
LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1996, n. 49
G.U.R.S. 14 dicembre 1996, n. 62
Norme di interpretazione autentica dell'articolo 12 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 25, e dell'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 25. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 25.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 2/2007)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
1. L'articolo 12 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 25, è autenticamente interpretato nel senso che l'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a consentire la variazione di destinazione prevista dallo stesso articolo 12 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 25, anche in favore delle aziende ospedaliere site nel territorio della Regione Siciliana.
(integrato dall'art. 55, comma 5, della L.R. 2/2007)
1. L'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 25, va autenticamente interpretato nel senso che il contributo annuo indicato al comma 1 dello stesso articolo 1 può anche essere utilizzato per il potenziamento tecnologico delle strutture finalizzate alla cura delle gravi patologie provocate da lesioni neurologiche nonché per acquisizioni e realizzazioni di immobili da adibire alla ricerca scientifica. Il contributo può essere utilizzato anche con rendicontazione in esercizi successivi a quello di riferimento.
1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 25, le parole "istituenda U.S.L. n. 7 di Ragusa" sono sostituite dalle seguenti: "Azienda ospedaliera di riferimento per l'emergenza di secondo livello Ospedale Civile - OMPA di Ragusa".
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 9 dicembre 1996.
PROVENZANO