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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

DECRETO 13 maggio 1997

G.U.R.S. 12 luglio 1997, n. 35

Modifica del decreto 22 febbraio 1994, concernente criteri e modalità cui l'Assessorato degli enti locali, Direzione affari sociali, deve attenersi nell'espletamento dell'attività erogativa.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge regionale n. 71/82;

Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13 della citata legge regionale n. 10/91, le concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati non specificatamente individuati, sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Ritenuto opportuno modificare il decreto n. 1002 del 22 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 15 del 19 marzo 1994, nel quale vengono dettate procedure e modalità da seguire per l'attività erogativa di questa Amministrazione, relativamente al capitolo 19027, riguardante la concessione di contributi alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dei contratti nazionali di lavoro ai propri dipendenti;

Decreta:

Art. 1

In applicazione della disposizione recata dall'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, le modalità ed i criteri erogativi stabiliti dal decreto n. 1002 del 22 febbraio 1994, per quanto attiene il capitolo 19027, vengono così modificati:

Capitolo 19027

- contributi in favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per fronteggiare gli oneri derivanti dall'applicazione dei contratti nazionali di lavoro: (legge regionale n. 71/82, art. 1; legge regionale n. 22/86, art. 66).

L'intervento è destinato in favore del personale delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (II.PP.A.B.) che non abbiano raggiunto l'equilibrio economico finanziario attraverso le modalità previste dall'art. 66 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.

Nel caso in cui l'ente richiedente abbia conseguito nell'esercizio precedente un risultato positivo di gestione il contributo da erogare dovrà essere decurtato dell'avanzo di amministrazione.

L'intervento è destinato agli enti che svolgano attività nel rispetto dei fini statutari, a quelli che, sebbene provvisoriamente non in grado di operare a causa di situazioni oggettive esterne, offrano tuttavia concrete garanzie per la ripresa dell'attività degli stessi anche attraverso la riconversione delle proprie strutture, nonché agli enti per cui sono in corso le procedure previste dall'art. 34 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.

L'entità del contributo sarà determinata dalla dotazione annuale del capitolo di spesa e non potrà superare il reale costo complessivo scaturente dall'applicazione dei contratti nazionali di lavoro.

L'istanza, corredata dalla documentazione conforme alle direttive che verranno emanate ad inizio di ciascun esercizio finanziario, dovrà pervenire entro il 31 maggio di ciascun anno.

Per l'anno 1997 il su indicato termine è fissato al 15 luglio 1997.

Nelle more del ricevimento della documentazione necessaria potrà essere erogato un acconto sul contributo la cui entità sarà determinata in relazione alle effettive disponibilità del bilancio regionale per l'esercizio finanziario di riferimento.

Tale acconto sarà concesso previa presentazione della seguente documentazione:

a) istanza a firma del legale rappresentante dell'ente, nonché attestazione a firma dello stesso dalla quale si evinca l'indisponibilità di fondi per il pagamento degli emolumenti dovuti al personale dipendente;

b) delibera di richiesta del contributo dalla quale risulti sinteticamente l'attività svolta ed il personale necessario per l'espletamento della stessa.

Art. 2

Ogni diversa precedente disposizione in contrasto con quelle dettate dal presente decreto è da intendersi espressamente abrogata.

Art. 3

Il presente decreto ha efficacia anche per le istanze relative al 1997.

Art. 4

Il presente decreto è stato inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 13 maggio 1997.

BURGARETTA APARO

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 4 giugno 1997.

Reg. n. 1, Assessorato degli enti locali fg. n. 26.