Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1998, n. 374

G.U.R.I. 30 ottobre 1998, n. 254

Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'ISPE e dell'ISCO in un unico istituto denominato Istituto di studi e analisi economica (ISAE), a norma dell'articolo 7, comma 6, della legge 3 aprile 1997, n. 94.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, e, in particolare, il comma 6 dell'articolo 7, il quale prevede che con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sia disposta la fusione in un unico istituto, denominato Istituto di studi e analisi economica (ISAE), dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e dell'Istituto di studi per la congiuntura (ISCO), che sono contestualmente soppressi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1958, n. 818;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 616, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 4 maggio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1998;

Viste le osservazioni formulate dalla Corte dei conti con foglio di rilievo n. 13 del 13 agosto 1998 e ritenuto di dover modificare il testo del regolamento in adesione ai predetti rilievi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in ordine al testo come sopra riformulato, adottata nella riunione del 18 settembre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Istituzione dell'ISAE

1. In attuazione dell'articolo 7, comma 6, della legge 3 aprile 1997, n. 94, è istituito l'Istituto di studi e analisi economica (ISAE), di seguito denominato anche Istituto, nel quale confluiscono il personale, le risorse finanziarie e strumentali e i rapporti attivi e passivi dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e dell'Istituto di studi per la congiuntura (ISCO), che sono contestualmente soppressi.

2. L'ISAE, con unica sede in Roma, è un ente pubblico di ricerca e sperimentazione, inserito nell'omonimo comparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile. E' retto dal presente regolamento, nonché da uno statuto deliberato ed emanato ai sensi dell'articolo 11.

3. L'ISAE è sottoposto alla vigilanza e all'alta direzione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di seguito indicato anche come Ministro vigilante, il quale impartisce le direttive generali alle quali l'Istituto si attiene nel perseguimento dei compiti istituzionali, ferma restando l'indipendenza nella scelta dei metodi e nella valutazione dei risultati.

4. L'ISAE è inserito nel sistema nazionale della ricerca di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

Art. 2

Compiti istituzionali

1. L'ISAE, nel rispetto degli obiettivi generali della programmazione nazionale in materia di ricerca scientifica, svolge attività di previsione e di analisi di breve, medio e lungo periodo e di studio di macro e microeconomia della finanza pubblica e di politiche di sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale, effettuando, in particolare, ricerche relative alla congiuntura economica ed alle dinamiche tendenziali e programmatiche di medio e lungo periodo dell'economia, nel contesto nazionale e internazionale, con il fine precipuo dell'utilità per le decisioni di politica economica e sociale del Governo, del Parlamento e delle pubbliche amministrazioni.

2. L'Istituto svolge, su richiesta dei competenti dipartimenti, attività di supporto e di consulenza tecnico-scientifica per il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché per il Comitato interministeriale della programmazione economica (CIPE) e la Cabina di regia nazionale, su richiesta dei predetti organismi, ferma restando la responsabilità istituzionale degli organi dell'Amministrazione nell'esercizio delle funzioni di propria competenza. L'ISAE svolge inoltre, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attività di collaborazione nelle analisi dei problemi di economia e di finanza pubblica, anche ai fini della predisposizione dei provvedimenti del Governo in materia di politica economica.

3. Nell'ambito delle proprie competenze l'ISAE può svolgere gli incarichi che gli vengono conferiti dal Parlamento, nonché, mediante convenzione, da pubbliche amministrazioni, da enti e da organizzazioni pubbliche, private o internazionali.

4. Per lo svolgimento delle sue attività l'ISAE ha l'accesso, mediante specifici protocolli d'intesa, al sistema informativo di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e, nel rispetto del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ai dati del SISTAN e di altre pubbliche amministrazioni, le quali sono tenute a fornire, ai sensi delle vigenti disposizioni, gli ulteriori elementi e le informazioni in loro possesso richiesti dall'Istituto ai fini dell'esercizio dei propri compiti.

Art. 3

Fonti di finanziamento

1. Al conseguimento dei fini istituzionali l'Istituto provvede:

a) con il contributo annuo dello Stato, determinato con la legge finanziaria;

b) con i contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonché di organizzazioni internazionali;

c) con i redditi di beni costituenti il proprio patrimonio;

d) con i proventi derivanti dalle attività di promozione, consulenza e collaborazione con soggetti pubblici e privati, ivi comprese le risorse finanziarie aggiuntive eventualmente derivanti dall'inserimento in programmi di ricerca nazionali e internazionali ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché dalla diffusione delle proprie pubblicazioni.

Art. 4

Organi dell'Istituto

1. Gli organi dell'Istituto, nominati ai sensi degli articoli 5, 6 e 8, sono:

a) il presidente;

b) il comitato amministrativo;

c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente e i componenti degli organi collegiali dell'Istituto durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Al presidente e ai componenti degli organi collegiali previsti dal presente regolamento spettano le indennità di carica da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

Art. 5

Il presidente

1. Il presidente, scelto tra persone di alta qualificazione scientifica nelle materie di competenza dell'Istituto, è nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

2. Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'ente;

b) predispone ed aggiorna il programma di ricerca dell'Istituto, prioritariamente in base alle direttive del Ministro vigilante, e ne dispone l'esecuzione;

c) assicura l'unità di indirizzo delle attività dell'ente;

d) convoca e presiede il comitato amministrativo di cui all'articolo 6 e provvede nelle materie e per gli atti delegati dal comitato stesso, ovvero nei casi d'urgente necessità, salva ratifica da parte dello stesso organo nella prima riunione successiva;

e) esercita ogni competenza non attribuita espressamente ad altri organi dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto.

Art. 6

Il comitato amministrativo

1. Il comitato amministrativo è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, da otto membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle riunioni dell'organo partecipa il direttore generale.

2. Il comitato svolge funzioni di indirizzo e di programmazione delle attività dell'Istituto e di monitoraggio e verifica sulla loro esecuzione, assicurando prioritariamente l'attuazione degli indirizzi delle direttive generali del Ministro vigilante. In particolare:

a) delibera lo statuto e le relative modifiche con la maggioranza assoluta dei suoi componenti;

b) verifica la compatibilità finanziaria dei programmi di attività;

c) delibera i bilanci preventivi e i conti consuntivi;

d) delibera la pianta organica, il regolamento di amministrazione e contabilità e gli atti organizzativi e regolamentari generali;

e) nomina il direttore generale, su proposta del presidente.

Art. 7

Controllo e vigilanza

1. La gestione finanziaria dell'Istituto è sottoposta al controllo della Corte dei conti secondo la normativa vigente.

2. Le deliberazioni concernenti i regolamenti, il bilancio consuntivo e la determinazione degli organici sono sottoposte all'approvazione del Ministro vigilante. Allo stesso Ministro sono altresì comunicati, ai fini dell'attività di vigilanza, le deliberazioni e gli atti individuati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Le deliberazioni soggette ad approvazione divengono esecutive dopo trenta giorni dalla data di ricezione delle stesse da parte del Ministero vigilante. Per le deliberazioni riguardanti la determinazione degli organici il termine di approvazione è di sessanta giorni; le deliberazioni stesse sono approvate di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Gli eventuali rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente del collegio dei revisori dei conti.

3. Il presidente trasmette al Ministro vigilante una relazione annuale sui risultati dell'attività dell'Istituto.

Art. 8

Il collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro vigilante ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e di due membri supplenti. I componenti, se dipendenti pubblici, debbono avere qualifica non inferiore a dirigente.

2. Il collegio svolge le attività relative al controllo della gestione finanziaria, secondo le modalità e la disciplina stabiliti per gli enti pubblici.

Art. 9

Il consiglio scientifico

1. Il consiglio scientifico è composto da sette membri, anche stranieri, scelti tra esperti di alta qualificazione anche operanti in pubbliche amministrazioni o in istituzioni private. Il consiglio formula suggerimenti e proposte per la predisposizione del programma di ricerca e per il migliore svolgimento delle relative funzioni. Il consiglio scientifico concorda con il "Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca" di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, strumenti e modalità per la valutazione dell'attività scientifica dell'ente.

2. Il consiglio scientifico è nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il presidente dell'Istituto.

Art. 10

Il direttore generale

1. Il direttore generale è assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, ed è scelto tra persone in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali. Se scelto tra i dipendenti dell'Istituto è collocato fuori dal ruolo organico, nel quale rientra alla cessazione dell'incarico.

2. Il direttore, ai sensi degli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni e nel rispetto delle disposizioni speciali dettate per gli enti di ricerca dall'articolo 7, comma 2, e dall'articolo 15, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, è preposto ai servizi e agli uffici dell'Istituto, cura l'esecuzione delle deliberazioni e delle direttive del comitato amministrativo e del presidente, esercita le funzioni stabilite dalla legge, dallo statuto ovvero quelle delegategli dal comitato amministrativo e dal presidente.

Art. 11

Statuto

1. Lo statuto dell'ISAE è deliberato dal comitato amministrativo ed è approvato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

2. Lo statuto dell'ISAE si ispira ai principi stabiliti dalla legge 3 aprile 1997, n. 94, dal presente regolamento, dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni, dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché, in quanto compatibili, da quelli desumibili dalle leggi 30 luglio 1959, n. 616, 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, e 8 agosto 1985, n. 439.

3. Lo statuto definisce i poteri e le responsabilità proprie del presidente e del direttore generale per l'esercizio delle attribuzioni di rispettiva competenza, nonché quelle dei diversi livelli dirigenziali per la gestione e per il conseguimento dei risultati, con riferimento ai programmi di attività annuali e pluriennali; prevede altresì il servizio di controllo interno, che opera per le finalità indicate nell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 12

Ordinamento e personale

1. L'ISAE, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa prevista dall'articolo 1, comma 2, opera secondo gli indirizzi espressi nel decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ed organizza la sua attività e le sue strutture in modo da assicurare il massimo livello di flessibilità, di autonomia e di efficienza, nonché le sinergie con gli altri soggetti operanti nel sistema.

2. Per particolari progetti l'ISAE può avvalersi anche di personale di cittadinanza straniera, assunto, a tempo pieno o parziale, nei limiti e con le modalità previsti dai contratti collettivi.

3. L'ordinamento dei servizi può prevedere l'istituzione di uffici, posti alle dirette dipendenze del presidente, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo ad esso attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero da esperti e da personale di elevata qualificazione professionale e culturale, nei limiti e con le modalità previsti dalle norme vigenti in materia.

Art. 13

Disposizioni transitorie e finali

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento agli organi dei soppressi ISCO ed ISPE si applicano le disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi di cui alla legge 15 luglio 1994, n. 444. Ai fini dell'espletamento delle formalità di consegna, essi sono tenuti a predisporre, nel termine di quarantacinque giorni, la situazione patrimoniale e finanziaria, il conto economico ed il conto patrimoniale, nonché una relazione contenente in particolare l'evidenziazione della situazione finanziaria e degli accantonamenti dei fondi di fine rapporto del personale dipendente dei due enti. I predetti atti sono corredati dalle relazioni dei rispettivi collegi dei revisori dei conti.

2. All'atto dell'insediamento dei nuovi organi, il comitato amministrativo delibera il bilancio unificato, come atto preliminare per la riattivazione delle procedure di spesa.

3. In sede di prima attuazione del presente regolamento l'organico del personale dell'Istituto è provvisoriamente determinato sulla base delle dotazioni organiche dell'ISCO e dell'ISPE alla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Il personale dei due istituti soppressi, inserito nel comparto di contrattazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, ed in servizio alla data della fusione, confluisce nell'ISAE, conservando la posizione giuridica ed economica posseduta a tale data. I concorsi già banditi dall'ISPE e dall'ISCO, le cui prove abbiano avuto inizio, sono completati secondo le procedure già avviate ed i posti si intendono riferiti all'organico dell'ISAE.

4. Entro sessanta giorni dal suo insediamento il comitato amministrativo delibera lo statuto, la dotazione organica e il nuovo assetto organizzativo e dei servizi. Per la determinazione della dotazione organica si procede ai sensi degli articoli 6 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e nell'osservanza dei limiti e degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti nella legge finanziaria e nei provvedimenti ad essa collegati. La relativa deliberazione è approvata dal Ministro vigilante, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

5. Nelle more delle procedure amministrative di approvazione dei predetti atti, al fine di assicurare la continuità delle attività in corso, il comitato amministrativo adotta provvedimenti temporanei in ordine alle strutture operative esistenti nei due istituti soppressi, agli incarichi dirigenziali in atto ed alle attività in corso presso di esse.

6. Sono trasferite all'ISAE le disponibilità finanziarie già attribuite all'ISCO e all'ISPE, compresi i contributi previsti per l'anno 1998 dalla legge finanziaria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1998

SCALFARO

PRODI, Presidente del

Consiglio dei Ministri

CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio

e della programmazione economica

BERLINGUER, Ministro dell'università

e della ricerca scientifica e tecnologica

BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1998

Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 15