Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1996, n. 22

G.U.R.S. 11 aprile 1996, n. 17

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, concernente: Norme transitorie per l'accelerazione delle procedure nel settore dei lavori pubblici. Disposizioni varie in materia di lavori pubblici. Interventi in favore delle forze di polizia impegnate nella lotta contro la delinquenza mafiosa. Gestioni straordinarie di enti regionali.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 7/2003 e con annotazioni alla data 26 marzo 2002)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Criteri di aggiudicazione

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata dall'art. 30 della L.R. 7/2003)

Art. 2

Concessione ed erogazione dell'anticipazione sul prezzo d'appalto

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata dall'art. 30 della L.R. 7/2003)

Art. 3

Fondo di rotazione

(sostituito dall'art. 11, comma 9, della L.R. 5/98 e abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata dall'art. 30 della L.R. 7/2003)

Art. 4

Nomina di commissari ad acta

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata dall'art. 30 della L.R. 7/2003)

Art. 5

Interpretazione autentica dell'articolo 5 della l.r. 29 aprile 1985, n. 21

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata dall'art. 30 della L.R. 7/2003)

Art. 6

Modifiche all'articolo 33 della l.r. 12 gennaio 1993, n. 10

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata dall'art. 30 della L.R. 7/2003)

Art. 7

Modifiche e integrazioni all'articolo 6 della l.r. 10 agosto 1978, n. 35

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata dall'art. 30 della L.R. 7/2003)

Art. 8

Modifica all'articolo 7 della l.r. 8 gennaio 1996, n. 4

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata dall'art. 30 della L.R. 7/2003)

Art. 9

Deroga ai limiti dell'art. 23 comma 1 della l.r. 29 aprile 1985, n. 21

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata dall'art. 30 della L.R. 7/2003)

Art. 10

Perizie di variante e suppletive disposte direttamente dal direttore dei lavori

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata dall'art. 30 della L.R. 7/2003)

Art. 11

Modifiche all'articolo 12 della l.r. 8 gennaio 1996, n. 4

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata dall'art. 30 della L.R. 7/2003)

Art. 12

Modifiche all'articolo 13 della l.r. 8 gennaio 1996, n. 4

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002 abrogazione riconfermata dall'art. 30 della L.R. 7/2003)

Art. 14

Appalti di servizi

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata dall'art. 30 della L.R. 7/2003)

Art. 15

Appalto concorso

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata dall'art. 30 della L.R. 7/2003)

Art. 16

Concessione di costruzione e gestione

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata dall'art. 30 della L.R. 7/2003)

Art. 17

Abrogazione di norma

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata dall'art. 30 della L.R. 7/2003)

Art. 18

Interpretazione autentica dell'art. 9 comma 5 della l.r. 29 aprile 1985, n. 21

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002 abrogazione riconfermata dall'art. 30 della L.R. 7/2003)

Art. 19

Appalti di fornitura di beni

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata dall'art. 30 della L.R. 7/2003)

Art. 20

Ambito di applicabilità

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata dall'art. 30 della L.R. 7/2003)

Art. 21

Modifiche alla disciplina per la concessione dei servizi socio-assistenziali (1)

[1. All'articolo 15 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo la parola: "provvedono" aggiungere: "previa deliberazione della giunta comunale o provinciale,"; sostituire le parole: "all'affidamento diretto" con le parole: "all'aggiudicazione a trattativa privata entro il limite di 400.000 Ecu"; dopo le parole: "socio-assistenziali" sopprimere le parole: "tre anni"; dopo le parole: "legge regionale 9 maggio 1986, n. 22" aggiungere: "o autorizzati ai sensi dell'articolo 28 della stessa legge";

b) al comma 3 dopo le parole: "ambito territoriale" aggiungere: "limitatamente al servizio di assistenza domiciliare";

c) dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

"5. Limitatamente ai servizi socio-assistenziali rivolti a soggetti portatori di disagio psichico, con priorità ai dimessi degli ex ospedali psichiatrici, i comuni, in carenza di istituzioni socio-assistenziali con il previsto requisito di iscrizione all'albo sono autorizzati a stipulare convenzioni, di durata semestrale, anche con enti non iscritti, tenuto conto della loro effettiva data di costituzione.

6. Nelle fattispecie in cui, entro tale limite semestrale, l'Assessorato degli enti locali non proceda all'iscrizione, i comuni sono autorizzati alla stipula di nuova convenzione, con altro soggetto, in conformità al disposto di cui al precedente comma 5.

7. Qualora debba essere affidato un servizio non previsto dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 per il quale non vi sia sezione o tipologia dell'albo regionale, si procede con le stesse modalità di cui al precedente comma 5.

8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle province regionali ove gestiscano servizi socio-assistenziali d'interesse sovracomunale, nonchè alle unità sanitarie locali per i servizi a carattere socio-sanitario per le tipologie di cui all'articolo 17 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22".]

(1)

Articolo superato per effetto dell'abrogazione dell'art. 15 della L.R. 4/96 operata dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002.

Art. 22

Interpretazione autentica dell'art. 131

della l.r. 1 settembre 1993, n. 25

1. Il limite massimo di intervento di cui all'articolo 131 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 può coprire fino al cento per cento della spesa sostenuta, tenuto conto del massimale di costo previsto dallo stesso articolo e si applica ai programmi costruttivi di cui agli articoli 1 e 3 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, i cui lavori, alla data del 22 maggio 1992, non erano stati ancora ultimati.

Art. 23

Programmi di edilizia convenzionata-agevolata

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, sono aggiunti i seguenti:

"2. I soggetti attuatori dei programmi di edilizia convenzionata-agevolata, che non pervengano alla fase di inizio dei lavori entro il termine di cui al precedente comma per motivi non imputabili agli stessi, sono utilmente reinseriti a domanda, per la realizzazione dei medesimi interventi, nei successivi programmi di edilizia convenzionata agevolata che saranno predisposti sulla base di nuove attribuzioni finanziarie.

3. Il termine previsto dal comma 8 dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e successive modifiche ed integrazioni, per l'inizio dei lavori degli interventi di edilizia sovvenzionata, è prorogato al 30 giugno 1997".

Art. 25

Snellimento di procedure per l'edilizia di tipo economico-popolare

1. L'articolo 2 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86 è così sostituito:

"Art. 2

Snellimento di procedure per l'edilizia

di tipo economico-popolare

1. Limitatamente all'utilizzazione dei finanziamenti assegnati per la realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata, convenzionata e convenzionata-agevolata, i comuni che seppur obbligati a dotarsi di piani di zona o programmi costruttivi ne siano ancora privi o non dispongano di sufficienti aree all'interno degli stessi, sono tenuti ad approvare i programmi costruttivi di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 1 con le procedure, i termini e le modalità previste dal medesimo articolo.

2. Il programma è sottoposto ad approvazione dell'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente, che decide anche prescindendo dal parere del Consiglio regionale dell'urbanistica. Decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso di silenzio il programma si intende approvato.

3. Qualora risultino esaurite od insufficienti le zone residenziali di espansione previste dagli strumenti urbanistici vigenti, limitatamente all'utilizzazione delle risorse finanziarie in qualunque forma destinate entro il 31 dicembre 1996 alla realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata, convenzionata e convenzionata-agevolata, i programmi costruttivi di cui al precedente comma 1 possono interessare zone destinate a verde agricolo contigue ad insediamenti abitativi e suscettibili di immediata urbanizzazione.

4. In presenza di piano di zona adottato, i programmi costruttivi di cui al comma 1 devono allocarsi prioritariamente all'interno dello stesso piano. Nel caso in cui lo schema di massima del Piano regolatore generale approvato abbia individuato le aree relative alla formazione del piano di zona, i programmi costruttivi devono essere allocati prioritariamente all'interno delle stesse aree.

5. Gli enti ed i soggetti interessati all'edilizia di cui al comma 1 possono presentare al comune programmi costruttivi muniti di studi geologici ai fini dell'approvazione da parte del consiglio comunale, che vi provvede entro il termine di quarantacinque giorni.

6. E' abrogato il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 55".

Art. 26

Recepimento di norma statale

1. Si applica immediatamente nel territorio della Regione Siciliana il comma 3 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 così come modificato con il decreto legge 3 aprile 1995, n. 101 convertito nella legge 2 giugno 1995, n. 216.

Art. 27

Controllo sugli atti dei consorzi autostradali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 44, in materia di controlli sugli atti dei consorzi autostradali Messina-Palermo e Messina-Catania-Siracusa si applicano anche al consorzio per l'autostrada Siracusa-Gela.

Art. 28

Scioglimento degli organi consortili dei consorzi autostradali

1. In armonia con l'indirizzo contenuto nell'articolo 16 della legge 12 agosto 1982, n. 531 e nella legge regionale 3 novembre 1994, n. 44 ed al fine di assicurare uniformità di comportamenti mirati a conseguire la programmata unificazione dei consorzi autostradali Messina-Palermo, Messina-Catania-Siracusa e Siracusa-Gela, il Presidente della Regione è autorizzato a sciogliere gli organi consortili dei predetti enti.

Art. 29

Punteggi per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. In applicazione del punto 6 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, in Sicilia, il punteggio relativo al reddito familiare complessivo annuo, al netto degli oneri fiscali e contributivi è così determinato:

a) reddito non superiore a L. 6.000.000 punti 5;

b) reddito da lire 6.000.001 a L. 8.000.000 punti 4;

c) reddito da lire 8.000.001 a L. 10.000.000 punti 3.

Art. 30

Interpretazione autentica dell'art. 1 della l.r. 24 agosto 1993, n. 22

1. Tra i soggetti beneficiari degli interventi di cui all'articolo 1 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22 finalizzati all'eliminazione dei dissesti statici in località "Tremonti-Ritiro" del Comune di Messina devono intendersi inclusi anche i soci prenotatari e/o assegnatari provvisori che abbiano acquisito la qualifica di assegnatari definitivi successivamente all'entrata in vigore della medesima legge.

Art. 31

Interventi in favore delle forze di polizia impegnate nella lotta contro la delinquenza mafiosa (1)

(modificato dall'art. 22, comma 3, della L.R. 10/99)

1. Al fine di agevolare il conseguimento della proprietà della prima casa da parte delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, impegnate in Sicilia nella lotta contro la delinquenza mafiosa, l'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere agli istituti di credito fondiario ed edilizio contributi in annualità costanti fino a 15 anni sugli interessi dei mutui contratti, finalizzati all'acquisto di unità abitative già costruite o in corso di costruzione, di superficie utile netta non superiore a mq. 130, sufficienti a contenere l'onere a carico del mutuatario, oltre al rimborso del capitale, nella misura del 50 per cento del tasso di riferimento, così come determinato bimestralmente dal Ministero del tesoro. Il superiore tasso di interesse, a carico del mutuatario, comunque, non potrà superare il limite massimo del 5 per cento annuo.

2. I mutui di cui al presente articolo possono coprire sino al 100 per cento del prezzo di acquisto e delle eventuali spese per interventi di ristrutturazione, adeguamento o rifacimento degli impianti e dei servizi da eseguirsi nell'alloggio sempre che la costruzione sia stata realizzata anteriormente al 1975.

3. L'importo massimo del mutuo ammesso a contributo è stabilito in lire 160 milioni per acquisto di alloggi nei comuni capoluoghi di provincia, in lire 150 milioni nei comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti e in lire 90 milioni nei rimanenti comuni.

4. I mutui sono rimborsati mediante rate semestrali posticipate comprensive di capitale e di interessi, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Le quote a carico della Regione sono versate semestralmente direttamente agli istituti di credito mutuanti.

5. I mutui sono assistiti da ipoteca di primo grado sull'immobile fruente delle agevolazioni e sulle relative pertinenze, nonché dalla garanzia sussidiaria della Regione per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1996 ed il limite di impegno quindicinale di lire 1.000 milioni per l'anno 1997.

7. La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001. All'onere di lire 1.000 milioni per l'anno 1996 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

(1)

Ai sensi dell'art. 53 della L.R. 2/2002, per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzato, a partire dall'esercizio finanziario 2002, un ulteriore limite di impegno quindicennale di 517 migliaia di euro.

Art. 32

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 15 maggio 1991, n. 26

1. Nell'articolo 5 bis della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 54 introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 26 al punto 1 le parole: "all'atto della cessazione del servizio per raggiunti limiti massimi di età o per invalidità..." sono sostituite con le parole: "all'atto del collocamento in quiescenza per aver raggiunto l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza o per invalidità...".

Art. 33

Modifica all'articolo 1 della l.r. 18 maggio 1995, n. 42

1. L'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 1995, n. 42, è così modificato:

a) al comma 1, al penultimo rigo, sostituire le parole: "dalla data di entrata in vigore della presente legge" con le parole: "dalla data del provvedimento di concessione";

b) al comma 3, dopo le parole: "da parte degli organi tecnici competenti" sopprimere le parole: "e previo parere dell'Ispettorato regionale tecnico".

Art. 34

Integrazioni alla l.r. 26 ottobre 1993, n. 29  in materia di Universiade

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29 è aggiunto il seguente comma:

"6. Il comitato tecnico amministrativo regionale integrato di cui al comma 1 esprime parere tecnico, con gli stessi effetti di cui ai commi precedenti, anche sui progetti di impianti sportivi da realizzarsi a totale carico delle stazioni appaltanti, purché previsti nel piano di cui al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29".

Art. 35

Gestioni straordinarie di enti regionali

1. Fino alla data di entrata in vigore della normativa che ne regolerà la soppressione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, l'amministrazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI), dell'Ente minerario siciliano (EMS) e dell'Azienda asfalti siciliana (AZASI) è affidata ad un commissario straordinario, nominato dal Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria. (1)

2. Nelle more dell'approvazione della legge che definisce i criteri per la nomina dei consigli di amministrazione e comunque, non oltre il 31 dicembre 1996, l'amministrazione dell'Ente acquedotti siciliani (EAS), dell'Ente per lo sviluppo agricolo (ESA) e dell'Azienda siciliana trasporti (AST) è affidata a commissari straordinari, nominati dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali preposti ai rami di amministrazione di relativa competenza.

(1)

Il termine annotato è prorogato al 31 marzo 1998 dall'art. 14, comma 1, della L.R. 3/98.

Art. 36

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 aprile 1996.

GRAZIANO