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LEGGE REGIONALE 28 marzo 1995, n. 25

G.U.R.S. 1 aprile 1995, n. 16

Contributi a favore del "Centro per lo studio ed il trattamento dei neurolesi lungodegenti" di Messina e del "Registro tumori di popolazione" della provincia di Ragusa.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 13/2003 e con annotazioni alla data 8 settembre 2003)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere un contributo annuo di lire 800 milioni a decorrere dal 1995 a favore del "Centro per lo studio ed il trattamento dei neurolesi lungodegenti", con sede in Messina, per un più incisivo impegno nel campo della ricerca scientifica finalizzata alla cura delle gravi patologie provocate da lesioni neurologiche. (1)

2. Il legale rappresentante del Centro di cui al comma 1 è tenuto a presentare all'Assessore regionale per la sanità rendiconto annuale sull'impiego e la destinazione delle somme.

(1)

Per l'intepretazione autentica del comma annotato vedi l'art. 2 della L.R. 49/96.

Art. 2

(modificato dall'art. 3 della L.R. 49/96 e abrogato dall'art. 20, comma 1, della L.R. 13/2003) (1)

[1. L'Assessore regionale per la sanità è, altresì, autorizzato a concedere un contributo annuo di lire 200 milioni a decorrere dal 1995 per la gestione ed il funzionamento delle attività di servizio del Registro tumori di popolazione della provincia di Ragusa (R.T.P.).

2. Per le finalità di cui al comma 1 la somma è assegnata alla Azienda ospedaliera di riferimento per l'emergenza di secondo livello Ospedale Civile - OMPA di Ragusa.]

(1)

L'articolo annotato è stato espressamente abrogato dall'art. 20, comma 1, della L.R. 13/2003 e di fatto sostituito dall'art. 20, comma 2, della L.R. 13/2003, che così ha disposto: "2. L'Assessore regionale per la sanità è, altresì, autorizzato a concedere un contributo annuo, non inferiore a quanto stabilito dall'articolo 2 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 25, all'Azienda ospedaliera di riferimento per l'emergenza di secondo livello Ospedale civile - OMPA di Ragusa - per la gestione ed il funzionamento delle attività di servizio del Registro tumori della provincia di Ragusa".

Art. 3

1. La spesa derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2, pari a lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 1995, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - cod. 1001.

2. All'onere di lire 1.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1995 si provvede con parte della disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 4

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 marzo 1995.

MARTINO