
DECRETO LEGISLATIVO 20 ottobre 1998, n. 388
G.U.R.I. 9 novembre 1998, n. 262
Attuazione della direttiva 95/29/CE in materia di protezione degli animali durante il trasporto.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
Vista la direttiva 95/29/CE del Consiglio del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 1998;
Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il presente decreto non si applica:
a) ai trasporti privi di qualsiasi carattere commerciale e ad ogni singolo animale accompagnato da una persona fisica che ne ha la responsabilità durante il trasporto;
b) ai trasporti di animali domestici da compagnia che accompagnano il loro padrone nel corso di un viaggio privato;
c) fatte salve le disposizioni nazionali applicabili in materia, ai trasporti di animali effettuati:
1) su una distanza massima di 50 chilometri a partire dall'inizio del trasporto degli animali fino al luogo di destinazione;
2) dagli allevatori con veicoli agricoli o mezzi di trasporto di loro proprietà nel caso in cui le circostanze geografiche impongano una transumanza stagionale senza scopo lucrativo per alcuni tipi di animali.";
b) all'articolo 2, il comma 2 è così modificato:
1) alla lettera e) le parole: "stabulati per almeno dieci ore" sono sostituite dalle seguenti: "stabulati per ventiquattro ore";
2) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: "h) "periodo di riposo": un periodo continuo nel corso del viaggio, durante il quale gli animali non sono spostati con un mezzo di trasporto;
i) "trasportatore": qualsiasi persona fisica o giuridica che, per fini commerciali e a scopo di lucro trasporta animali per conto proprio o per conto terzi nonchè chi mette a tal fine un mezzo di trasporto a disposizione di terzi.";
c) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
"a-bis) lo spazio, inteso come densità di carico, per gli animali sia almeno conforme ai dati fissati nel capitolo VI dell'allegato in ordine agli animali e ai mezzi di trasporto menzionati in tale capitolo; le durate del trasporto e del periodo di riposo nonchè gli intervalli di alimentazione e abbeveraggio per taluni tipi di animali siano conformi alle norme stabilite nel capitolo VII dell'allegato, in relazione agli animali menzionati in tale capitolo, fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) 3820/85";
d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. Ogni trasportatore deve:
a) essere iscritto in apposito registro presso l'azienda sanitaria locale territorialmente competente in ragione della sua residenza o sede legale; nel registro sono annotati tutti gli elementi atti a consentire la sua rapida individuazione da parte dell'autorità di controllo per il caso di inosservanza alle prescrizioni di cui al presente decreto;
b) essere in possesso:
1) se stabilito nel territorio nazionale, di una autorizzazione valida per tutti i trasporti di animali vertebrati effettuati su uno dei territori elencati nell'allegato I al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, rilasciata dalla azienda sanitaria locale di cui alla lettera a). Il suddetto trasportatore deve avvalersi, in caso di affidamento del trasporto di animali vivi ad altri, di soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 2;
2) se stabilito in un Paese terzo, di un'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente di uno Stato membro, previa sottoscrizione di impegno a rispettare le prescrizioni della normativa veterinaria comunitaria. In tale impegno deve essere precisato, in particolare, che il trasportatore ha adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni del presente decreto fino al luogo di destinazione, che, ove si trovi in Paesi terzi, è quello definito dalla relativa legislazione comunitaria e deve essere altresì precisato che la persona alla quale viene affidato il trasporto sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2;
c) non trasportare, nè fare trasportare, animali in condizioni tali da poterli esporre a lesioni o a sofferenze inutili;
d) utilizzare mezzi di trasporto tali da garantire il rispetto delle prescrizioni comunitarie, in particolare delle prescrizioni previste dall'allegato, in materia di benessere durante il trasporto.
2. La persona alla quale viene affidato il trasporto, fatto salvo quanto previsto dal capitolo I, sezione A, punto 6, lettera b), dell'allegato, deve possedere una formazione specifica acquisita presso l'impresa o presso un organismo di formazione o avere un'esperienza pratica equivalente per procedere alla manipolazione e al trasporto di animali vertebrati nonchè per prestare, se necessario, l'assistenza appropriata agli animali trasportati, comunque attestata dall'azienda sanitaria locale che ha concesso l'autorizzazione al trasportatore.
3. In caso di trasporto, il trasportatore deve:
a) stabilire, per gli animali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), destinati agli scambi o all'esportazione, nel caso in cui la durata del viaggio sia superiore a otto ore, un ruolino di marcia conforme al modello di cui al capitolo VIII dell'allegato, che deve accompagnare il certificato sanitario durante il viaggio e nel quale siano precisati i punti di sosta e di eventuale trasferimento; un solo ruolino di marcia deve essere compilato per coprire tutta la durata del viaggio;
b) presentare il ruolino di marcia di cui alla lettera a) al veterinario ufficiale competente per la redazione del certificato sanitario; il numero o i numeri dei certificati devono essere indicati nel ruolino di marcia su cui è apposta la stampigliatura e la firma del veterinario ufficiale del luogo di partenza; questi notifica l'esistenza del ruolino di marcia mediante il sistema ANIMO;
c) accertarsi che:
1) l'originale del ruolino di marcia di cui alla lettera a) sia:
a) compilato e completato, nel momento opportuno, solo dalle persone a ciò legittimate;
b) unito al certificato sanitario che accompagna il trasporto durante tutta la durata del viaggio;
2) il personale incaricato del trasporto:
a) menzioni sul ruolino di marcia l'ora e il luogo in cui gli animali sono stati alimentati e abbeverati durante il trasporto;
b) faccia vistare, dal veterinario del posto di ispezione frontaliera o del punto di uscita designato da uno Stato membro, il ruolino di marcia, in caso di esportazione e quando il periodo di trasporto nel territorio comunitario è superiore a otto ore; il veterinario appone il visto previo controllo della stampigliatura e della firma e dopo aver controllato gli animali stabilendo che possono continuare il viaggio. Le spese sostenute per il controllo veterinario sono a carico dell'operatore che effettua l'esportazione secondo tariffe stabilite dall'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407;
c) invii, al rientro, il ruolino di marcia all'autorità competente del luogo di origine del trasporto degli animali;
d) conservare una copia del ruolino di marcia per un periodo di almeno due anni, da presentare, su richiesta, all'autorità competente per eventuali verifiche;
e) fornire, a seconda delle specie di animali trasportate e quando la distanza implichi il rispetto delle disposizioni di cui al punto 4 del capitolo VII dell'allegato, la prova che sono state prese le misure per soddisfare le necessità di abbeverare e di alimentare gli animali trasportati durante il viaggio anche in caso di modifica del ruolino di marcia o di interruzione del viaggio per motivi indipendenti dalla sua volontà;
f) accertarsi che gli animali siano avviati senza indugio al loro luogo di destinazione;
g) accertarsi, fatta salva l'osservanza delle disposizioni di cui al capitolo III dell'allegato, che gli animali di specie non previste dal capitolo VII dell'allegato siano abbeverati ed alimentati in modo adeguato ad opportuni intervalli durante il trasporto.
4. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera c), punto 2), si applicano anche nel caso di esportazioni effettuate mediante trasporto marittimo e quando la durata del viaggio supera le otto ore.
5. Le autorità competenti di cui all'articolo 3, comma 1, provvedono affinchè:
a) i punti di sosta stabiliti dal trasportatore ai sensi del comma 3, lettera a), soddisfino i criteri comunitari fissati con regolamento (CE) 1255/97 e siano sottoposti a periodici controlli;
b) gli animali pervenuti presso i punti di sosta siano controllati e ritenuti idonei a proseguire il viaggio.
6. Le spese relative all'osservanza dei requisiti in materia di alimentazione, abbeveraggio e riposo degli animali sono a carico del trasportatore.";
e) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. Le autorità competenti di cui all'articolo 3, comma 1, verificano, nel rispetto dei princìpi e delle norme di controllo di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 e successive modifiche, l'osservanza delle prescrizioni di cui al presente decreto, senza discriminazioni, controllando:
a) i mezzi di trasporto e gli animali durante il trasporto stradale;
b) i mezzi di trasporto e gli animali al momento del loro arrivo ai luoghi di destinazione;
c) i mezzi di trasporto e gli animali nei mercati, nei luoghi di partenza nonchè nei punti di sosta e di trasferimento;
d) le indicazioni riportate nei documenti d'accompagnamento.
2. I controlli di cui al comma 1 devono essere effettuati su un campione rappresentativo di animali trasportati sul territorio nazionale nel corso di ciascun anno e possono essere contestuali a quelli effettuati per altri scopi.
3. Le autorità di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della sanità, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione che riporta il numero di controlli effettuati nel corso dell'anno precedente, in relazione a ciascuna delle tipologie di controllo previste al comma 1, compresi gli elementi relativi alle infrazioni constatate e le azioni ad esse conseguenti; il Ministero della sanità trasmette alla Commissione europea una relazione redatta sulla base di tali dati.
4. Fermi restando i controlli di cui al comma 1, le autorità di cui al comma 1 possono effettuare, durante il trasporto degli animali, ulteriori controlli sugli animali qualora dispongano di informazioni che consentano di presumere un'infrazione.";
f) all'articolo 9, comma 3, dopo la parola: "nonchè" sono inserite le seguenti: ", mediante il sistema ANIMO, e secondo modalità, incluse quelle finanziarie, da determinarsi in sede comunitaria.";
g) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
"Art. 10. - 1. Le autorità competenti assicurano l'assistenza necessaria e ogni collaborazione agli esperti veterinari incaricati dalla Commissione europea di effettuare controlli sul posto al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente decreto.";
h) l'articolo 11:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L'importazione, il transito e il trasporto attraverso il territorio comunitario di animali vivi in provenienza da Paesi terzi, ai sensi del presente decreto, sono autorizzati soltanto se il trasportatore:
a) s'impegna per iscritto a rispettare le prescrizioni del presente decreto, in particolare quelle di cui all'articolo 5, ed ha adottato le disposizioni necessarie per conformarvisi;
b) presenta il ruolino di cui all'articolo 5.";
2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Il veterinario ufficiale del posto di ispezione frontaliera, all'atto del controllo del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, deve verificare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali; ove accerti l'inosservanza delle prescrizioni concernenti l'abbeveraggio e l'alimentazione degli animali, adotta, a spese dell'interessato, le misure previste all'articolo 9.
2-ter. Il certificato o i documenti previsti all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, sono completati secondo le modalità stabilite in sede comunitaria; in attesa della adozione delle relative modalità, si applicano le norme nazionali in materia, nel rispetto delle disposizioni generali del Trattato.";
i) all'articolo 14, comma 1, le parole: "chi viola" sono sostituite dalle seguenti: "il trasportatore che viola";
l) dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:
"Art. 14-bis. - 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 14, l'azienda sanitaria locale competente sospende l'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), in caso di infrazioni ripetute al presente decreto o la ritira, in caso di infrazioni che comportino una grave sofferenza per gli animali.
2. Qualora le autorità competenti di cui all'articolo 3, comma 1, constatino il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente decreto, informano l'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione; quest'ultima adotta tutte le misure opportune e, segnatamente, quelle previste al comma 1, comunicando all'autorità competente che ha rilevato l'infrazione e alla Commissione europea la decisione adottata e le relative motivazioni.
3. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, in materia di reciproca assistenza.
4. In caso di constatazione di infrazioni gravi o ripetute, all'esito negativo della procedura di cui al comma 3, il Ministero della sanità, sentita la Commissione europea, può vietare temporaneamente al trasportatore che ha commesso tali infrazioni di trasportare animali sul territorio nazionale.
5. Le autorità che procedono all'accertamento di infrazioni al presente decreto, trasmettono all'azienda sanitaria locale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), tutti gli elementi ad esse relativi ai fini dell'applicazione del comma 1.";
m) all'allegato sono apportate le modificazioni indicate nell'allegato I.
1. I rinvii a provvedimenti attuativi di direttive comunitarie contenuti negli articoli da 1 al 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, si intendono riferiti ai provvedimenti elencati qui di seguito a fianco delle direttive corrispondenti:
a) direttiva 89/608/CEE, decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27;
b) direttiva 91/496/CEE, decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;
c) direttiva 89/662/CEE, decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;
d) direttiva 90/425/CEE, decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;
e) direttiva 90/675/CEE, decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;
f) direttiva 91/628/CEE, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 ottobre 1998
SCALFARO
PRODI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
BINDI, Ministro della
sanità
DINI, Ministro degli affari
esteri
FLICK, Ministro di grazia e
giustizia
CIAMPI, Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
ALLEGATO I
(articolo 1, comma 1, lettera m)
1) Al capitolo I, parte A, punto 2, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"All'interno dello scompartimento degli animali e di ciascuno dei suoi livelli occorre prevedere uno spazio libero sufficiente per garantire un'aerazione adeguata al di sopra degli animali quando si trovano naturalmente in posizione eretta e che non ostacoli i loro movimenti naturali.";
2) Al capitolo I, parte A, punto 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) durante il trasporto, gli animali devono essere abbeverati e ricevere un'alimentazione adeguata agli intervalli di cui al capitolo VII.";
3) Dopo il capitolo V sono aggiunti i seguenti:
CAPITOLO VII
48. INTERVALLI PER L'ABBEVERAGGIO E L'ALIMENTAZIONE E PERIODI DI VIAGGIO E DI RIPOSO
1. Le condizioni definite nel presente capitolo si applicano al trasporto delle specie animali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), ad eccezione del trasporto aereo le cui condizioni figurano al capitolo I, lettera E, punti da 27 a 29.
2. La durata di viaggio degli animali delle specie di cui al punto 1 non deve essere superiore a 8 ore.
3. La durata massima del viaggio di cui al punto 2 può essere prolungata se per il veicolo di trasporto ricorrono le seguenti condizioni supplementari:
- strame sufficiente sul pavimento del veicolo;
- il veicolo di trasporto dispone di una quantità di foraggio adeguata in funzione delle specie di animali trasportate e della durata del viaggio;
- accesso diretto agli animali;
- possibilità di un'adeguata aerazione adattabile in base alla temperatura (interna ed esterna);
- pannelli mobili per creare compartimenti separati;
- presenza, sul veicolo, di un dispositivo che consenta l'erogazione di acqua durante le soste;
- in caso di veicoli per il trasporto dei suini, acqua sufficiente per l'abbeveraggio degli animali durante il viaggio.
4. Ove si utilizzi un veicolo per il trasporto stradale che soddisfi le condizioni enumerate al punto 3, gli intervalli per l'abbeveraggio e l'alimentazione e le durate di viaggio e di riposo sono i seguenti:
a) Vitelli, agnelli, capretti e puledri non svezzati che ricevono un'alimentazione lattea nonché i maialini non svezzati devono beneficiare, dopo nove ore di viaggio, di un riposo di almeno un'ora durante il quale sono abbeverati. Dopo questo periodo di riposo, possono riprendere il viaggio per altre nove ore.
b) I suini possono essere trasportati per una durata massima di ventiquattro ore. Durante il viaggio gli animali devono poter accedere sempre all'acqua.
c) I solipedi domestici (esclusi gli equini registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE) (1) , possono essere trasportati per una durata massima di ventiquattro ore. Durante il viaggio, gli animali devono essere abbeverati e, se necessario, alimentati ogni otto ore.
d) Tutti gli altri animali delle specie di cui al punto 1 devono beneficiare, dopo quattordici ore di viaggio, di un sufficiente riposo di almeno un'ora durante il quale sono abbeverati e, se necessario, alimentati, Dopo questo periodo di riposo possono riprendere il viaggio per altre quattordici ore.
5. Dopo il periodo di viaggio stabilito, gli animali devono essere scaricati, alimentati e abbeverati e beneficiare di un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore.
6. Gli animali non devono essere trasportati per ferrovia qualora la durata massima del viaggio supera quella di cui al punto 2. Tuttavia, le durate di viaggio previste al punto 4 si applicano se sono rispettate le condizioni di cui ai punti 3 e 4, ad eccezione dei periodi di risposo.
7. a) Gli animali non devono essere trasportati per via marittima se la durata del viaggio supera quella di cui al punto 2, salvo che le condizioni di cui ai punti 3 e 4, ad eccezione di quelle relative alle durate dei viaggi e ai periodi di riposo, siano rispettate.
b) In caso di trasporto marittimo che collega regolarmente due diverse località della Comunità, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, questi ultimi devono beneficiare di un periodo di riposo di dodici ore dopo lo scarico nel porto di destinazione o nelle immediate vicinanze, salvo che il periodo di viaggio marittimo faccia parte del piano generale di cui ai punti 2, 3 e 4.
8. Nell'interesse degli animali in questione, i periodi di viaggio di cui ai punti 3, 4 e 7, lettera b) possono essere prolungati di due ore tenendo conto in particolare della vicinanza del luogo di destinazione.
9. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 3 a 8, gli Stati membri sono autorizzati a prevedere un periodo di trasporto massimo di 8 ore non rinnovabile per i trasporti di animali destinati al macello effettuati esclusivamente da punto di partenza a un punto di destinazione situati sul loro proprio territorio.
GU n. L 224 del 18. 8. 1990.