
DECRETO PRESIDENZIALE 27 maggio 1998, n. 11
G.U.R.S. 1 agosto 1998, n. 37
Regolamento di esecuzione dell'art. 17 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, concernente le funzioni e la composizione della Cabina di regia regionale.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2;
Visto l'art. 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante disposizioni sulla organizzazione e sulle funzioni della Cabina di regia nazionale di cui all'art. 6 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;
Visto l'art. 17 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, concernente l'istituzione presso la Presidenza della Regione Siciliana della Cabina di regia regionale;
Vista la lettera del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana 28 ottobre 1997, di assegnazione dello schema di regolamento per il prescritto parere alla competente commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività europea;
Considerato che i termini previsti dall'art. 70 bis del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana per la resa del parere sono trascorsi;
Udito il parere n. 135 espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa nell'adunanza del 10 marzo 1998;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 150 del 12 maggio 1998;
Emana il seguente regolamento:
La Cabina di regia
1. La Cabina di regia regionale (di seguito Cabina) dipende funzionalmente dal Presidente della Regione ed opera con funzioni di coordinamento, stimolo, promozione, verifica e controllo delle azioni di intervento da parte delle strutture regionali responsabili dell'utilizzo e gestione dei fondi comunitari e statali.
2. Alla Cabina, quale organo collegiale, spettano le decisioni delle scelte strategiche da perseguire, la determinazione delle linee e degli indirizzi generali della propria attività; essa, inoltre, approva collegialmente i documenti e le risoluzioni conclusive dell'attività svolta.
3. Al Presidente della Cabina competono in particolare i seguenti compiti:
- convocare le riunioni della Cabina, stabilire l'ordine del giorno, dirigere i lavori e vigilare sull'attuazione delle deliberazioni adottate;
- sovrintendere all'attribuzione di compiti e funzioni al personale di supporto, indirizzandone l'attività;
- rappresentare all'esterno la Cabina, esercitare i poteri di firma connessi con la sua funzione, assolvere ai compiti di ordinaria amministrazione.
Funzioni
1. La Cabina, nel rispetto delle competenze di ciascun ramo dell'Amministrazione regionale, svolge, oltre a compiti di promozione di iniziative e programmazione di interventi, le seguenti funzioni:
- assicura il coordinamento dell'amministrazione e degli enti regionali con le amministrazioni pubbliche nazionali e comunitarie, con gli enti locali e con tutti i soggetti interessati agli interventi finanziati con fondi comunitari e statali e ad interventi nelle aree depresse, mantenendo un collegamento stabile con la Cabina di regia nazionale;
- coordina l'attività dello "Sportello comunitario" istituito sul territorio regionale dal Presidente della Regione ai sensi dell'art. 16, comma 8, della legge n. 6/97 e ne verifica la funzionalità per il raggiungimento dello scopo;
- costituisce il punto di riferimento operativo e di supporto per l'ufficio di collegamento della Regione Siciliana presso l'Unione europea;
- partecipa, con la persona del proprio presidente o di altro componente dallo stesso delegato, anche su richiesta del Presidente della Regione, agli organismi nazionali e comunitari che trattino azioni e/o programmi di intervento a valere su fondi comunitari e statali, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa;
- promuove le iniziative atte ad assicurare la conoscenza integrale e la tempestiva utilizzazione delle risorse comunitarie;
- effettua il monitoraggio delle risorse nazionali e regionali destinate al cofinanziamento dei quadri comunitari di sostegno e verifica lo stato di realizzazione dei programmi;
- dispone le azioni di controllo dell'attuazione degli interventi e verifica, sulla base di parametri e di indici di riferimento predeterminati, l'efficacia dell'azione delle Amministrazioni regionali;
- propone al Presidente della Regione iniziative amministrative, legislative e/o regolamentari, necessarie per la tempestiva realizzazione degli interventi comunitari e per accelerare le procedure relative, nonché quelle attinenti alla riprogrammazione degli interventi;
- svolge attività di supporto del Presidente della Regione al fine di realizzare specifici obiettivi connessi all'uso dei fondi comunitari o delle risorse statali di sostegno.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma la Cabina può avvalersi del supporto degli organi, uffici e soggetti già investiti di funzioni nelle materie di competenza.
3. La Cabina espleta ogni altra funzione attribuitale dalla legge.
Composizione
1. I componenti della Cabina sono cinque, scelti al di fuori dell'Amministrazione regionale, di specifica esperienza professionale in materia economico-finanziaria, o nelle attività di programmazione e controllo di gestione, o di valutazione dei flussi finanziari o di organizzazione e definizione dei procedimenti di attuazione delle misure comunitarie.
2. I componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri della cabina. Agli stessi si applica quanto previsto dalla legge regionale n. 19/97, art. 5, comma 2, e successive modifiche e integrazioni.
3. L'incarico dura quattro anni, è revocabile ed è rinnovabile una sola volta. La revoca può essere disposta, con decreto del Presidente della Regione, nei casi di: ripetute assenze non giustificate dalle riunioni collegiali della Cabina; sottoposizione a misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; condanne, con sentenza irrevocabile, a pene detentive.
4. I componenti della Cabina percepiscono una indennità pari a quella percepita dai componenti della Cabina di regia nazionale.
5. La Cabina si riunisce collegialmente, di norma, ogni quindici giorni, su convocazione del Presidente, con un preavviso minimo di 24 ore, salvi i casi di particolare urgenza. Per la validità delle riunioni collegiali è necessaria la presenza di almeno tre componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei componenti.
Struttura
1. Per le attività di supporto della Cabina è istituita, presso la Segreteria Generale della Presidenza della Regione, una struttura tecnico-amministrativa denominata Segreteria Tecnica della Cabina di regia regionale.
2. Il contingente di personale, scelto tra quello appartenente ai ruoli regionali, da utilizzare ai fini dell'attività della Cabina, è fissato in un massimo di venti unità ripartite nelle diverse qualifiche funzionali.
Tale contingente è stabilito con decreto del Presidente della Regione sulla base di specifiche professionalità attinenti alle materie prevalenti dei diversi programmi e sotto programmi di sostegno e delle competenze già maturate o da maturare attraverso appositi corsi formativi.
3. E' facoltà della Cabina proporre al Presidente della Regione la creazione di appositi gruppi misti di lavoro ai sensi della legge regionale n. 6/88 nell'ambito della propria struttura, integrati se necessario da personale degli Assessorati interessati alla gestione delle risorse comunitarie.
1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Modica, 27 maggio 1998.
DRAGO
Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 13 luglio 1998.
Reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 333.