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LEGGE REGIONALE 5 luglio 1997, n. 24

G.U.R.S. 7 luglio 1997, n. 34

Utilizzazione delle somme residue dei fondi dell'Ente minerario siciliano. Proroga della gestione straordinaria degli enti economici regionali.

Testo con annotazioni alla data 23 gennaio 1998

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 2

Proroga della gestione straordinaria degli enti economici regionali

1. Il termine indicato al comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22 è prorogato al 31 dicembre 1997. (1)

2. I poteri del commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22 per l'amministrazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI), dell'Ente minerario siciliano (EMS) e dell'Azienda asfalti siciliani (AZASI), sono prorogati fino alla data di entrata in vigore della normativa che regolerà la soppressione dei predetti enti economici regionali e comunque non oltre il 31 dicembre 1997. (2)

(1)

Il termine annotato è prorogato al 31 marzo 1998 dall'art. 14, comma 1, della L.R. 3/98.

(2)

Il termine annotato è prorogato al 31 marzo 1998 dall'art. 14, comma 2, della L.R. 3/98.

Art. 3

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 luglio 1997.

PROVENZANO