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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

DECRETO 22 febbraio 1994

G.U.R.S. 19 marzo 1994, n. 15

Predeterminazione dei criteri e delle modalità cui l'Assessorato degli enti locali - Direzione affari sociali - deve attenersi nell'espletamento dell'attività erogativa: art. 13, legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13 della citata legge regionale n. 10/1991, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati non specificatamente individuati, sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Ritenuto opportuno, alla luce delle esperienze maturate in questi anni, apportare integrazioni e modifiche al decreto del 12 novembre 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 3 dell'11 gennaio 1992;

Ravvisata l'urgenza di indicare i capitoli di spesa per i quali vengono dettate nuove procedure e modalità da seguire per l'attività erogativa di questa amministrazione;

Decreta:

Art. 1

In applicazione della disposizione recata dall'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, sono indicati i criteri e le modalità da osservarsi nell'espletamento dell'attività erogativa per i sottoindicati capitoli di spesa di competenza dell'Assessorato degli enti locali - Direzione affari sociali.

Rubrica affari sociali.

Capitolo 18952

- Fondo speciale per l'attuazione di programmi straordinari di interesse dei comuni singoli o associati e delle II.PP.A.B., per la stipula di convenzioni per studi, ricerche, acquisizione ed elaborazione di dati utili per la predisposizione dei piani triennali dei servizi socio - assistenziali e dei progetti speciali, nonchè per il finanziamento di progetti mirati di intervento in settori specifici o in aree di elevato rischio: (legge regionale n. 22/86, artt. 47, 55, 56; legge regionale n. 33/88, art. 3).

Il riparto del fondo sarà operato avendo cura di destinare:

- una quota non inferiore al 60% per programmi straordinari di interesse dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, finalizzati alla riconversione e valorizzazione di strutture destinate all'assistenza.

Il termine di presentazione delle relative istanze è fissato per il 31 marzo di ogni anno a partire dal 1994.

Saranno accolte prioritariamente le richieste riguardanti programmi straordinari riferiti a strutture destinate all'assistenza dei minori, stante la possibilità, per strutture destinate ad anziani, di accedere ad altri capitoli di spesa.

Avranno priorità, altresì, i progetti relativi ad opere concernenti adeguamento standards, con particolare riferimento ad impianti riguardanti abbattimento barriere architettoniche, normative antincendio ed adeguamento impianti elettrici. Per le finalità della suddetta quota non saranno prese in esame le richieste di nuove costruzioni, nonchè acquisizione di impianti ed attrezzature fisse che, in questo caso, devono formare oggetto, e quindi essere inserite, nel progetto esecutivo;

- una quota non superiore al 10% sarà utilizzata per la realizzazione di un progetto speciale destinato alla riqualificazione professionale ed all'aggiornamento del personale dei servizi socio - assistenziali, operante negli enti locali e nelle II.PP.A.B. o in rapporto di convenzione con gli stessi;

- una quota non inferiore al 30% sarà utilizzata per la realizzazione di progetti speciali direttamente promossi e predisposti dalla Direzione affari sociali finalizzati all'attivazione di centri polifunzionali in aree ad elevato rischio e/o in settori specifici, con apporto delle II.PP.A.B. o dei comuni.

Nell'individuazione del territorio di intervento si terrà conto dei comuni capoluogo di provincia e/o dei comuni le cui amministrazioni sono state sciolte ai sensi della legge 11 luglio 1991, n. 221, e si dovrà nel contempo, tener conto della sussistenza delle seguenti condizioni:

- presenza di strutture pubbliche o di II.PP.A.B. sul territorio interessato, idonee ed utilizzabili per la realizzazione del progetto;

- carenza di servizi e di interventi di sostegno alle famiglie;

- presenza di operatori tecnici comunali o delle II.PP.A.B. del settore dei servizi sociali;

- presenza di forze sociali (associazioni, volontariato, privato sociale) testimonianti sensibilità ed attenzione del territorio ai problemi sociali, da eventualmente coinvolgere come parte attiva del progetto.

Per i progetti speciali direttamente promossi e predisposti dalla Direzione affari sociali, considerata la particolare natura delle iniziative, l'Assessore nomina un direttore del progetto, responsabile dell'organizzazione e della realizzazione dello stesso, ferma restando l'assegnazione delle somme all'ente attuante, mediante apertura di credito a favore del suo legale rappresentante, tenuto alla rendicontazione delle spese nei modi e termini previsti dalla normativa vigente.

In ogni caso spetterà al direttore del progetto determinare gli indirizzi gestionali e vigilare sulla realizzazione dell'iniziativa sociale, con la conseguente attestazione della conformità progettuale sulla documentazione a sostegno dei titoli di spesa.

Il sopradetto direttore del progetto sarà scelto dall'Assessore tra i dirigenti dell'Assessorato regionale degli enti locali.

Capitolo 19001

- Sussidi straordinari ad istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, erette in enti morali: (legge regionale n. 65/53; legge regionale n. 22/86).

Attraverso le somme iscritte in questo capitolo è consentita l'assegnazione di:

- sussidi a copertura di eventuale disavanzo di amministrazione;

- sussidi per il pareggio del bilancio in corso;

- sussidi per acquisto attrezzature e per esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria.

Ad inizio di ogni esercizio finanziario, con provvedimento interno, viene operato il riparto dei fondi.

Per il 1994 il riparto viene effettuato nel modo seguente:

- il 70% dello stanziamento per sussidi a copertura del disavanzo relativo all'esercizio precedente;

- il 10% dello stanziamento per sussidi volti all'assestamento del bilancio in corso;

- il 15% dello stanziamento per sussidi volti all'acquisto di attrezzature indispensabili per l'attività dell'ente e per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria, ivi compresi lavori per abbattimento di barriere architettoniche ed adeguamento di impianti elettrici e tecnologici nei termini di legge;

- il 5% dello stanziamento per far fronte ad esigenze straordinarie delle II.PP.A.B.

La richiesta dell'assegnazione di sussidio per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria delle strutture non può superare l'importo di L. 80.000.000. Essa, oltre che da relazione tecnica illustrativa degli interventi da eseguire, recante la quantificazione della spesa come da computo metrico, dovrà essere accompagnata, altresì, da altra dettagliata relazione in ordine all'indispensabilità del sussidio medesimo firmata sia dal legale rappresentante che dal tecnico di fiducia dell'ente.

Il termine della presentazione delle richieste di assegnazione di sussidio è fissato per il 31 maggio di ogni anno. Le istanze tardive saranno esaminate solo nel caso in cui esista la disponibilità finanziaria, dopo avere evaso totalmente le istanze regolarmente pervenute. La domanda potrà essere integrata entro il 30 giugno di ogni anno.

La concessione del sussidio per acquisto attrezzature e per lavori di manutenzione è da considerarsi a destinazione vincolata.

Capitolo 19002

- Sussidi straordinari in favore di istituzioni private di assistenza e beneficenza, al fine di potenziarne l'attività: (legge regionale n. 65/53).

Per le finalità di legge, i sussidi saranno concessi alle istituzioni che operano per finalità di assistenza e beneficenza in qualsiasi campo dove è richiesta l'umana solidarietà.

Particolare attenzione sarà riservata alle seguenti aree di attività nelle quali operano le istituzioni private di assistenza e beneficenza:

- istituzioni che, per proprio statuto, operano in tutti i campi dove è richiesta l'umana solidarietà, prestando opera volontaria di assistenza nei confronti di chi versa in stato di bisogno;

- istituzioni pro portatori di handicap e drogati;

- istituzioni che espletano servizi assistenziali a favore della fascia minorile e per i minori a rischio in particolare;

- istituzioni pro anziani soli od in difficoltà;

- istituzioni pro ammalati cronici o terminali.

Le richieste di sussidi possono riguardare sia lo svolgimento di attività che l'acquisto di attrezzature o l'esecuzione di lavori di manutenzione degli immobili, ivi compreso l'abbattimento di barriere architettoniche, l'installazione di impianti fissi nonchè tecnologici nei termini di legge.

La richiesta di sussidio per l'acquisto di attrezzature dovrà essere accompagnata da un prospetto analitico dei costi presunti; qualora la richiesta superi l'importo di L. 60.000.000 dovranno essere allegati n. 3 preventivi rilasciati da ditte diverse e vistati dalla Camera di commercio.

La richiesta di sussidio per l'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione non potrà superare l'importo di L. 80.000.000 e dovrà essere corredata da relazione tecnica illustrativa dei lavori da eseguire recante la quantificazione della spesa come da computo metrico.

Per quanto concerne le attrezzature sarà data preferenza alla produzione artigianale siciliana, mentre per quanto riguarda i lavori sarà data preferenza all'abbattimento di barriere architettoniche.

Il termine di presentazione delle istanze decorre dal 1° di ottobre fino al 30 novembre di ogni anno. Le istanze pervenute fuori termine non saranno tenute in considerazione. Il D.A. n. 4269 del 13 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 62 del 24 dicembre 1993, si intende abrogato.

Per il 1994, la presentazione delle istanze è consentita entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Effettuata l'istruttoria di rito da parte del gruppo competente dell'Assessorato, verrà richiesto all'autorità comunale ove l'ente ha sede l'accertamento del possesso dei requisiti di legge. La concessione del sussidio è condizionata alle risultanze favorevoli di detti accertamenti. La mancata risposta da parte dell'autorità comunale, entro 60 giorni dalla richiesta, è da considerare come risultanza favorevole.

Il sussidio sarà determinato dall'Assessore per gli enti locali, sentita la competente commissione consultiva che dovrà esprimere un parere in ordine alle iniziative proposte.

La concessione del sussidio dovrà intendersi a destinazione vincolata.

Entro 60 giorni dalla liquidazione del sussidio, l'ente dovrà produrre a questo Assessorato dettagliata relazione in ordine all'iniziativa svolta, accompagnata da documentazione giustificativa della spesa sostenuta.

L'ente che non avrà compiutamente rendicontato, fatte salve le responsabilità di legge, non sarà ammesso a finanziamenti nei successivi esercizi finanziari.

Le istanze che non trovano copertura finanziaria nell'anno di competenza si considerano respinte con relativa comunicazione all'interessato.

Capitolo 19003

- Sussidi straordinari ad istituti e ad enti aventi la finalità di prestare assistenza ai ciechi e sordomuti indigenti: (legge regionale n. 65/53).

Si applica la procedura prevista per l'erogazione del sussidio agli enti privati di assistenza e beneficenza finanziabili con il capitolo 19002.

Capitolo 19004

- Contributi ad enti di culto per promuovere o favorire le iniziative e finalità religiose, di beneficenza e di istruzione: (legge regionale n. 65/53).

Per le finalità di legge, i contributi saranno concessi, quale partecipazione alla spesa, ad enti di culto che operano per finalità religiose, di beneficenza e di istruzione. Saranno tenute in particolare considerazione:

- le chiese di nuova costruzione sprovviste di arredi;

- le chiese dislocate in quartieri popolari e nei quartieri a rischio, anche a sostegno di attività assistenziali;

- edifici di culto espressamente segnalati dalle autorità religiose preposte.

A principio di esercizio finanziario, con provvedimento interno viene operato un riparto di fondi per provincia in base alla popolazione, previo accantonamento di un fondo pari al 15% dello stanziamento in bilancio per far fronte ad esigenze particolari. L'85% dello stanziamento è destinato al finanziamento parziale di iniziative e di attività: spese per istruzione religiosa, istruzione, restauri conservativi, acquisto di attrezzature, arredi, etc., intimamente legati alle finalità ed ai servizi religiosi, di culto, di beneficenza e istruzione.

L'istanza di contributo per attività deve essere corredata da relazione illustrativa circa le modalità di svolgimento della stessa; negli altri casi l'istanza deve essere corredata da preventivo analitico (qualora la richiesta superi l'importo di L. 60.000.000 sarà accompagnata da n. 3 preventivi resi da ditte diverse e vistati dalla Camera di commercio) e dalla dichiarazione, resa dal legale rappresentante, di assunzione a proprio carico di una parte della spesa, che in ogni caso non potrà essere inferiore al 5%.

La concessione del contributo è condizionata alle risultanze favorevoli di accertamenti disposti attraverso l'autorità competente per territorio in ordine al possesso dei requisiti di legge. La mancata risposta entro 60 giorni dalla richiesta sarà considerata risultanza favorevole.

Il contributo sarà determinato dall'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la competente commissione consultiva che dovrà esprimere un parere in ordine alle iniziative proposte.

La liquidazione del contributo è subordinata all'acquisizione di una relazione dettagliata in ordine alla iniziativa svolta accompagnata da documentazione giustificativa (fattura quietanzata) della spesa sostenuta.

Il termine di presentazione delle richieste di contributo decorre dal 1° ottobre fino al 30 novembre di ogni anno. Il D.A. n. 4269 del 13 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 62 del 24 dicembre 1993, si intende abrogato.

Per il 1994, la presentazione dell'istanza è consentita entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

I ministri di culto particolarmente benemeriti possono presentare istanza di contributo, nei modi e nei termini sopra indicati, per promuovere o favorire le iniziative e finalità religiose, di beneficenza e di istruzione.

Tutte le istanze che non trovano copertura finanziaria nell'anno di competenza si considerano respinte.

Capitolo 19005

- Contributo annuo all'Unione italiana ciechi operante in Sicilia: (legge regionale n. 34/64; legge regionale n. 28/90).

Trattasi di contributo a destinazione vincolata il cui ammontare è determinato con legge.

I1 termine di presentazione della richiesta di contributo è fissato al 31 marzo di ogni anno.

L'istanza deve essere corredata da una relazione dettagliata sui criteri di utilizzazione del contributo e sulle finalità assistenziali da conseguire, con riferimento agli scopi istituzionali dell'ente medesimo, ed accompagnata da documentazione giustificativa della spesa sostenuta.

Capitolo 19006

- Contributo annuo all'I.S.M.I.G. per il suo funzionamento: (legge regionale n. 34/73, art. 2; legge regionale n. 33/91, art. 8).

Trattasi di contributo a destinazione vincolata il cui ammontare è determinato con legge.

Capitolo 19007

- Spesa per la concessione di un assegno mensile non reversibile ai vecchi lavoratori: (legge regionale n. 99/79, art. 1; legge regionale n. 6/86).

Trattasi di gestione di servizio ad esaurimento per sopravvenuta legislazione statale. La corresponsione dell'assegno spettante avviene a maturazione di ogni bimestre.

Capitolo 19008

- Spesa per la concessione di un assegno mensile ai minorati psichici irrecuperabili: (legge regionale n. 99/79, art. 1; legge regionale n. 6/86).

Trattasi di gestione di servizio ad esaurimento per sopravvenuta legislazione statale. La corresponsione dell'assegno spettante avviene a maturazione di ogni bimestre.

Capitolo 19013

- Contributo annuo al Comitato regionale della Sicilia dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, per le proprie finalità istituzionali: (legge regionale n. 72/75; legge regionale n. 33/91, art. 11).

Trattasi di contributo a destinazione vincolata il cui ammontare è determinato con legge.

Il termine di presentazione della richiesta di contributo è fissato al 31 marzo di ogni anno.

L'istanza deve essere corredata da una relazione dettagliata sui criteri di utilizzazione del contributo e sulle finalità assistenziali da conseguire, con riferimento agli scopi istituzionali dell'ente medesimo, ed accompagnata da documentazione giustificativa della spesa sostenuta.

Capitolo 19017

- Interventi straordinari in materia di pubblica beneficenza ed assistenza: (legge regionale n. 1/79, art. 30; legge regionale n. 36/86, art. 22).

Il riparto dei fondi disponibili viene operato per ciascuna provincia dell'Isola in base alla popolazione.

Attesa la loro natura, saranno disposti esclusivamente interventi straordinari in relazione a richieste di soggetti che si trovano in particolare stato di necessità per situazioni non aventi carattere di ordinarietà.

Potranno presentare istanza anche le comunità, le associazioni, le parrocchie, i comitati, che destinano, attraverso progetti, il sussidio richiesto in favore di extracomunitari, soggetti particolarmente a rischio e persone che versano in particolare gravissimo stato di bisogno.

Per l'esame delle domande si procederà secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime, fino ad esaurimento dei fondi. Si prescinderà, tuttavia, dall'ordine cronologico di presentazione, per le istanze, da valutarsi singolarmente, prodotte in relazione a gravi fatti accidentali, od a calamità naturali, od a gravi malattie, o ad esigenze eccezionali di persone che, dal ritardo, subirebbero danni gravi. Non si terrà conto, altresì, dell'ordine cronologico per la valutazione di casi urgenti che fossero segnalati dai sindaci, dai prefetti e dalle massime autorità religiose.

La liquidazione del sussidio resta condizionata alle risultanze favorevoli di accertamenti disposti attraverso la competente prefettura, presso la quale è accreditato il sussidio da erogare, in ordine al possesso dei requisiti di legge.

Le istanze attinenti all'assistenza ordinaria, non ammissibili a finanziamento, saranno trasmesse, per competenza, al comune di residenza del richiedente.

Le istanze che non trovano copertura finanziaria nell'anno di competenza si considerano respinte.

Capitolo 19018

- Interventi per il ricovero di minori, anziani ed inabili al lavoro relativi a provvedimenti già adottati: (legge regionale n. 22/86, art. 69).

Trattasi di gestione di servizio ad esaurimento a seguito della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.

Si procederà alle liquidazioni delle rette di ricovero in favore degli enti interessati secondo l'ordine cronologico di presentazione della contabilità trimestrale.

Capitolo 19025

- Contributi in favore dei comuni singoli o associati per l'organizzazione e la gestione di servizi di assistenza domiciliare agli anziani: (legge regionale n. 87/81, art. 11; legge regionale n. 14/86, art. 15; legge regionale n. 27/90, art. 13).

In applicazione della disposizione all'art. 5 - 3° comma - della legge regionale 7 agosto 1990, n. 27, a principio di esercizio finanziario, a bilancio approvato, viene corrisposto ai comuni che hanno attivato il servizio di assistenza domiciliare agli anziani un contributo pari al 50% della somma complessivamente erogata nell'esercizio finanziario precedente, a titolo di anticipazione sulla contribuzione spettante.

Le ulteriori assegnazioni tengono conto della popolazione anziana utente, dei servizi concretamente avviati e dei bisogni dichiarati dai comuni, sulla base delle richieste che i comuni stessi avranno cura di far pervenire entro il termine fissato al 30 novembre di ogni anno, ai sensi dell'art. 58, comma 3°, della legge regionale n. 30 del 3 novembre 1993.

Per l'anno 1994 le richieste potranno essere inoltrate entro il 31 marzo.

Ove insufficienza di stanziamento in bilancio non dovesse consentire l'accoglimento integrale delle richieste, l'ammontare del contributo sarà proporzionalmente ridotto, con riguardo ai criteri sopra enunciati.

Nell'ambito di eventuali, residue disponibilità è possibile accedere alle erogazioni di ulteriori contributi, dietro formale richiesta da parte dell'ente locale che si trovi almeno in una delle seguenti condizioni:

- comune dissestato, riconosciuto tale sulla base della normativa nazionale vigente in materia;

- comune a rischio a seguito di particolari fenomeni mafiosi;

- comune che necessita di espletare l'indagine conoscitiva sulla popolazione anziana;

- comune che intende procedere alla qualificazione ed aggiornamento del personale addetto al servizio;

- comuni che, per particolari motivi, non abbiano potuto avanzare istanza di contributo entro il termine sopra indicato.

Capitolo 19027

- Contributi in favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per fronteggiare gli oneri derivanti dall'applicazione dei contratti nazionali: (legge regionale n. 71/82, art. 1; legge regionale n. 22/86, art. 66).

L'intervento è destinato in favore del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che non abbiano raggiunto il pareggio economico nell'anno precedente e svolgano attività, nel rispetto dei fini statutari, e per quelle che, sebbene non in grado di operare a causa di situazioni oggettive esterne, offrano tuttavia concrete garanzie per la ripresa delle attività delle stesse, anche attraverso riconversione delle strutture.

L'entità dell'intervento non potrà in ogni caso superare l'importo del contributo richiesto o il reale costo complessivo scaturente dall'applicazione dei contratti nazionali di lavoro.

L'istanza documentata, per la presentazione delle richieste, dovrà essere conforme alle direttive che verranno emanate ad inizio di ciascun esercizio finanziario.

L'istanza dovrà pervenire entro il 31 maggio di ciascun anno.

Ad inizio dell'esercizio finanziario potrà essere erogato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sulla scorta di elementi probatori acquisiti l'anno precedente, un acconto sul contributo, la cui consistenza, nelle more del ricevimento della documentazione necessaria, sarà determinata sulla effettiva disponibilità di bilancio, per l'esercizio finanziario di riferimento, e secondo i criteri fissati per il suddetto capitolo.

Capitolo 19031

- Contributi in favore di comuni singoli od associati per l'organizzazione e l'attuazione di soggiorni climatici, nonchè per attività ricreative, culturali e del tempo libero in favore degli anziani: (legge regionale n. 14/86, art. 4; legge regionale n. 27/90, art. 13).

La misura del contributo viene determinata con riguardo ad un rapporto mediamente presuntivo tra popolazione residente ed anziani (utenza potenziale circa il 20%).

I comuni faranno pervenire le richieste di contributo entro il termine fissato al 30 novembre di ogni anno, ai sensi dell'art. 58, comma 3°, della legge regionale n. 30 del 3 novembre 1993.

Per l'anno 1994 le richieste potranno essere inoltrate entro il 31 marzo.

I soggiorni o le gite avranno una durata massima di giorni 15. La contribuzione giornaliera tiene conto dell'elemento costo vitto - alloggio e del costo per trasporto ed operatori. Ad essa si applicano le variazioni secondo i dati di aggiornamento ISTAT.

Capitolo 19032

- Contributi in favore di comuni singoli od associati per l'attuazione di iniziative miranti all'integrazione lavorativa degli anziani nei servizi aperti, residenziali e del tempo libero, nonchè nei restanti servizi di interesse comunale: (legge regionale n. 14/86, artt. 9, 15; legge regionale n. 27/90, art. 13).

La disponibilità del finanziamento viene ripartita in favore dei comuni dell'Isola richiedenti, tenendo conto della popolazione residente ed applicando un parametro per abitante, fissato annualmente.

I comuni faranno pervenire le loro richieste entro il termine fissato al 30 novembre di ogni anno, ai sensi dell'art. 58 della legge regionale n. 30 del 3 novembre 1993.

Per l'anno 1994 le richieste potranno essere inoltrate entro il 31 marzo.

Capitolo 19037

- Contributo annuo agli istituti per ciechi "Florio e Salamone" di Palermo e "Ardizzone Gioeni" di Catania per la gestione di scuole per cani - guida da assegnare gratuitamente ai non vedenti: (legge regionale n. 68/81; legge regionale n. 16/86, art. 18).

Lo stanziamento in bilancio verrà ripartito tra i due istituti aventi diritto alla contribuzione.

Per l'erogazione del contributo e la determinazione del suo ammontare, si terrà conto del numero di cani - guida che, annualmente addestrati nelle speciali scuole, siano stati effettivamente assegnati.

Capitolo 19039

- Fondo da ripartire tra i comuni per la gestione dei servizi socio-assistenziali: (legge regionale n. 22/86; legge regionale n. 33/88, artt. 1 e 2; legge regionale n. 21/91, art. 8).

La ripartizione del fondo avviene sulla base della popolazione residente, moltiplicata per un coefficiente fissato annualmente in relazione alla disponibilità del capitolo di bilancio e nel rispetto delle prescrizioni e delle modalità indicate all'art. 45 della legge regionale n. 22/86.

Il fondo assegnato a ciascun comune viene erogato quanto al 50% nel corso del primo semestre. La corresponsione della rimanente quota a saldo, da effettuarsi nel secondo semestre, è subordinata alla presentazione da parte dei comuni dell'atto deliberativo esecutivo di approvazione del programma degli interventi e dei servizi socio - assistenziali per l'esercizio finanziario di competenza, nonchè di una dettagliata relazione circa l'utilizzo della somma assegnata allo stesso titolo nell'anno precedente.

Capitolo 19040

- Somme da erogare ai comuni per l'esercizio delle funzioni trasferite dal D.P.Rep. 13 maggio 1985, numero 245 (Interventi dello Stato): (D.P.Rep. n. 245/ 85; legge regionale n. 22/86, art. 16; legge regionale n. 33/88, art. 6).

Al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni, già di competenza di enti specifici, confermando i criteri e le metodologie in uso presso le strutture periferiche di tali enti, come disposto con il D.A. n. 76 dell'11 marzo 1987, art. 4, vengono determinati con decreto annualmente i parametri relativi all'adeguamento delle prestazioni ex E.N.A.O.L.I. ed ex O.N.I.G., e ogni biennio i parametri relativi all'ex A.N.M.I.L., con conseguente notifica dei provvedimenti a tutti i comuni dell'Isola. L'adozione di detti decreti avviene non appena si è a conoscenza ufficiale degli elementi determinanti, quali: indice ISTAT di svalutazione monetaria, tasso di inflazione, perequazione automatica pensioni I.N.P.S., rivalutazione rendite infortuni sul lavoro.

Ad avvenuta emanazione del decreto di determinazione dei parametri (ex E.N.A.O.L.I.), i comuni devono far pervenire le loro istanze entro i 60 giorni successivi.

L'effettiva erogazione delle somme ai comuni avviene con formale decreto, su richiesta dei comuni stessi, corredata dagli atti deliberativi riferiti ai consuntivi dell'anno precedente.

La richiesta del fabbisogno economico deve tenere conto dei parametri sopra detti, dell'utenza effettiva e dei nuovi casi eventualmente censiti dai comuni nelle diverse tipologie di utenza (orfani, invalidi).

Capitolo 19041

- Contributi a favore dei comuni per l'acquisto di abbonamenti valevoli sulla rete urbana ed extraurbana da concedere agli anziani, ai cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto, ai mutilati ed invalidi di guerra e civili di guerra: (legge regionale n. 14/86, art. 5; legge regionale n. 27/90, art. 6).

La disponibilità dello stanziamento viene ripartita fra i comuni non serviti dalla Azienda siciliana trasporti, sulla base di elementi forniti dalla direzione compartimentale della Motorizzazione civile e dei trasporti, in concessione, secondo il criterio della popolazione residente, dedotto dai dati ISTAT disponibili assegnando il contributo in misura doppia ai comuni totalmente privi di servizi di trasporto.

Per le spese in conto capitale a carico della stessa rubrica di bilancio, iscritte ai capitoli:

- 58801 - Spese per la concessione di finanziamenti ai comuni singoli od associati per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di edifici destinati o da destinare ai servizi residenziali per anziani, nonchè ad istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per la costruzione di nuovi edifici o per la ristrutturazione di edifici propri da destinare ai medesimi fini: (legge regionale n. 87/81, articolo 10; legge regionale n. 27/90, art. 13).

- 58802 - Spese per la concessione di finanziamenti ai comuni singoli od associati per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di edifici per l'istituzione di servizi aperti, fra cui i centri diurni di assistenza, ed alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per la costruzione di nuovi edifici o per la ristrutturazione di edifici propri da destinare ai medesimi fini: (legge regionale n. 87/81, art. 10; legge regionale n. 27/90, art. 13).

- 58851 - Spese per la concessione di finanziamenti ai comuni singoli od associati per l'acquisto di attrezzature ed arredamenti per la dotazione di centri diurni di assistenza e di servizi residenziali per anziani: (legge regionale n. 14/86, art. 15; legge regionale n. 33/88; legge regionale n. 27/90, art. 13).

- 58852 - Spese per la concessione di finanziamenti alle II.PP.A.B. per acquisto attrezzature ed arredi per servizi residenziali e aperti per anziani.

- 58901 - Contributi in favore di enti assistenziali, cooperative costituite per almeno due terzi di soci anziani, per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione di servizi residenziali per anziani: (legge regionale n. 87/81, art. 13; legge regionale n. 14/86, art. 2; legge regionale n. 27/90, art. 13).

- 58902 - Contributi ai comuni, singoli od associati, per la realizzazione, anche mediante l'utilizzazione o l'acquisto di strutture già esistenti, di comunità alloggio e case famiglia per i soggetti portatori di handicap: (legge regionale n. 68/81; legge regionale n. 16/86, articoli 6 e 18).

- 58904 - Fondo da ripartire tra i comuni per investimenti nei settori socio - assistenziali: (legge regionale n. 22/86; legge regionale n. 33/88).

- 58905 - Contributi agli enti assistenziali non aventi fini di lucro che presentino programmi di adeguamento agli standard regionale: (legge regionale n. 22/86, art. 19; legge regionale n. 33/88, art. 4).

I criteri per la gestione e l'utilizzazione dei relativi fondi saranno fissati dall'Assessore con separato provvedimento, trattandosi di materie rientranti tra gli atti di programmazione previsti dall'art. 14, legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

Art. 2

Per le spese relative a realizzazione di piani di programmazione aventi carattere di generalità viene operato un riparto di fondi per provincia in relazione alla popolazione residente, quale risulta da dati ufficiali.

Per la realizzazione di programmi aventi carattere di specialità saranno, se necessario, assunte singole determinazioni.

Art. 3

L'erogazione di finanziamenti per l'attuazione di programmi straordinari di cui all'art. 47 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, per la realizzazione di progetti speciali, nonchè per iniziative di studio e di ricerca nel settore socio - assistenziale, resta subordinata alle valutazioni dell'Amministrazione sulla validità dei programmi e sull'idoneità degli enti chiamati a realizzarli.

Art. 4

Il termine massimo da impiegare per l'istruttoria è commisurato a dodici mesi per i contributi ed i finanziamenti richiesti da enti locali, enti istituzionali ed enti privati, ed a sei mesi per le richieste di sussidio straordinario presentate da privati.

Nei termini sopra specificati non sono computati i giorni impiegati per l'acquisizione dei documenti mancanti quando i richiedenti non provvedono entro il termine assegnato dall'ufficio.

L'inadempienza può comportare l'archiviazione dell'istanza, ove il ritardo superi trenta giorni.

Art. 5

I dirigenti coordinatori dei gruppi di lavoro competenti alla gestione degli individuati capitoli di spesa sono responsabili dell'osservanza delle modalità e dei criteri menzionati nel presente decreto, ed avranno, altresì, cura di vigilare a che da parte del personale assegnato al gruppo di lavoro venga prestata, nella trattazione delle singole pratiche, puntuale ed adeguata opera che assicuri uniformità di adempimento nelle varie fasi istruttorie che precedono l'adozione dei singoli provvedimenti finali.

Art. 6

Disposizioni per la disciplina di ciascuno dei provvedimenti amministrativi che si concludano con un provvedimento finale di competenza dell'Assessorato degli enti locali - Direzione affari sociali -, nonchè per la determinazione delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, saranno emanate con separato decreto.

Art. 7

Ogni diversa precedente disposizione in contrasto con quelle dettate col presente decreto è da intendersi espressamente abrogata.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Palermo, 22 febbraio 1994.

ORDILE