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LEGGE REGIONALE 7 settembre 1998, n. 23

G.U.R.S. 10 settembre 1998, n. 45

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 5 luglio 1997, n. 23 concernente il rinnovo del Comitato regionale di controllo. Modernizzazione amministrativa e recepimento nella Regione Siciliana di norme della legge 15 maggio 1997, n. 127. Interpretazione autentica del comma 5 dell'articolo 52 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 17/1999 e con annotazioni alla data 18 agosto 2000)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 5 luglio 1997, n. 23

(modificato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 17/99)

1. All'articolo 2 della legge regionale 5 luglio 1997, n. 23, le parole "30 giugno 1998" sono sostituite con le parole "31 dicembre 1999".

2. Sono fatti salvi tutti gli atti adottati dal Comitato regionale di controllo nonché l'attività da esso svolta nel periodo ricompreso tra il 30 giugno 1998 e l'entrata in vigore della presente legge.

3. All'onere a carico dell'esercizio finanziario 1998 valutato in lire 2.160 milioni si provvede con la riduzione di pari importo della disponibilità del capitolo 21160 del bilancio della Regione.

Art. 2

Attuazione nella Regione Siciliana di norme della legge 15 maggio 1997, n. 127

1. Nell'ordinamento della Regione Siciliana, dei comuni, delle province e degli enti locali siciliani, la conferenza dei servizi è disciplinata dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dall'articolo 17, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le competenze che le norme di cui al comma 1 attribuiscono al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai ministri ed al Consiglio dei Ministri, nell'ordinamento della Regione Siciliana, sono esercitate rispettivamente dal Presidente della Regione, dagli Assessori e dalla Giunta regionale.

3. Nell'ordinamento della Regione Siciliana, dei comuni, delle province e degli enti locali siciliani trovano immediata applicazione gli articoli 2; 3; 4; 5, comma 4; 6; 10; 12 e 17, commi 8, 9, 10, 24, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63 e 64 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni. (1)

(1)

Con l'art. 274, comma 1, lett. kk), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati abrogati, tra gli altri, i seguenti articoli della legge 15 maggio 1997, n. 127: art. 4; art. 5, comma 4; art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 e 12, fatta salva l'applicabilità delle disposizioni ivi previste per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende sanitarie locali e ospedaliere; art. 10 e art. 17, commi 8, 9, e i commi da 51 a 59.

Art. 3

(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana)

Art. 4

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, 7 settembre 1998.

DRAGO