" comporteranno "processi di ristrutturazione, fusione, accorpamento o liquidazione", sia volontaria che coatta amministrativa.

7. All'istanza per fruire dei benefici andrà allegata una copia autenticata della delibera dell'organismo societario con cui si addiviene all'approvazione del processo nonché relazione tecnico-economica sull'iniziativa oggetto della richiesta, ove ne dovranno essere specificati, altresì, i tempi di attuazione previsti.

8. Entro il termine di mesi 3 a decorrere dalla data di avvenuta emanazione del decreto di approvazione dell'elenco dei beneficiari di cui al comma 1 - art. 2 del presente regolamento, prima di autorizzare gli uffici provinciali del lavoro territorialmente competenti alla erogazione della rendita, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste verificherà, attraverso sopralluoghi aziendali, l'avvenuta attuazione o lo stato di avanzamento degli interventi di ristrutturazione, accorpamento, fusione o liquidazione intervenuti, in corso di attuazione o programmati, nonché le cause di eventuali ritardi nell'attuazione degli stessi.

9. Le suddette verifiche dovranno, altresì, essere successivamente attuate dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste con scadenza annuale.

10. Qualora, nel corso della successiva fase di erogazione della rendita, l'Amministrazione regionale verifichi delle irregolarità o inadempienze dell'ente in merito al mancato rispetto degli impegni assunti, si procederà alla revoca dell'erogazione della rendita, fermo restando il godimento dei benefici acquisiti da parte dei dipendenti ed il trasferimento all'ente degli obblighi nei loro confronti.

11. In caso di processi di liquidazione coatta amministrativa, gli Uffici provinciali del lavoro sono autorizzati alla erogazione della rendita a decorrere dalla data di avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana dell'apposito decreto di messa in liquidazione e di nomina del commissario liquidatore.

12. In caso di enti in attesa di emanazione di decreto di messa in liquidazione coatta amministrativa e di nomina di commissario liquidatore, per il personale già licenziato, qualora si verifichi l'ipotesi di mancanza del rappresentante legale dell'ente, è ammissibile, in considerazione della peculiarità dell'ipotesi derogatoria di cui al comma 2 bis dell'art. 12, l'istanza presentata personalmente dal dipendente ma corredata da documenti probatori dei requisiti richiesti dalla norma in esame.

13. La suddetta istanza dovrà, tuttavia, essere successivamente convalidata dal commissario liquidatore non appena insediatosi, il quale darà apposita comunicazione all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

14. Resta valida, come prevista dall'art. 3 del D.P.R.S. 19 gennaio 1993, la possibilità di fruire dei benefici previsti dall'art. 3 della legge regionale n. 35/1994 anche da parte dei dipendenti collocati in cassa integrazione guadagni straordinari (C.I.G.S.) o, in mobilità, anche se utilizzati in lavori socialmente utili, ai sensi degli artt. 1 - 2 - 5 - 7 e 15 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 2

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste entro il trimestre successivo decorrente dalla data di scadenza del termine di cui al precedente art. 1, comma 1, provvederà alla formazione di un elenco dei beneficiari secondo l'anzianità di contribuzione utile ai fini previdenziali degli aventi diritto e previa valutazione dei requisiti richiesti.

2. Sulla base dell'elenco l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste costituirà, a favore dei beneficiari, una rendita mensile pari all'80 per cento della retribuzione globale, percepita nell'ultimo anno antecedente l'ammissione ai benefici di legge.

3. Per il personale licenziato e per il personale ammesso ai benefici di cui al comma 14 dell'art. 1 del presente regolamento, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, l'anno di riferimento per la determinazione dell'importo della rendita sarà quello antecedente il licenziamento o il collocamento in cassa integrazione guadagni straordinari o in mobilità, con gli aumenti stipendiali, in quanto dovuti, previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

4. La predetta indennità sarà corrisposta in tredici mensilità costanti annue e sarà rivalutata in base agli indici di adeguamento salariale al costo della vita.

5. L'erogazione della rendita dovrà cessare al raggiungimento dell'anzianità minima pensionabile o per raggiunti limiti di età secondo le disposizioni di legge a quella data vigenti.

6. I beneficiari della rendita mensile debbono presentare annualmente agli uffici provinciali del lavoro territorialmente competenti, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni, nella quale attestano di non prestare attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo o professionale e di non fruire di benefici incentivanti analoghi a quelli previsti dal presente regolamento, corredandola con copia della dichiarazione dei redditi.

7. L'omessa presentazione della dichiarazione, o la non veridicità di quanto in essa attestato, comporta la decadenza del beneficio di cui al presente articolo.

8. E' fatto obbligo agli interessati di curare il versamento dei contributi dovuti all'I.N.P.S. per la prosecuzione della posizione assicurativa sino al raggiungimento dell'anzianità minima pensionabile o ai raggiunti limiti di età e sulla base dell'importo complessivo cui è parametrato l'ottanta per cento corrispondente alla rendita erogata.

9. L'Assessorato provvederà alla restituzione, previa produzione della documentazione attestante l'adempimento dell'onere di contribuzione volontaria.

10. Per gli enti in liquidazione coatta amministrativa i benefici previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 36/1991 saranno usufruiti, con le formalità procedurali previste dal presente regolamento in qualsiasi momento sulla base dell'andamento dell'esercizio provvisorio dell'impresa autorizzato.

Art. 3

1. Resta salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del D.P.R.S. 19 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 19 del 10 aprile 1993.

Art. 4

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 29 febbraio 1996.

L'Assessore: GRAZIANO

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 5 aprile 1996.

Reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 142.