
LEGGE 30 marzo 1998, n. 61
G.U.R.I. 31 marzo 1998, n. 75
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:
PROMULGA
la seguente legge:
1. Il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 30 marzo 1998
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
NAPOLITANO, Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
COSTA, Ministro dei lavori pubblici
Visto, il Guardasigilli: FLICK
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 GENNAIO 1998, N. 6
All'articolo 2:
al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'intesa istituzionale di programma riguarderà in particolare la connessione tra interventi straordinari, strettamente finalizzati alla ricostruzione, ed interventi ordinari, con specifica attenzione a quelli riguardanti lo sviluppo delle infrastrutture, le relative risorse, i tempi ed i soggetti responsabili";
al comma 2, primo periodo, dopo la parola: "nonchè" sono inserite le seguenti: ", su deliberazione dei rispettivi consigli," e dopo la parola: "ripartizione" sono inserite le seguenti: "nei limiti"; al secondo periodo, dopo le parole: "Nel programma vengono individuate" sono inserite le seguenti: ", a partire dal recupero del patrimonio edilizio esistente," e dopo le parole: "patrimonio culturale" sono inserite le seguenti: ", la presenza degli insediamenti abitativi e produttivi nelle zone collinari e montane";
al comma 3, nell'alinea, le parole: "d'intesa" sono sostituite dalle seguenti: "con criteri omogenei"; nella lettera a), le parole: ", con criteri omogenei," sono soppresse; nella lettera c), la parola: "omogenei" è soppressa e dopo le parole: "i centri e nuclei" sono inserite le seguenti: ", o parte di essi,"; alla lettera e), dopo le parole: "dissesti idrogeologici," sono aggiunte le seguenti: "con priorità per quelli che costituiscono pericolo per centri abitati o infrastrutture, sentite le competenti autorità di bacino,";
al comma 4, al primo periodo sono premessi i seguenti: "Gli interventi di ricostruzione avvengono nel rispetto della vigente normativa per le costruzioni sismiche, utilizzando il coefficiente S = 6 per le zone attualmente non classificate. Gli interventi di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati devono assicurare, al minimo, la riduzione o eliminazione delle carenze strutturali che ne influenzano sfavorevolmente il comportamento sismico. Negli edifici in muratura si devono assicurare i collegamenti fra orizzontamenti e maschi murari e fra questi ultimi, nonchè la riduzione delle spinte nelle strutture voltate e nelle coperture. Negli edifici in cemento armato si deve intervenire sulle tamponature al fine di migliorare il comportamento sismico del sistema resistente";
al comma 5, dopo le parole: "per ciascuna regione," sono inserite le seguenti: "dal vice-commissario per i beni culturali di cui all'ordinanza n. 2669 del 1° ottobre 1997," e dopo le parole: "di cui all'articolo 3" sono aggiunte le seguenti: "e per i piani di cui all'articolo 8, comma 3";
al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e con il Dipartimento della protezione civile".
All'articolo 3:
al comma 1, nell'alinea, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni"; alla lettera a), dopo le parole: "di uso pubblico," sono inserite le seguenti: "con priorità per gli edifici scolastici,";
al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei programmi sono altresì indicate le risorse dei comuni derivanti da contributi privati o di enti pubblici e dall'applicazione di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 15.";
al comma 4, dopo le parole: "l'assistenza tecnica ai comuni", sono inserite le seguenti: ", con precedenza per quelli con popolazione inferiore a 10.000 abitanti,"; le parole: "avvalendosi anche dei provveditorati alle opere pubbliche, valutano e approvano" sono sostituite dalle seguenti: "valutano e approvano, entro trenta giorni dalla presentazione,";
al comma 5, primo periodo, le parole: "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";
al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", utilizzando i contributi di cui all'articolo 4";
dopo il comma 6, è inserito il seguente:
"6- bis. Il consorzio di cui al comma 5 ed i comuni, nei casi previsti dal comma 6, si rivalgono sui proprietari nei casi in cui gli interventi di riparazione dei danni e di ripristino per gli immobili privati di cui all'articolo 4, comma 3, siano superiori ai limiti massimi stabiliti nel medesimo comma 3.";
al comma 7, dopo le parole: "di cui all'articolo 7" sono inserite le seguenti: ", comma 2,".
All'articolo 4:
al comma 1, alle lettere a) e b), dopo le parole: "elementi architettonici esterni" sono inserite le seguenti: ", comprese le rifiniture esterne,"; alla lettera a), dopo le parole: "superfici preesistenti" sono aggiunte le seguenti: "aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario"; alla lettera b), dopo le parole: "sulle strutture" sono inserite le seguenti: ", compreso l'adeguamento igienico-sanitario,";
al comma 2, la parola: "integrati" è sostituita dalle seguenti: "di recupero";
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2- bis. Per parti comuni si intendono quelle elencate dall'articolo 1117 del codice civile e i benefici sono applicati anche agli immobili con unico proprietario.";
il comma 3 è sostituito dal seguente:
" 3. Al fine di proseguire, completare ed estendere gli interventi di recupero degli immobili privati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia di cui al comma 2, già avviati dai commissari delegati di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, è concesso un contributo a fondo perduto pari ai costi per la riparazione delle strutture, ivi compreso il miglioramento sismico e comunque fino ad un massimo di lire 60 milioni per ciascuna unità immobiliare. Il limite del contributo è innalzato a lire 120 milioni per gli immobili privati destinati ad ospitare comunità o attività turistico-ricettive, comprese quelle che offrono servizi di agriturismo. Il contributo è concesso nel caso in cui gli immobili abbiano comunque subito danni significativi alle strutture principali e superiori ad un limite che sarà stabilito dalle regioni, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con il Ministero dei lavori pubblici";
il comma 4 è sostituito dal seguente:
" 4. I contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono concessi solo ai soggetti che alla data del 26 settembre 1997 siano proprietari degli immobili distrutti o danneggiati, ovvero, rispetto agli stessi immobili, usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi da parente o affine fino al quarto grado, prima del completamento degli interventi di ricostruzione o di riparazione che hanno beneficiato di tali contributi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato.";
al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "Ai proprietari", sono inserite le seguenti: ", o usufruttuari qualora i proprietari per qualsiasi motivo non esercitino tale diritto," e dopo le parole: "il reddito complessivo del nucleo familiare del proprietario" sono inserite le seguenti: ", detratto il reddito derivante dall'immobile distrutto o inagibile";
al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 15 e con priorità per i soggetti residenti in immobili totalmente o parzialmente inagibili";
dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
"7- bis. I comuni provvedono a far eseguire le demolizioni necessarie per gli interventi di cui al comma 1, con oneri a carico degli stanziamenti disposti dalle ordinanze di cui all'articolo 1 e delle disponibilità di cui all'articolo 15.".
All'articolo 5:
al comma 1, dopo le parole: "e di servizi," sono inserite le seguenti: "ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico," e dopo le parole: "3 milioni per" sono inserite le seguenti: "gli imprenditori agricoli e";
il comma 2 è sostituito dal seguente:
" 2. Per la ricostruzione e il ripristino degli immobili utilizzati per le attività produttive di cui al comma 1, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, si applica quanto disposto dagli articoli 2, 3 e 4. Per gli interventi sugli immobili utilizzati, in tutto o in parte, per attività zootecniche, il contributo di cui all'articolo 4, comma 3, ricomprende anche l'adeguamento igienico-sanitario.";
al comma 3, dopo la parola: "nonchè" sono inserite le seguenti: "dell'eventuale maggiore costo degli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 4 e", dopo le parole: "rifiniture interne" sono inserite le seguenti: "e gli impianti" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di agevolare l'accesso al credito le regioni possono erogare appositi contributi alle strutture di garanzia fidi già esistenti ed operanti nei territori regionali.";
il comma 5 è sostituito dal seguente:
" 5. Le provvidenze già concesse allo stesso titolo dai commissari delegati di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 costituiscono anticipo su quelle di cui al presente decreto.";
al comma 6, dopo la parola: "stabiliscono," sono inserite le seguenti: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," e le parole: "e dei finanziamenti in conto interessi" sono sostituite dalle seguenti: ", dei finanziamenti in conto interessi e di ulteriori provvidenze finalizzate alla ripresa dell'attività produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione della stessa in conseguenza della crisi sismica";
dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
"6- bis. Alle aziende agricole situate nei territori di cui all'articolo 1, spetta la concessione di tutte le deroghe previste dalle direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte, come specificate con le decisioni della Commissione n. 95/165/CE del 4 maggio 1995 e n. 97/284/CE del 25 aprile 1997".
All'articolo 6:
la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Polizze assicurative ed assistenza fiscale)";
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1- bis. I contribuenti delle regioni Marche ed Umbria, che hanno usufruito della sospensione dei termini prevista a seguito della crisi sismica, possono utilizzare il modello 730 di cui al decreto del Ministro delle finanze 9 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1998".
All'articolo 7, al comma 1, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni".
All'articolo 8:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
" 2. Il commissario delegato di cui al comma 1 completa gli interventi urgenti nei limiti degli stanziamenti assegnati con le ordinanze di cui all'articolo 1 e con l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e, comunque, nel termine della durata dello stato di emergenza";
al comma 3, primo periodo, le parole: "Ministero per i beni culturali e ambientali, avvalendosi anche dei comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 6, comma 2, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, integrati dai rispettivi sub-commissari per le Marche e per l'Umbria," sono sostituite dalle seguenti: "commissario delegato di cui al comma 1, sentiti i comuni interessati, avvalendosi anche dei comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 5,", al terzo periodo, dopo le parole: "attuatori degli interventi" sono aggiunte le seguenti: ", che di norma sono i soggetti proprietari," e sono aggiunti i seguenti periodi: "Il piano deve assicurare, anche attraverso un intervento stralcio prioritario, il coordinamento e la contemporaneità dei lavori di recupero dei beni culturali danneggiati dal terremoto e di quelli relativi agli stessi beni previsti dalla legge 7 agosto 1997, n. 270. A tal fine agli interventi finanziati dalla citata legge n. 270 del 1997 nei comuni terremotati delle regioni Marche e Umbria si applicano le procedure di cui all'articolo 14.";
dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3- bis. Per il recupero degli edifici monumentali privati danneggiati dalla crisi sismica, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 4, possono essere concessi contributi per gli altri interventi di restauro ai sensi e con le modalità di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, come modificato dall'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 352".
All'articolo 9:
al comma 1, primo periodo, le parole: "dandone notizia alle regioni" sono sostituite dalle seguenti: "sentite le regioni";
al comma 3, dopo le parole: "Il Ministero per le politiche agricole" sono inserite le seguenti: ", d'intesa con le regioni,".
All'articolo 10, al comma 1, primo periodo, le parole: "le disposizioni del" sono sostituite dalle seguenti: "le disposizioni di cui al" e le parole: ", nonchè quelle di cui all'articolo 7" sono sostitute dalle seguenti: "e quelle di cui agli articoli 7 e 14, comma 4,".
All'articolo 11, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1- bis. Le regioni disciplinano i casi di aventi diritto a provvidenze per effetto di precedenti eventi sismici, rientranti nei benefici del presente decreto, prevedendo adeguate norme di armonizzazione al presente decreto che consentano ai comuni la gestione unitaria delle risorse complessivamente assegnate".
All'articolo 12:
al comma 3, terzo periodo, le parole: "pari al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 20 per cento";
al comma 4, le parole: "33 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "37 miliardi", dopo le parole: "si provvede" sono inserite le seguenti: ", quanto a lire 33 miliardi," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, quanto a lire 4 miliardi, con le disponibilità di cui all'articolo 15, comma 1, che saranno riversate dalle regioni al bilancio dello Stato. Gli incrementi di contributi di cui al presente articolo hanno carattere straordinario e non costituiscono base di calcolo per la determinazione dei contributi degli anni successivi.";
al comma 5, dopo le parole: "di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: "nonchè per le comunità montane e per le province dell'Umbria e delle Marche" e, all'ultimo periodo, la parola: "comuni" è sostituita dalle seguenti: "enti locali".
Dopo l'articolo 12, sono inseriti i seguenti:
"Art. 12-bis (Benefici a favore delle aziende agricole). - 1. A favore di titolari di aziende agricole, costituite con finanziamenti della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, anche per il tramite degli enti regionali di sviluppo agricolo ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed assegnate con pagamento rateizzato del prezzo, che abbiano subito danni nelle strutture aziendali tali da comportare interventi di ripristino e di riattamento delle strutture stesse, le rate corrispondenti possono essere sospese sino a cinque anni e la relativa scadenza può essere differita per il corrispondente numero di rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista, con tasso di interesse ridotto al due per cento per l'intero importo del mutuo residuo.
2. La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è autorizzata a compiere operazioni di acquisto e di rivendita, con tasso di interesse ridotto al due per cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli ed associati, anche in cooperativa, che risultavano residenti nelle zone terremotate ed ivi esercitavano la loro attività lavorativa al momento del sisma, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese nelle zone colpite dal terremoto o in zone contermini.
3. Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere conglobate dalla Cassa stessa nel debito contratto per l'acquisizione dei terreni.
4. Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi, per l'esecuzione delle stesse opere, di mutui a tasso agevolato, la Cassa è autorizzata a prestare fideiussioni agli istituti concedenti il mutuo fino alla concorrenza del relativo importo di spesa ritenuta ammissibile dagli organi tecnici regionali.
Art. 12- ter (Dismissione e trasferimento di beni demaniali). - 1. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, i beni immobili dello Stato localizzati nei comuni interessati dalla crisi sismica di cui al presente capo e che non siano utilizzabili o siano dismissibili perchè non più rispondenti alle esigenze delle amministrazioni statali, con decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonchè, limitatamente ai soli beni assegnati in uso governativo al Ministero della difesa, di concerto con il Ministero della difesa, possono essere trasferiti in proprietà a titolo gratuito agli stessi comuni che ne hanno deliberato la destinazione alle esigenze della ricostruzione ed alla ripresa delle attività economiche, produttive, culturali, scolastiche e sociali".
All'articolo 13:
il comma 5 è sostituito dai seguenti
"5. All'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: "1998" e "31 dicembre 1998" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1998 e 1999" e "31 dicembre 1999";
b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "I comandi militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate da parte delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali e loro consorzi, assegnano, previa convenzione, i soggetti interessati, tenendo conto delle professionalità e delle attitudini individuali dei soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi. Per il vitto e l'alloggio di tali soggetti si provvederà tenendo conto della ricettività delle caserme e della disponibilità dei comuni, nonchè autorizzando il pernottamento ed eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni. L'assegnazione dei militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato una convenzione avverrà entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari stessi.";
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1997 e 1998, residenti alla data del 26 settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni Marche ed Umbria danneggiati dal terremoto, le cui abitazioni principali siano state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità totale o parziale, sono, a domanda, dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e, se già in servizio, ottengono il congedo anticipato".
5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, come modificato dal comma 5 del presente articolo, si applicano anche ai comuni di cui all'articolo 10, comma 1, del presente decreto.";
dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, per il periodo 1997-1998 la compensazione è effettuata in via prioritaria, rispetto a tutte le altre categorie, a favore dei produttori titolari di quota ubicati nei territori dell'articolo 1 del presente decreto danneggiati dalla crisi sismica.
6-ter. In conseguenza della crisi sismica, in favore delle imprese alberghiere, delle aziende termali e dei pubblici esercizi di cui ai codici ISTAT da 55.1 a 55.4, 63.30.01, 92.72.1 e 93.04.2, operanti nei territori delle regioni Umbria e Marche, è riconosciuto lo sgravio dei contributi previdenziali dovuti, per i lavoratori ivi occupati, dai datori di lavoro alle gestioni INPS dal 1° ottobre 1997 fino al 31 marzo 1998. Il beneficio è applicato in favore dei soggetti che attestano, con autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, di avere subìto una riduzione del volume d'affari di almeno il 30 per cento rispetto all'equivalente periodo dell'anno precedente. L'efficacia delle predette disposizioni è condizionata all'autorizzazione da parte della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del trattato istitutivo della Comunità economica europea. L'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 42 miliardi per l'anno 1998, è posto a carico delle disponibilità di cui all'articolo 15, comma 1, ed è rimborsato all'INPS, da parte delle regioni, sulla base di apposite rendicontazioni.
6-quater. All'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1- bis. Nelle frazioni o centri abitati dei comuni interessati dalla crisi sismica in cui, per gravi danni, sono intervenuti sensibili mutamenti della distribuzione della popolazione, le regioni Marche e Umbria possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni, l'apertura di dispensari farmaceutici per il tempo necessario alla verifica delle mutate dislocazioni della popolazione nel comune e comunque fino all'avvenuta ricostruzione".
6- quinquies. Al fine di completare l'allestimento del Centro espositivo della Rocca Paolina di Perugia viene erogato un contributo di lire un miliardo a favore dell'amministrazione provinciale di Perugia. All'onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.
6- sexies. Per realizzare interventi di carattere straordinario finalizzati all'incremento del bacino idrico del lago Trasimeno, è assegnato all'Autorità di bacino del fiume Tevere uno stanziamento di lire sette miliardi nel triennio 1998-2000.
6- septies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6- sexies, in ragione di lire due miliardi annue per gli anni 1998 e 1999 e di lire tre miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
6-octies. Il termine del 31 dicembre 1997 per le denunce in catasto degli immobili oggetto di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1998 limitatamente alle regioni Umbria e Marche.
6-novies. All'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel primo periodo, sono soppresse le parole: "altre" e "diverse da quelle di cui al comma 1,"".
All'articolo 14:
al comma 1, ultimo periodo, le parole da: "si applica" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "la determinazione dell'amministrazione procedente è subordinata all'espletamento della procedura di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
al comma 2, dopo le parole: "raggruppati temporaneamente," sono inserite le seguenti: "a cooperative di produzione e lavoro";
al comma 3, dopo le parole: "degli interventi" sono inserite le seguenti: "previsti dal presente decreto";
al comma 4, dopo le parole: "distrutte o danneggiate" sono inserite le seguenti: ", previsti dal presente decreto,", le parole: "5 milioni di ECU" sono sostituite dalle seguenti: "due milioni di ECU" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno 15 soggetti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della citata legge n. 109 del 1994 per i lavori oggetto dell'appalto.";
dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4- bis. Per i territori dell'Umbria e delle Marche interessati dalla crisi sismica il CIPE, in sede di esame, di approvazione e di finanziamento dei patti territoriali e dei contratti di area previsti dalla legge 28 dicembre 1996, n. 662, e dalla delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 1997, assicura agli stessi un iter amministrativo preferenziale.";
al comma 5, dopo la parola: "lavori", sono inserite le seguenti: "previsti dal presente decreto", le parole: "superiore a 5 milioni di ECU" sono sostituite dalle seguenti: "da due a cinque milioni di ECU" e sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: "Nel caso di non approvazione del progetto l'impresa appaltatrice decade. Ove i lavori vengano affidati con le modalità sopraindicate, in sede di progettazione esecutiva possono effettuarsi adeguamenti al progetto definitivo, posto a base dell'affidamento, nei limiti di quanto previsto all'articolo 25, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito dall'articolo 8- ter del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, e non sono ammesse varianti di alcun tipo in corso d'opera. In tutti i casi di cui al presente articolo in cui i lavori non vengano affidati con le modalità sopraindicate, le varianti in corso d'opera sono ammesse con le modalità dicui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito dall'articolo 8-ter del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216; in tali casi il limite indicato nell'ultimo periodo del comma 3 del medesimo articolo è aumentato al 15 per cento. Le varianti che non comportano modifiche sostanziali sono approvate dall'ingegnere capo dei lavori; tutte le altre varianti sono sottoposte ad un nuovo esame da parte dello stesso organo che si è espresso sul progetto originario.";
al comma 7, dopo le parole: "L'amministrazione aggiudicatrice" sono inserite le seguenti: ", per gli interventi previsti dal presente decreto,";
al comma 12, ultimo periodo, la parola: "attuazione" è sostituita dalla seguente: "attestazione" e sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: "Tali obblighi valgono anche per le imprese subappaltatrici. Le regioni, nel disciplinare i meccanismi di erogazione dei contributi ai privati, stabiliscono una ritenuta di garanzia, che sarà applicata dalle regioni medesime e sarà liquidata a lavori ultimati, previa presentazione di certificati liberatori rilasciati dagli organi o soggetti competenti alla verifica della regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi sopra indicati.";
al comma 13, nell'alinea, le parole: "specifiche normative" sono sostituite dalla seguente: "direttive", alla lettera b), la parola: "corrispondenza" è sostituita dalla seguente: "conformità" e alla medesima lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con comprovata esperienza nei lavori da verificare";
al comma 14, dopo le parole: "enti pubblici di ricerca" sono inserite le seguenti: ", di cooperative di produzione e lavoro";
dopo il comma 14, sono inseriti i seguenti:
"14- bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 6, comma 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, gli enti locali di cui al comma 1 dell'articolo 12 possono utilizzare le graduatorie concorsuali ancora efficaci per la copertura di posti istituiti o trasformati successivamente alla data del 26 settembre 1997. La presente disposizione ha effetto fino alla data del 31 dicembre 1998.
14- ter. Le amministrazioni degli enti locali di cui al comma 1 dell'articolo 12 possono inoltre corrispondere ai dirigenti, cui siano formalmente affidati specifici compiti per attività connesse all'emergenza sismica ed al processo di ricostruzione, un compenso forfettario rapportato alla retribuzione dello stipendio base, con onere a carico dei propri bilanci.";
al comma 15, dopo le parole: "crisi sismica," sono inserite le seguenti: "e per predisporre il piano di interventi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e)," e dopo le parole: "assumere geologi" sono inserite le seguenti: "e tecnici nei settori idraulico e forestale".
All'articolo 15:
al comma 1, le parole: "di ricostruzione" sono soppresse;
al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dopo la parola: "trascorso" è aggiunta la seguente: "almeno"";
al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I fondi che affluiscono alle contabilità speciali di cui al presente decreto e a quelle di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono mantenuti a disposizione dei funzionari delegati fino alla realizzazione degli interventi cui i fondi medesimi si riferiscono.";
al comma 7, dopo la parola: "individuati" sono inserite le seguenti: "anche limitatamente ad alcune frazioni" e dopo le parole: "pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997" sono aggiunte le seguenti: "e ai sensi dell'articolo 10 dell'ordinanza 20 novembre 1997, n. 2717";
il comma 8 è sostituito dal seguente:
" 8. A decorrere dall'anno 1999 i fabbisogni di spesa per ulteriori interventi a carico o con il contributo dello Stato, connessi con l'attuazione del programma di cui all'articolo 2, potranno essere finanziati mediante appositi accantonamenti da inserire nella legge finanziaria".
All'articolo 16, al comma 1, dopo le parole: "l'alta vigilanza" sono inserite le seguenti: "sugli atti, sui tempi, sui modi e".
All'articolo 17, al comma 1, primo periodo, la parola: "provvedono" è sostituita dalle seguenti: "possono provvedere", dopo le parole: "Forlì, Cesena, Parma," sono inserite le seguenti: "Reggio Emilia, Modena," e le parole: "gennaio, febbraio e ottobre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "gennaio, febbraio, ottobre e dicembre 1996"; il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Al fabbisogno, nel limite di lire 260,5 miliardi, lo Stato concorre nel limite di lire 135,5 miliardi per la Regione Emilia-Romagna e nel limite di lire 80 miliardi per la Regione Calabria, con le disponibilità di cui all'articolo 21".
All'articolo 18:
al comma 1, dopo le parole: "alla spesa" sono inserite le seguenti: "per la demolizione,";
al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", al fine del recupero dell'immobile stesso";
al comma 6, dopo la parola: "immobili" sono inserite le seguenti: "di cui ai commi 1 e 5".
All'articolo 19:
al comma 1, nell'alinea, la parola: "provvede" è sostituita dalle seguenti: "può provvedere" e alla lettera c), dopo le parole: "immobili privati" sono inserite le seguenti: ", anche destinati ad attività produttive";
al comma 2, le parole: "lettera b )" sono sostituite dalle seguenti: "lettere b ) e c )";
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2- bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 e per le parti con queste compatibili la regione tiene conto delle decisioni assunte dal commissario delegato, sentito il nucleo tecnico-specialistico di cui all'articolo 2, comma 5, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2475 del 19 novembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1996.";
il comma 3 è sostituito dal seguente:
" 3. Al fabbisogno si provvede nel limite di lire 100 miliardi per le finalità di cui al comma 1, lettere a ) e b ), e di lire 40 miliardi per la finalità di cui al comma 1, lettera c), con le disponibilità di cui all'articolo 21".
All'articolo 21, al comma 1, dopo le parole: "Al relativo onere, a decorrere dall'anno 1998 e fino all'anno 2017, si provvede" sono inserite le seguenti: "per l'anno 1998 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille dell'IRPEF iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e per gli anni dal 1999 al 2017".
All'articolo 22, al comma 2, le parole: "Gli enti locali" sono sostituite dalle seguenti: "I comuni e, in caso di opere connesse con la funzionalità di strade provinciali, le province".
All'articolo 23:
la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Misure urgenti nei territori del bacino del fiume Po interessati dall'alluvione del novembre 1994 e dagli eventi idrogeologici dell'ottobre 1996, nonchè a favore del complesso di San Costanzo al Monte)";
al comma 1, lettera b), primo periodo, le parole: "unità previsionale di base 4.2.1.3" sono sostituite dalle seguenti: "unità previsionale di base 6.2.1.9";
dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. Per l'intervento a tutela delle condizioni statiche del complesso monumentale di San Costanzo al Monte, sito nella Provincia di Cuneo, è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni a favore dell'amministrazione provinciale di Cuneo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.
6-ter. Il termine del 30 giugno 1998, di cui al comma 10- bis dell'articolo 4 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, è prorogato al 31 dicembre 1999.
6-quater. Il termine del 31 dicembre 1997, di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, come modificato dall'articolo 7-ter del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, è prorogato al 31 dicembre 1998. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle finanze provvede ad adeguare alla presente disposizione i termini di cui al decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1997.
6-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, le parole: "entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
6-sexies. Gli interventi di difesa e sistemazione idraulica sui corsi d'acqua di competenza del Magistrato per il Po ricompresi nel piano stralcio PS 45 redatto ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, possono essere delegati agli enti locali e territoriali interessati. A tal fine il presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto, provvede al conferimento della delega per ogni singolo intervento, fissando le modalità per la gestione.
6-septies. All'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6-bis. Nei limiti delle risorse disponibili, iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica all'unità previsionale di base 3.2.1.8 Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera', ai titolari di aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli che intendono rilocalizzare la propria attività, si applicano i commi 1, 2, 3 e 4, limitatamente alle disposizioni relative alla possibilità di accedere ai finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, nonchè il comma 5 del presente articolo".
6-octies. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e al fine di consentire alle imprese danneggiate che hanno presentato la domanda al Mediocredito centrale spa, ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 13 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1997, di ottenere la concessione dei contributi fino al 30 per cento del valore dei danni subiti dai beni immobili e mobili, il Mediocredito centrale spa è autorizzato ad utilizzare, nel limite di lire 3.500 milioni, le somme residue assegnategli per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni e integrazioni.
6-novies. Per il completamento degli interventi urgenti di prevenzione del rischio idraulico e per la protezione di nuclei abitati ricadenti all'interno delle aree golenali del fiume Po, con particolare riguardo a quelle ubicate nei comuni di Mezzani Bocca d'Enza, sito nella Provincia di Parma, e Sommo con Porto, frazione di San Daniele Po, sito nella provincia di Cremona, il Magistrato per il Po è autorizzato ad utilizzare i ribassi d'asta derivanti dall'affidamento delle opere di propria competenza".
Dopo l'articolo 23, sono inseriti i seguenti:
"Art. 23-bis (Semplificazione delle procedure per il completamento della ricostruzione nelle zone della Sicilia occidentale interessate dagli eventi sismici del 1968). - 1. Il comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dai seguenti:
" 11. Alle funzioni statali attinenti all'istruttoria, alla definizione e alla liquidazione delle pratiche relative ai contributi concessi per la ricostruzione privata nelle predette zone della valle del Belice, sulla base di norme entrate in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1987, n. 120, di conversione del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, provvedono i comuni interessati, con le modalità di cui all'aricolo 13-bis del predetto decreto-legge n. 8 del 1987.
11-bis. Sono altresì trasferite ai comuni interessati le funzioni relative alle operazioni e alle procedure necessarie di frazionamento ed accatastamento con presentazione all'ufficio tecnico erariale delle domande di voltura catastale degli immobili e beni espropriati per i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria e per i lotti assegnati ai privati nonchè degli edifici pubblici nelle zone della Valle del Belice".
2. Gli oneri relativi alle funzioni statali trasferite ai sensi del comma 1 faranno carico ai comuni interessati sulle somme già autorizzate per la ricostruzione dell'edilizia abitativa danneggiata dal sisma del 1968.
Art. 23-ter (Semplificazione delle procedure per il completamento della ricostruzione nelle regioni Basilicata e Campania, interessate dagli eventi sismici del 1980, 1981 e 1982). - 1. Le regioni Basilicata e Campania possono emanare norme di semplificazione delle procedure relative al completamento del processo di ricostruzione delle abitazioni private nelle zone delle due regioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, in modo organicamente raccordato con le disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, e nella legge 23 gennaio 1992, n. 32, tenendo conto dei seguenti criteri ed obiettivi:
a) attribuire interamente ai comuni la gestione delle attività di ricostruzione;
b) favorire la piena utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate ai comuni, dando priorità alla ricostruzione delle abitazioni danneggiate dal sisma di nuclei familiari effettivamente abitanti in strutture abitative mobili.
2. Le regioni e gli enti locali possono integrare con propri fondi le risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato per il completamento della ricostruzione.
3. I comuni, ai fini dell'accelerazione degli interventi strettamente connessi al completamento della ricostruzione, possono avvalersi delle procedure di cui all'articolo 14, commi 1, 3, 8 e 12, del presente decreto, in quanto applicabili.
Art. 23- quater (Semplificazione delle procedure per la ricostruzione delle zone della Sicilia interessate dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990). - 1. Al fine di accelerare l'opera di ricostruzione delle zone interessate dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettere a) e b), sono aggiunti i seguenti periodi: "Nei casi in cui la ricostruzione in sito non sia possibile per ragioni urbanistiche, geologiche o per il rispetto della vigente normativa tecnica antisismica, può essere autorizzato, rispettivamente nei limiti del contributo spettante, l'acquisto di immobili esistenti che abbiano caratteristiche compatibili con la destinazione dell'immobile distrutto o danneggiato, e siano stati edificati o adeguati nel rispetto della normativa sismica vigente. Conseguentemente l'area di risulta della costruzione preesistente è acquisita a titolo gratuito, previa demolizione a cura del comune, al patrimonio comunale.";
b) al comma 2, lettera i-ter) dopo la parola: "immobili" sono aggiunte le seguenti: ", da parte dei comuni".
2. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Tale comitato tecnico, nominato dal Presidente della Regione siciliana sentito il Dipartimento della protezione civile, predispone altresì il piano degli interventi da realizzare con le disponibilità residue accertate ai sensi del comma 1, lettera a), del presente articolo, e provvede alla revisione del programma di cui all'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, precedentemente approvato. La Regione siciliana approva il programma e individua per ciascun intervento il soggetto attuatore".
3. Per tutti gli interventi infrastrutturali, sugli edifici privati, pubblici, di culto e di interesse storico, artistico e monumentale di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433 e successive modificazioni, e per quelli derivanti dall'articolo 3 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, la Regione siciliana, gli enti locali e le ammininistrazioni pubbliche interessate possono avvalersi delle procedure di cui all'articolo 14, commi 1, 3, 8, 12 e 14, del presente decreto e di cui all'articolo 76, comma 1, della legge della Regione siciliana 1° settembre 1993, n. 25, senza ulteriori oneri a carico dello Stato.
Art. 23-quinquies (Misure contro gli incendi boschivi). - 1. Per prevenire e fronteggiare le gravi situazioni di pericolo e di danno a persone e cose, connesse con gli incendi boschivi sul territorio nazionale e in particolare con gli effetti del sisma nelle aree delle Marche e dell'Umbria, è autorizzata l'acquisizione da parte del Corpo forestale dello Stato di velivoli ad ala rotante all'importo complessivo di spesa derivante dai limiti di impegno quindicennali di lire 15.000 milioni nel 1998, di lire 15.000 milioni nel 1999 e di lire 5.000 milioni nel 2000.
2. Il Ministero per le politiche agricole provvede a rimborsare direttamente agli istituti bancari gli oneri per capitale ed interessi derivanti da mutui e da altre operazioni finanziarie relative all'acquisto di cui al comma 1.
3. Per le esigenze connesse all'attuazione del programma di cui al comma 1 e per quelle di accasermamento, ammodernamento, realizzazione di nuove basi e di formazione del Corpo forestale dello Stato, è altresì autorizzata la spesa di lire 4.400 milioni nel 1999 e lire 2.700 milioni nel 2000.
4. Le somme derivanti dalla dismissione dei due aeromobili antincendi Canadair CL 215 in dotazione al Corpo forestale dello Stato sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere reiscritte nello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole per incrementare le azioni di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi.
5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 15.000 milioni nel 1998, 34.400 milioni nel 1999 e 37.700 milioni nel 2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998 e successive proiezioni, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 23-sexies (Altre misure di protezione civile). - 1. Le economie realizzate dalle regioni e dagli enti locali sulle somme derivanti dai mutui contratti per interventi di protezione civile possono essere utilizzate dagli enti medesimi, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, per interventi conseguenti allo stesso evento o ad altri eventi calamitosi.
2. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali provvedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a rendicontare le somme effettivamente spese anche attraverso proprie anticipazioni. Decorso inutilmente tale termine, il Dipartimento della protezione civile provvede a revocare la parte di finanziamento non ancora trasferita o impegnata e ad utilizzarla per nuovi interventi urgenti, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228.
3. Le somme non utilizzate al 31 dicembre 1997 sui capitoli di cui al centro di responsabilità 6 "Dipartimento protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sui capitoli di cui al centro di responsabilità 4 "Difesa del suolo" dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici sono conservate in bilancio per essere utilizzate negli esercizi successivi.
4. Nel caso in cui si verifichino eventi calamitosi che colpiscono i beni privati e qualora i danni subiti siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di compagnie assicuratrici, la corresponsione degli eventuali contributi pubblici per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino dei danni ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza. In tal caso, il contributo così determinato è integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi pagati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento.
Art. 23-septies (Personale dell'Istituto nazionale di geofisica). - 1. Allo scopo di assicurare la sorveglianza permanente delle aree a rischio del territorio nazionale e di fornire con immediatezza al Dipartimento della protezione civile i dati tecnici necessari per la gestione delle emergenze, l'organico dell'Istituto nazionale di geofisica è determinato in 220 unità. L'Istituto nazionale di geofisica può, nell'ambito delle disponibilità di organico, assumere personale, attingendo anche a quello attualmente in servizio con contratto a tempo determinato, secondo le procedure previste dall'articolo 39, comma 8, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 2,5 miliardi annue per gli anni 1998-2000 ed a regime, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".