
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1998, n. 367
G.U.R.I. 23 ottobre 1998, n. 248
Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di presa in consegna di immobili e compiti di sorveglianza sugli immobili demaniali di cui al n. 6 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
TESTO COORDINATO (al D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 6;
Viste le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 24 agosto 1940 di approvazione delle istruzioni sui servizi del Provveditorato generale dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Visto l'articolo 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
Visti gli articoli 823 e 829 del codice civile;
Visto l'articolo 97 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle finanze, della difesa, dei trasporti e della navigazione e di grazia e giustizia;
EMANA
il seguente regolamento:
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di consegna da parte dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze alle amministrazioni dello Stato dei fabbricati e dei terreni appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato, e la riconsegna di essi quando si rendono disponibili ed utilizzabili diversamente, nonché l'esercizio dei compiti di vigilanza sul corretto impiego dei beni pubblici dello Stato.
2. Nel caso di beni appartenenti al pubblico demanio marittimo ed aeronautico, le funzioni di cui agli articoli da 2 a 5 sono svolte oltre che dall'autorità marittima ed aeronautica, ai sensi degli articoli 30, 34 e 698 del codice della navigazione, approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, anche dal direttore dell'ufficio del territorio.
Compiti dell'ufficio del territorio
1. Il direttore dell'ufficio del territorio vigila, sotto la propria responsabilità, sul corretto utilizzo dei beni dello Stato situati nella provincia.
2. Con decreto del direttore generale del dipartimento del territorio, su proposta dei titolari dei diversi uffici, sono individuati gli incaricati dello svolgimento di tale attività di vigilanza.
Natura degli accertamenti
1. I soggetti incaricati di cui all'articolo 2, comma 2, vigilano a che i beni di proprietà dello Stato non vengano fatti oggetto di uso improprio da parte di terzi non autorizzati o dagli stessi concessionari o locatari dei beni medesimi.
2. Gli incaricati di cui al comma 1 vigilano altresì perché non siano addetti ad uso pubblico o governativo se non quegli immobili e quei locali strettamente occorrenti al bisogno.
3. Nell'espletamento dell'attività di vigilanza, gli incaricati di cui al comma 1 hanno possibilità di accesso ai fondi ed alle proprietà dello Stato e dispongono tutti gli accertamenti che ritengono opportuni. Per gli immobili in uso all'Amministrazione della difesa, ai fini della salvaguardia del segreto militare, tali attività sono escluse con motivato provvedimento del responsabile della struttura da comunicare, entro sessanta giorni dalla richiesta di accesso, al competente ufficio del territorio; la mancata comunicazione nel termine previsto equivale all'assenso. Analogamente si provvede, per le rispettive esigenze di riservatezza di cui all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per gli immobili in uso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e quelli in uso alle amministrazioni dell'interno e di grazia e giustizia destinati a finalità di sicurezza nazionale, di ordine pubblico e di prevenzione e repressione dei reati.
4. Delle risultanze della verifica di cui al comma 3 viene redatto apposito verbale.
Programmazione dell'attività di vigilanza
1. L'attività di vigilanza e controllo dei soggetti incaricati di cui all'articolo 2, comma 2, si svolge secondo un programma di visite, suddiviso per zone o tipologie di beni, predisposto annualmente dal direttore dell'ufficio del territorio, secondo le linee guida impartite dal direttore generale del Dipartimento del territorio.
2. Il direttore dell'ufficio del territorio può sempre disporre affinché vengano effettuati sopralluoghi straordinari, anche su proposta motivata dei responsabili dei reparti.
3. Per i beni del demanio marittimo ed aeronautico, il programma di cui al comma 1 è concordato con le competenti autorità marittime ed aeronautiche.
Procedimenti di tutela
1. Fermo il rispetto delle disposizioni in materia di denuncia all'autorità giudiziaria, se gli incaricati di cui all'articolo 2, comma 2, riscontrano che sui beni vengono consumati abusi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, o che gli stessi sono esuberanti rispetto alle esigenze dell'amministrazione usuraia lo segnalano al direttore dell'ufficio del territorio entro tre giorni dalla chiusura dell'attività di verifica.
2. Nel caso di beni del demanio marittimo ed aeronautico, le segnalazioni di cui al comma 1 vengono effettuate alle autorità competenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti; tali provvedimenti sono comunicati al Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze.
Consegna in uso governativo
1. La consegna dei fabbricati o terreni statali ad altre amministrazioni e la riconsegna di essi, quando si rendono disponibili ed utilizzabili diversamente, viene effettuata dall'ufficio del territorio della provincia, che provvede alla redazione del relativo verbale e all'annotazione, su supporto informatico, negli schedari descrittivi della proprietà immobiliare dello Stato.
Cessazione totale o parziale dell'uso governativo dei beni immobili
1. L'Amministrazione pubblica che non utilizza, in tutto o in parte, un immobile assegnato in uso governativo ne dà comunicazione, entro trenta giorni, all'ufficio del territorio per la riconsegna alla amministrazione finanziaria, previa redazione di apposito verbale.
2. Il direttore dell'ufficio del territorio che accerta, all'esito dell'attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 4, che una amministrazione pubblica non utilizza, in tutto o in parte, un immobile assegnato in uso governativo, ovvero che non lo utilizza conformemente all'uso predetto, comunica i risultati dell'accertamento all'amministrazione interessata mediante notificazione del relativo verbale.
3. Entro sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 2, l'amministrazione interessata trasmette all'ufficio del territorio le proprie osservazioni. Il silenzio equivale ad adesione alle risultanze dell'accertamento.
4. Le osservazioni di cui al comma 3, sono valutate dal direttore dell'ufficio del territorio il quale, se non le condivide, indice una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
5. L'immobile in relazione al quale viene accertata la cessazione dell'uso governativo ai sensi dei commi 2 e 3, viene riconsegnato all'amministrazione finanziaria.
[6. Per le dismissioni di immobili in uso dell'Amministrazione della difesa sono salvaguardate le finalità e gli effetti dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.] (comma abrogato) (1)
Comma abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 313, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.
Aggiornamento nella consistenza dei beni
1. Per consentire l'aggiornamento degli schedari descrittivi della proprietà immobiliare dello Stato, le amministrazioni usuarie sono tenute a comunicare, anche con mezzi informatici, all'ufficio del territorio della provincia le variazioni sostanziali eventualmente intervenute per cause naturali o quelle che ritengono di apportare alle proprietà loro concesse in uso.
2. Le comunicazioni di cui al comma 1, contengono:
a) tutti gli identificativi catastali e gli altri elementi utili a rendere immediatamente individuabile il bene;
b) la consistenza e l'ammontare dei lavori da eseguirsi in base ai relativi progetti approvati, la procedura di esecuzione dei lavori, nonché i competenti organi tecnici;
c) il termine per l'ultimazione;
d) tutte quelle notizie che, a maggior chiarimento, si ritengono opportune.
3. Indipendentemente dalle segnalazioni di cui ai commi 1 e 2, tutte le variazioni in aumento o diminuzione che si verificano nella consistenza degli immobili in uso governativo, a cura dell'ufficio del territorio, sono riportate anche su supporto informatico negli schedari descrittivi della proprietà immobiliare dello Stato entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza e sono comunicate alla ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio.
4. Gli schedari descrittivi della proprietà immobiliare dello Stato, di cui è obbligatoria la tenuta ai sensi degli articoli 515 a 520 del decreto del Ministro per le finanze in data 24 agosto 1940, possono essere formati e conservati su supporti informatici, in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.
Abrogazione di norme
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le seguenti disposizioni: l'articolo 18 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e gli articoli 642, 643, 647 e 648 delle istruzioni generali sui servizi del provveditorato generale dello Stato, approvate con decreto del Ministro delle finanze in data 24 agosto 1940.
2. Ogni riferimento alle norme abrogate dal comma 1 deve intendersi operato alle disposizioni del presente regolamento.
Norma transitoria
1. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del medesimo.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entrata in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 luglio 1998
SCALFARO
PRODI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
BASSANINI, Ministro per la funzione
pubblica e gli affari regionali
VISCO, Ministro delle finanze
ANDREATTA, Ministro della difesa
BURLANDO, Ministro dei trasporti
e della navigazione
FLICK, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1998
Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 13