
LEGGE REGIONALE 5 luglio 1997, n. 24
G.U.R.S. 7 luglio 1997, n. 34
Utilizzazione delle somme residue dei fondi dell'Ente minerario siciliano. Proroga della gestione straordinaria degli enti economici regionali.
Testo con annotazioni alla data 23 gennaio 1998
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Utilizzazione somme residue dei fondi EMS
1. Le somme residue dei fondi di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 24, e all'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 39, sono destinate alle finalità previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 32 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33.
Proroga della gestione straordinaria degli enti economici regionali
1. Il termine indicato al comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22 è prorogato al 31 dicembre 1997. (1)
2. I poteri del commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22 per l'amministrazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI), dell'Ente minerario siciliano (EMS) e dell'Azienda asfalti siciliani (AZASI), sono prorogati fino alla data di entrata in vigore della normativa che regolerà la soppressione dei predetti enti economici regionali e comunque non oltre il 31 dicembre 1997. (2)
Il termine annotato è prorogato al 31 marzo 1998 dall'art. 14, comma 1, della L.R. 3/98.
Il termine annotato è prorogato al 31 marzo 1998 dall'art. 14, comma 2, della L.R. 3/98.