
LEGGE REGIONALE 31 agosto 1998, n. 15
G.U.R.S. 1 settembre 1998, n. 43
Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, in materia di tutela della fauna selvatica ed esercizio venatorio.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 10/1999 e con annotazioni alla data 3 dicembre 2003)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
1. All'articolo 4, comma 5, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
"b) delle guardie volontarie di associazioni venatorie ed ambientaliste, riconosciute in sede regionale, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio".
1. All'articolo 6 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5 bis. Sono riconosciuti i centri di recupero già autorizzati ed operanti nel territorio regionale da almeno cinque anni, la cui attività deve essere comunque svolta nel rispetto del disciplinare di cui al comma 3."
b) alla fine del comma 6 è aggiunto il seguente periodo:
"Il gestore deve alla fine di ogni anno presentare relazione dell'attività svolta all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste".
1. All'articolo 8, comma 2, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, sono apportate le seguenti modifiche:
1) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
"h) coordinare l'attività di vigilanza volontaria delle associazioni venatorie e ambientaliste, disponendo particolari servizi oltre a quelli liberi di istituto.";
2) è soppressa la lettera l).
1. All'articolo 14, comma 4, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, sono soppresse le parole da "nonché" fino a "venatoria".
1. All'articolo 18 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
"6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto".
1. All'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, al comma 2 sono anteposti i seguenti:
"1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 18 determina le date di apertura e di chiusura dell'attività venatoria, nel rispetto dell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 di gennaio dell'anno successivo. Le giornate di caccia previste complessivamente per ciascuna specie non possono in ogni caso superare il numero complessivo di giornate stabilito dal comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Sul territorio regionale, l'attività venatoria è consentita per le seguenti specie e per i periodi sotto indicati:
a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:
- quaglia (Coturnix coturnix);
- tortora (Streptopeia turtur);
- merlo (Turdus merula);
- allodola (Alauda arvensis);
- coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:
- cesena (Turdus pilaris);
- tordo bottaccio (Turdus philomelos);
- tordo sassello (Turdus iliacus);
- germano reale (Anas platyrhynchos);
- folaga (Fulica atra);
- gallinella d'acqua (Gallinula chloropus);
- alzavola (Anas crecca);
- canapiglia (Anas strepera);
- porciglione (Rallus acquaticus);
- fischione (Anas penelope);
- codone (Anas acuta);
- mestolone (Anas clypeata);
- moriglione (Aythya ferina);
- moretta (Aythya fuligula);
- beccaccino (Gallinago gallinago);
- colombaccio (Columba palumbus);
- combattente (Philomachus pugnax);
- beccaccia (Scolopax rusticola);
- pavoncella (Vanellus vanellus);
- ghiandaia (Garrulus glandarius);
- gazza (Pica pica);
- volpe (Vulpes vulpes);
- fagiano (Phasianus colchicus) solo nelle aziende faunistico-venatorie e, nei periodi consentiti per le rispettive attività, nelle aziende agro-venatorie e in occasione delle gare per cani da ferma e da cerca con abbattimento;
c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre:
- lepre comune (Lepus europaeus);
- coturnice siciliana (Alectoris graeca Whitakeri);
d) specie cacciabile dal 1° novembre al 31 dicembre:
- cinghiale (Sus scropha).
"1 bis. I termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere modificati per determinate specie in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e metereologiche delle diverse realtà territoriali. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza tali modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157".
1. All'articolo 21 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1 bis. Il divieto di cui al comma 1, lettera e), non si applica per l'uso come richiamo vivo delle specie cacciabili previste dalla vigente normativa, in esecuzione e secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 21, lettera p), della legge 11 febbraio 1992, n. 157".
1. Alla lettera b, penultimo periodo, del comma 5 dell'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, le parole da "a trasmettere" sino a "di residenza" sono sostituite dalle altre "a comunicare all'interessato le determinazioni adottate. Il comune di residenza riporta nel tesserino regionale gli ambiti territoriali di caccia di ammissione dandone comunicazione alle competenti Ripartizioni faunistico-venatorie. Al cacciatore che presenta domanda di ammissione per più di due ambiti viene assegnato esclusivamente l'ambito territoriale di caccia di residenza".
1. All'articolo 23 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"3. Il comitato è composto da:
a) quattro rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello regionale maggiormente rappresentative nella circoscrizione dell'ambito territoriale di caccia, designati dalle stesse associazioni;
b) quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole degli imprenditori presenti nel Consiglio regionale dell'agricoltura di cui all'articolo 35 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, scelti tra imprenditori agricoli con aziende ricadenti nelle aree comprese nell'ambito territoriale di caccia, designati dalle medesime organizzazioni;
c) tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative nella circoscrizione dell'ambito territoriale di caccia, riconosciute a livello regionale, designati dalle associazioni medesime;
d) tre rappresentanti nominati dal consiglio della provincia regionale in cui ricade l'ambito territoriale di caccia, di cui uno in rappresentanza della minoranza".
1. Al comma 8 dell'articolo 25, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, le parole da "L'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria" sino a "alla scadenza" sono sostituite dalle seguenti: "L'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria è autorizzata con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste per un periodo di dieci anni. Prima della scadenza del quinto anno è fatto obbligo agli interessati di presentare, a pena di decadenza dell'autorizzazione, i piani indicati al comma 3 per il successivo quinquennio, che sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. Alla scadenza del decennio".
1. All'articolo 26 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"4. Le aziende agro-venatorie utilizzano le specie di fauna indicate all'articolo 19, purché le relative immissioni e modalità di abbattimento seguano le prescrizioni dettate dalla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio".
1. All'articolo 27 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I titolari di allevamenti di cani puri da caccia, con sede in Sicilia, che risultino iscritti al Registro dell'Ente nazionale della cinofilia italiano, possono ottenere contributi sino ad un massimo di lire 8 milioni, nel limite del 40 per cento della spesa ammessa in caso di acquisto iniziale di riproduttori maschi, e nel limite del 35 per cento, elevato al 75 per cento in favore delle iniziative ricadenti nei territori di cui alla direttiva del Consiglio del 28 febbraio 1984, n. 84/167/CEE, per l'acquisto iniziale di fattrici e per il miglioramento delle attrezzature di allevamento".
1. All'articolo 29 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4 bis. La Commissione è validamente costituita in presenza di almeno cinque componenti, oltre il presidente".
1. All'articolo 31 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6, secondo periodo, le parole da "inoltrandolo anche per il tramite delle associazioni venatorie riconosciute" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "inoltrandolo, anche per il tramite delle associazioni venatorie riconosciute, al comune di residenza che ha l'obbligo di inviarlo, entro 15 giorni dalla suddetta scadenza, alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio per eventuali controlli o per rilevamenti statistici".
b) al comma 10 la parola "immediatamente" è soppressa.
1. All'articolo 32 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole "articolo 30" sono sostituite con le altre "articolo 31"; le parole "da lire 500.000 a lire 3.000.000" sono sostituite dalle altre "da lire 400.000 a lire 2.400.000";
b) al comma 2 le parole "da lire 150.000" a "lire 900.000" sono sostituite dalle altre "da lire 50.000 a lire 300.000";
c) al comma 4 le parole "da lire 500.000 a lire 3.000.000" sono sostituite dalle altre "da lire 400.000 a lire 2.400.000";
d) al comma 5 le parole "da lire 500.000" a "lire 1.500.000" sono sostituite dalle altre "da lire 400.000 a lire 2.400.000";
e) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Se la violazione è nuovamente commessa nella medesima stagione venatoria o in quella immediatamente successiva le sanzioni amministrative previste dai commi precedenti sono raddoppiate e si procede al ritiro del tesserino regionale per un periodo non inferiore a sei mesi";
f) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Per tutti i divieti per i quali non sono previste sanzioni pecuniarie nella presente legge o nella legge 11 febbraio 1992, n. 157, si applica la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000";
g) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
"10. Le sanzioni vengono irrogate dalle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio.
11. La disposizione di cui al comma 9 decorre a partire dalla stagione venatoria 1999-2000".
1. All'articolo 34 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è abrogato;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3 bis. Sono, altresì, riconosciute le associazioni ambientaliste operanti in Sicilia da almeno un quinquennio";
c) al comma 4 è aggiunto il seguente periodo:
"Il riconoscimento è revocato qualora vengano meno i requisiti previsti".
(integrato dall'art. 57, comma 11, della L.R. 10/99)
1. Alla fine dell'articolo 35 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, è aggiunto il seguente periodo:
"Assumono, altresì, il carattere di associazione venatoria riconosciuta la Federazione italiana della caccia, l'Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, l'ARCI-Caccia, l'Associazione nazionale Libera caccia, l'Associazione CPAS (Caccia Pesca Ambiente e Sport) e Associazione nazionale dei migratoristi italiani per la conservazione dell'ambiente naturale - ANUU". (1)
L'art. 35 della L.R. 33/97 è stato integrato dall'art. 76, comma 9, della L.R. 20/2003.
1. All'articolo 38 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole "cinque anni" sono sostituite dalle altre "dieci anni";
b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
"7 bis. Sono fatti salvi dai limiti di superficie di cui ai commi 1 e 7 i centri per la produzione di fauna selvatica e gli allevamenti contadini già riconosciuti ai sensi della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37";
c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
"10. Gli allevamenti amatoriali già autorizzati ai sensi della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, e che detengono esemplari di fauna selvatica alloctona non compresa negli elenchi cui fa riferimento la legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono sottoposti a specifica autorizzazione dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ai fini della detenzione degli esemplari medesimi".
1. All'articolo 39 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1 bis. Al fine di garantire che nei ripopolamenti faunistici in territorio siciliano vengano utilizzati esemplari indigeni, le forniture di lepri, conigli e coturnici siciliane di allevamento dovranno essere effettuate da ditte che garantiscano che ciascuno esemplare fornito sia non solo di origine autoctona ma anche adattato, con specifiche tecniche di allevamento, al particolare ecosistema agro-forestale siciliano".
1. All'articolo 40 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il contributo, fino ad un massimo di lire 80 milioni, è concesso nella misura del 40 per cento della spesa ammessa in caso di acquisto iniziale di riproduttori maschi e nella misura del 35 per cento, elevata al 75 per cento in favore delle iniziative ricadenti nei territori di cui alla direttiva del Consiglio del 28 febbraio 1984, n. 84/167/CEE, per l'acquisto iniziale di fattrici e per il miglioramento delle attrezzature nonché per la realizzazione di strutture ed attrezzature di cui ai punti a), b) e d) del comma 1";
b) il comma 3 è abrogato.
1. All'articolo 44 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, comma 2, dopo le parole "guardie del corpo forestale della Regione Siciliana" sono aggiunte le altre "al personale delle ripartizioni faunistico-venatorie,".
1. All'articolo 46, comma 4, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, dopo le parole "di cinque anni." è aggiunto il seguente periodo: "Per le zone di ripopolamento e cattura, già istituite ai sensi della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, i cinque anni decorrono dalla data della loro istituzione".
E' soppresso l'ultimo periodo del comma 1, dell'art. 46, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33.
1. All'articolo 50 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le gestioni sociali del territorio di cui all'articolo 38 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, sono prorogate fino al 31 gennaio 2000. Entro il medesimo termine le associazioni concessionarie possono chiedere la trasformazione in aziende faunistico-venatorie o agro-venatorie secondo le modalità e gli obblighi di cui agli articoli 25 e 26. In caso contrario le gestioni sociali dal 1° febbraio 2000 sono inglobate nell'ambito territoriale di caccia di competenza".
1. La minore entrata derivante dall'applicazione dell'articolo 15 della presente legge è valutata in lire 10 milioni (capitolo 2306) per l'anno corrente e in lire 20 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000. Alla relativa copertura finanziaria si provvede, per il triennio 1998-2000, con la riduzione di pari importo della spesa autorizzata con l'articolo 51 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, per le finalità del comma 6 dell'articolo 12 (capitolo 14208) della medesima legge.