
LEGGE REGIONALE 20 giugno 1997, n. 19
G.U.R.S. 21 giugno 1997, n. 30
Criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22. Funzionamento della Commissione paritetica (articolo 43 dello Statuto siciliano). Prima applicazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Disposizioni in materia di indennità e permessi negli enti locali. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 8/2018)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Nomine e designazioni di competenza regionale
1. I criteri e le procedure per le nomine e le designazioni degli organi di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, sono stabiliti dalla presente legge.
Modifica dei contenuti dell'elenco delle nomine e designazioni
1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, è sostituito dal seguente:
"3. Entro il 30 settembre di ogni anno, a cura della Presidenza della Regione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana l'elenco delle nomine e designazioni di cui al comma 1. L'elenco indica la denominazione di ciascun organo o ente in seno al quale la nomina deve essere effettuata, le fonti normative che prevedono la nomina o la designazione, l'organo regionale competente alla nomina, il termine di scadenza del mandato dell'organo o dell'ente, il termine entro cui lo stesso deve essere ricostituito, nonché i requisiti richiesti per ricoprire ciascun incarico e le indennità previste per ogni incarico."
Requisiti
(integrato dall'art. 81, comma 2, della L.R. 8/2018)
1. Le persone da nominare o designare ai sensi della presente legge, oltre ai requisiti specifici stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati, devono essere in possesso di:
a) titolo di studio adeguato all'attività dell'organismo interessato;
b) esperienza almeno quinquennale scientifica ovvero di tipo professionale o dirigenziale o di presidente o di amministratore delegato maturata in enti o aziende pubbliche o private di dimensione economica e strutturale assimilabile a quella dell'ente interessato dallo svolgimento dell'incarico; oppure qualifica di magistrato ordinario, amministrativo o contabile in quiescenza o di docente universitario di ruolo anche in quiescenza.
2. Sono equiparate all'esperienza dirigenziale di cui alla lettera b) del comma 1 le cariche pubbliche di deputato europeo, di parlamentare nazionale, di deputato regionale, di presidente o assessore di provincia regionale, di sindaco o assessore di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ricoperte complessivamente per almeno quattro anni.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle nomine e alle designazioni il cui procedimento formativo non si sia ancora concluso alla data di approvazione della presente legge.
Documentazione dei requisiti (1)
1. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 deve risultare da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che deve indicare:
a) i dati anagrafici completi e la residenza;
b) i titoli di studio;
c) l'elenco delle cariche ricoperte attualmente e precedentemente in enti pubblici o in società a partecipazione pubblica, nonché in società private iscritte nei pubblici registri;
d) il curriculum professionale e l'occupazione attuale;
e) i requisiti posseduti in relazione alla nomina o designazione;
f) l'inesistenza di cause di incompatibilità o di conflitto d'interesse in relazione all'incarico da ricoprire;
g) la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina o designazione ed il reddito denunziato nell'anno precedente;
h) l'insussistenza delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;
i) l'appartenenza a società, enti o associazioni di qualsiasi genere solo quando tale appartenenza o il vincolo associativo possano determinare un conflitto di interessi con l'incarico assunto, ovvero siano tali da renderne rilevante la conoscenza a garanzia della trasparenza e della imparzialità della pubblica amministrazione.
2. L'infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma 1 comporta la decadenza dalla nomina o designazione, ferma restando la validità degli atti compiuti.
Vedi D. Ass. Turismo 2 aprile 1998: "Requisiti per l'accesso all'albo regionale dei presidenti presso le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e le Aziende autonome termali della Sicilia".
Incompatibilità e limiti agli incarichi
(modificato dall'art. 61 della L.R. 6/2001 e dall'art. 7 della L.R. 21/2001)
L'articolo 3 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 è sostituito dal seguente:
"1. Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, statali o regionali, non possono ricoprire incarichi di cui alla presente legge:
a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, della Giunta e dell'Assemblea regionale siciliana; (1)
b) i componenti degli organi consultivi o di vigilanza o di controllo, tenuti ad esprimersi sui provvedimenti degli enti od organismi ai quali la nomina o designazione si riferisce;
c) i magistrati ordinari, amministrativi o contabili;
d) gli avvocati o procuratori presso l'Avvocatura dello Stato;
e) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo;
f) i dipendenti dello Stato, della Regione o di altra amministrazione, i quali assolvano mansioni inerenti direttamente all'esercizio della vigilanza o del controllo sull'organo nel quale avviene la nomina o la designazione.
2. Non possono ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge coloro che si trovano in conflitto di interesse con riferimento agli incarichi stessi e in particolare coloro che abbiano contenziosi civili o amministrativi pendenti nei confronti dell'ente interessato alla nomina. (1)
3. La nomina è inefficace se al momento dell'accettazione l'eventuale incompatibilità non sia cessata con le dimissioni dalla carica ricoperta o con l'aspettativa.
4. Il verificarsi di conflitti d'interesse o di cause di incompatibilità successivamente all'assunzione dell'incarico, comporta la decadenza dall'incarico dei soggetti nominati o designati qualora l'interessato non provveda a determinarne la cessazione.
5. Nel caso di cui al comma 4, il presidente dell'organo che ha provveduto alla nomina o designazione accertata anche d'ufficio la sussistenza del conflitto di interesse o della causa di incompatibilità, invita l'interessato a farli cessare entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione; trascorso inutilmente tale termine, l'organo competente dichiara, con provvedimento motivato, la decadenza del soggetto dalla carica ricoperta.
6. Gli incarichi di cui alla presente legge non sono cumulabili, fatta eccezione per quelli ricoperti da soggetti che non siano dipendenti di pubbliche amministrazioni e che siano nominati, sulla base della vigente legislazione, per designazione di associazioni rappresentative di interessi economici e sociali. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni non possono coesistere in capo al medesimo soggetto più di due incarichi di cui alla presente legge. (2)
7. Nessuno può ricoprire lo stesso incarico per più di tre mandati consecutivi, fatta eccezione per gli incarichi ricoperti da soggetti che non siano dipendenti pubblici e che siano nominati sulla base della vigente legislazione, per designazione di associazioni rappresentative di interessi economici e sociali. (3)".
Per quanto stabilito dall'art. 11 della L.R. 15/2006 la presente disposizione non si applica alla nomina di cui al comma 2 dell'articolo 33 della L.R. 5/2005.
Per effetto dell'art. 67 della L.R. 10/1999 la presente disposizione non si applica ai dipendenti dell'Amministrazione regionale nominati nei collegi dei revisori di enti ed aziende in rappresentanza dell'Amministrazione medesima, ai quali continua ad applicarsi l'art. 9 della L.R. 15/93.
Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 16/2002 la presente disposizione si applica anche ai componenti degli organi di cui all'art. 15 della L.R. 212/79.
Nomina dei revisori dei conti e dei collegi sindacali
1. Il presidente ed i componenti dei collegi dei revisori dei conti e dei collegi sindacali, la cui nomina o designazione è di competenza della Regione, sono scelti secondo i criteri di cui all'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni.
Albo delle nomine
1. Presso la Presidenza della Regione è istituto l'albo delle nomine conferite ai sensi della presente legge. L'albo è predisposto, tenuto ed aggiornato dalla Presidenza della Regione secondo modalità che assicurino un'agevole consultazione dello stesso ed una completa conoscenza dei procedimenti e degli atti di nomina.
2. Nell'albo devono essere indicati:
a) il nome ed il cognome, la data ed il luogo di nascita delle persone che ricoprono o hanno ricoperto incarichi
b) l'incarico ed il riferimento alle norme in forza delle quali si è provveduto alla nomina o designazione;
c) gli estremi del provvedimento e della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana;
d) la durata dell'incarico e la data di scadenza dello stesso;
e) i compensi e le indennità a qualunque titolo connessi all'incarico.
3. Tutti i cittadini hanno diritto a prendere visione dell'albo.
4. Dall'albo sono depennati i dati relativi agli incarichi di cui alla presente legge cessati da almeno due anni.
Pubblicità dell'attività svolta
1. Coloro che sono nominati o designati ai sensi della presente legge in un organo di cui facciano altresì parte soggetti altrimenti nominati sono tenuti a presentare annualmente una relazione sull'attività svolta dallo stesso organo alla Presidenza della Regione, la quale ne trasmette copia, al fine di conoscenza, alla competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana.
2. L'inosservanza dell'adempimento di cui al comma 1 comporta la decadenza dalla carica, che viene dichiarata dall'organo competente alla nomina.
Adeguamento degli statuti degli enti locali
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali hanno l'obbligo di adeguare i propri statuti alle disposizioni della stessa in materia di criteri per le nomine.
Funzionamento della Commissione paritetica (articolo 43 dello Statuto siciliano)
(integrato dall'art. 11, comma 7, della L.R. 26/2012)
1. A ciascuno dei componenti di nomina regionali della Commissione di cui all'articolo 43 dello Statuto siciliano, a decorrere dal 1° gennaio 1997, è corrisposta, in aggiunta al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ai lavori della Commissione ed a quelli di organismi tecnici ad essi attinenti, una indennità pari quella percepita dagli assessori regionali. L'ammontare dell'indennità percepita non può essere superiore a quella corrisposta ai componenti statali.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1997, la spesa di lire 200 milioni. Per gli esercizi successivi l'onere sarà determinato norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
3. All'onere ricadente nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte con la riduzione degli stanziamenti de sottoelencati capitoli per gli importi a fianco di ciascuno di essi indicati:
capitolo 10648 lire 50 milioni
capitolo 10698 lire 150 milioni.
4. L'onere per gli esercizi successivi, valutato in lire 220 milioni per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 1001.
(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana)
Disposizioni in materia di indennità e permessi negli enti locali
1. I benefici previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, come recepiti dalla legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni, si possono applicare anche ai presidenti dei consigli comunali ed agli assessori dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni
(abrogato dall'art. 1, comma 6, lett. c), della L.R. 22/2007)
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 20 giugno 1997.
PROVENZANO