Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 115

G.U.R.I. 27 aprile 1998, n. 96

Completamento del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge. 15 marzo 1997, n. 59.

TESTO COORDINATO (al D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto in particolare il combinato disposto degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, che conferisce al Governo la delega ad adottare decreti legislativi diretti ad individuare le procedure e gli strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi livelli di governo e di amministrazione;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Statocittà ed autonomie locali;

Visti in particolare gli articoli 2, comma 9, e 9, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevedono rispettivamente l'intesa della Conferenza Stato-Regioni sulla proposta del Ministro della sanità di nomina del direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, e l'espressione del parere da parte della Conferenza unificata per quanto attiene agli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali;

Ritenuta la necessità di procedere al completamento del riordino dell'Agenzia medesima quale strumento di raccordo che favorisca la leale collaborazione tra i diversi livelli di governo del settore sanitario;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1997;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, unificata con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali;

Sentita la commissione parlamentare prevista dall'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Compiti e attribuzioni

1. Sino all'adozione di eventuali ulteriori decreti legislativi ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e sino alla ristrutturazione prevista dal capo II della medesima legge, all'Agenzia per i servizi sanitari regionali istituita dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, spettano, oltre ai compiti previsti dalla normativa vigente, anche le seguenti funzioni: a) esprimere al Ministro della sanità parere obbligatorio sui provvedimenti da sottoporre al Consiglio dei Ministri in base alle norme attuative dell'articolo 1, comma 1, lettera u), della legge 23 ottobre 1992, n. 421; il parere è reso entro venti giorni dalla comunicazione dello schema di provvedimento; b) esprimere parere obbligatorio su segnalazioni provenienti dalle regioni in materia di adozione, da parte dello Stato, di provvedimenti attuativi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per consentire l'assunzione di idonee iniziative da parte dei Ministri competenti; c) assicurare il costante monitoraggio delle modalità di accreditamento delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e dei conseguenti oneri per il Servizio sanitario nazionale, nonché dell'attuazione dei protocolli di intesa tra università e regioni previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 2. Il Ministero della sanità, le regioni e le province autonome, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere forniscono all'Agenzia, anche su richiesta, documenti e informazioni in loro possesso per l'esercizio delle funzioni della medesima Agenzia.

Art. 2

Organi

(modificato dall'art. 2, comma 3, del D.L. 19 febbraio 2001, n. 17, convertito dalla legge 28 marzo 2001, n. 129 e dall'art. 18, comma 1, lett. a) e b), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106)

1. Sono organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. I componenti degli organi dell'Agenzia durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola.

2. Il Presidente assume la rappresentanza dell'Agenzia, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, cura le relazioni con i Ministeri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, anche unificata con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le regioni e sovrintende al complesso dell'attività dell'Agenzia, anche attraverso verifiche sullo stato di attuazione dei progetti assegnati.

3. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della sanità; due di essi sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, unificati con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza documentata attraverso la presentazione di curricula, in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei alla pubblica amministrazione, e possono essere confermati, con le stesse modalità, una sola volta.

[4. Il direttore è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, anche estranei all'amministrazione. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da contratto di diritto privato e non è immediatamente rinnovabile; alla scadenza del triennio la nomina può essere rinnovata per una sola volta, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, motivata con riferimento all'eccellenza dei risultati raggiunti.] (comma abrogato) (1)

[5. Il direttore esercita tutti i poteri di gestione dell'Agenzia, salvo quelli attribuiti ad altri organi della medesima.] (comma abrogato) (1)

(1)

Comma abrogato dall'art. 18, comma 1, lett c), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106.

Art. 2

Regolamento di organizzazione e funzionamento (1)

(introdotto dall'art. 2, comma 2, del D.L. 19 febbraio 2001, n. 17, convertito dalla legge 28 marzo 2001, n. 129)

1. Con regolamento del consiglio di amministrazione, approvato dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono approvate le norme sul funzionamento degli organi dell'Agenzia, con la previsione di sottoporre all'approvazione dei Ministeri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i bilanci e i rendiconti; sull'organizzazione dei servizi: sulla gestione amministrativo-contabile; sull'ordinamento del personale, articolando quello di ruolo in quattro categorie e in un livello di dirigenza, quest'ultimo nel limite di otto unità, con equiparazione al personale del Servizio sanitario nazionale. Nella disciplina relativa all'ordinamento del personale sono previste norme di prima attuazione per il conferimento di non oltre il venticinque per cento dei posti istituiti di livello non dirigenziale mediante concorso riservato al personale già in servizio.

(1)

Vedi il D.M. Sanità 31 maggio 2001: "Approvazione del regolamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali".

Art. 2

Direttore generale

(introdotto dall'art. 18, comma 1, lett. d), del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 106)

1. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tra esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei all'amministrazione. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato con contratto di diritto privato, rinnovabile una sola volta, ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata. Il direttore generale ha la responsabilità della gestione dell'Agenzia e ne adotta gli atti, salvo quelli attribuiti agli organi della medesima. Il direttore generale, se dipendente pubblico, è collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Art. 3

Norme finali

(modificato dall'art. 2, comma 2-bis, del D.L. 19 febbraio 2001, n. 17, convertito dalla legge 28 marzo 2001, n. 129)

1. Alla nomina dei componenti degli organi dell'Agenzia di cui all'articolo 2 si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Sino all'emanazione del nuovo regolamento secondo la procedura prevista dall'articolo 2- bis del presente decreto, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia restano disciplinati dalle disposizioni del decreto 22 febbraio 1994, n. 233 del Ministro della sanità, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1998

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

BINDI, Ministro della sanità

BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: FLICK