
N.d.R.: Il presente decreto cessa di avere efficacia ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.A. Salute 9 agosto 2022, n. 726.
ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 4 agosto 1998
G.U.R.S. 31 ottobre 1998, n. 56
Trasformazione in società delle strutture convenzionate.
N.d.R.: Il presente decreto cessa di avere efficacia ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.A. Salute 9 agosto 2022, n. 726.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il D.P.R. n. 120/88;
Visto il decreto legislativo n. 502/92;
Vista la legge n. 30/93;
Vista la legge n. 724/94;
Visto l'art. 2, comma 7, della legge n. 549/95, con il quale è stato prorogato al 30 giugno 1996 il termine fissato dal decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni per la cessazione dei rapporti convenzionali tra il S.S.N. e la medicina specialistica ambulatoriale compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio e l'instaurazione dei nuovi rapporti fondati sul criterio dell'accreditamento, sulle modalità di pagamento a prestazione e sull'adozione del sistema di verifica e revisione della qualità svolta e delle prestazioni erogate, rimanendo confermata agli assistiti la facoltà di libera scelta;
Considerato che al 30 giugno 1996 è venuto a cessare il regime delle convenzioni con le strutture che erogano prestazioni sanitarie, sulla base di quanto disposto dalla legge n. 549/95 e che, pertanto, dal 1° luglio 1996 si è attivato il sistema dell'accreditamento provvisorio, regolato dalla legge n. 724/94, la quale stabilisce che per il biennio 1995/96 sono accreditate, presso il S.S.N., tutte le strutture pubbliche e le strutture private convenzionate alla data dell'1 gennaio 1993 nei limiti delle prestazioni stabilite in convenzione con questa Regione;
Visto il decreto n. 19718 del 12 luglio 1996, con il quale sono state dettate le nuove disposizioni relative all'erogazione dell'assistenza sanitaria specialistica ambulatoriale nel territorio della Regione, istituendosi, a far data dall'1 luglio 1996 e fino al 31 dicembre 1996, un sistema di "accreditamento provvisorio";
Visto il decreto n. 21545 del 21 febbraio 1997, con il quale è stata prorogata la fase di detto accreditamento provvisorio all'introduzione dell'accreditamento definitivo;
Visto l'art. 4, comma 2, della legge n. 412/92, che prevede:
...Omissis...
Le convenzioni possono essere stipulate anche con istituzioni sanitarie private gestite da persone fisiche e da società che erogano prestazioni poliambulatoriali, di laboratorio generale e specialistico in materia di analisi chimico-cliniche, di diagnostica per immagini, di medicina fisica e riabilitazione, di terapia radiante ambulatoriale, di medicina nucleare in vivo e in vitro.
...Omissis...
Dette istituzioni sanitarie sono sottoposte al regime di autorizzazione e vigilanza sanitaria di cui all'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e devono avere un direttore sanitario o tecnico, che risponde personalmente dell'organizzazione tecnica e funzionale dei servizi e del possesso dei prescritti titoli professionali da parte del personale che ivi opera;
Visto l'art. 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, con la quale è stato abrogato l'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815;
Considerato che il Consiglio di Stato, sezione consultiva atti normativi, nel parere emesso in data 11 maggio 1998 andando di contrario avviso a quanto ritenuto nel parere del 16 maggio 1986, ha escluso che le professioni sanitarie potessero ritenersi rientranti nella peraltro abrogata legge n. 1815/39, uniformandosi all'orientamento già espresso dalla Cassazione SSU.U. penali sentenza 25 aprile 1950;
Ritenuto, pertanto, caduti gli ostacoli che hanno finora impedito la trasformazione della titolarità del rapporto convenzionale o di pre-accreditamento da persona fisica a società delle strutture soggette al regime di autorizzazione e vigilanza sanitaria ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. sanità pubblica;
Considerato, alla luce di quanto sopra, che nel passaggio tra il rapporto in regime di convenzione a quello di accreditamento provvisorio, i soggetti privati provvisoriamente accreditati, possono erogare le prestazioni di cui ai DD.PP.RR. n. 119/88 e n. 120/88 sia sotto forma individuale, sia sotto forma societaria;
Ritenuto di dover consentire a quei soggetti provvisoriamente accreditati che erogano prestazioni di cui ai DD.PP.RR. n. 119/88 e n. 120/88 sotto forma individuale, di poterle erogare sotto forma societaria;
Decreta:
N.d.R.: Il presente decreto cessa di avere efficacia ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.A. Salute 9 agosto 2022, n. 726.
I soggetti provvisoriamente accreditati per le branche specialistiche di cui ai DD.PP.RR. n. 119/88 e n. 120/88 che erogano le relative prestazioni sotto forma individuale, possono, a domanda, erogare dette prestazioni sotto forma societaria purché il titolare del rapporto, ove in esercizio, rimanga corresponsabilizzato nella nuova gestione.
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Nella nuova struttura societaria è necessaria la presenza di un direttore tecnico in possesso dei titoli accademici per l'esercizio della professione nella specifica branca provvisoriamente accreditata che risponde personalmente dell'organizzazione tecnica e funzionale dei servizi, del possesso dei prescritti titoli professionali del personale che opera nella struttura.
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Non possono far parte della società ad alcun titolo soggetti che intrattengono rapporto di dipendenza con il S.S.N.
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Presso le strutture societarie provvisoriamente accreditate con il S.S.N. non può essere svolta attività libero professionale da parte di personale dipendente dal S.S.N. ed in particolare da personale che trovasi nelle condizioni di cui all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
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L'istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione a gestire in forma societaria il rapporto di accreditamento provvisorio gestito in forma individuale, che dovrà contenere l'accettazione da parte del titolare della corresponsabilizzazione nella nuova gestione e la natura della stessa, dovrà essere inoltrata al settore di medicina di base dell'Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e per conoscenza al gruppo 39° I.R.S. con allegati l'atto costitutivo e lo statuto della società, il titolo accademico del direttore tecnico e l'accettazione da parte dello stesso dell'incarico di che trattasi.
Il settore di medicina di base poi, verificata la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4, trasmetterà la documentazione al servizio di igiene pubblica per gli adempimenti di competenza in materia di rilascio delle autorizzazioni sanitarie secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Il direttore generale, infine, acquisito il nuovo provvedimento autorizzativo, prenderà atto con apposita deliberazione del trasferimento del rapporto di accreditamento provvisorio al nuovo soggetto societario. Detta delibera sarà trasmessa per conoscenza al gruppo 39° I.R.S.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 4 agosto 1998.
LEONTINI
Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 30 settembre 1998
Reg. n. 1, Assessorato della sanità, fg. n. 84