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ASSESSORATO DELLA SANITA'

CIRCOLARE 2 febbraio 1998, n. 946

G.U.R.S. 7 marzo 1998, n. 11

Circolare esplicativa del decreto 12 agosto 1997, relativo alla spesa sanitaria per le prestazioni di laboratorio necessarie alla ricerca di portatore di talassemia.

A chiarimento del decreto 12 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 53 del 27 settembre 1997, si ribadisce l'importanza che ha nella regione l'attività di prevenzione della talassemia e si precisa che:

- per le donne di età compresa tra 13 e 45 anni che richiederanno il test per l'identificazione dello stato di "portatore" di emoglobinopatia è necessaria la richiesta formulata dal medico curante, o dagli operatori dello stesso Centro, anche se per l'esecuzione del test non è richiesta alcuna contribuzione aggiuntiva. Tale richiesta varrà come documentazione per il pagamento della prestazione da parte della A.USL di residenza della donna richiedente;

- per gli screening programmati dai centri per la diagnosi, cura e prevenzione della talassemia, la documentazione sarà costituita da una dichiarazione del responsabile del centro sul totale delle determinazioni effettuate, insieme ad una relazione sui risultati;

- per tutte le determinazioni relative agli esami di approfondimento dell'emoglobinopatia della donna portatrice e per tutti i tests relativi ai consanguinei ed al partner, la richiesta dovrà essere fatta dagli operatori dei centri che effettueranno i tests di approfondimento sia che abbiano essi stessi eseguito la prima rilevazione o che abbiano convalidato una determinazione effettuata da altro laboratorio;

- tutte le attività necessarie per la realizzazione di una adeguata campagna di screening (programmazione dell'intervento, informazione della popolazione, esecuzione dei prelievi ematici, ecc.) sono da ritenersi parte integrante delle ore di servizio prestate dell'azienda di appartenenza;

- considerato che il 30% dei nuovi nati con talassemia nell'ultimo quinquennio è figlio di coppie che avevano ricevuto un risultato falsamente negativo (o, comunque, mal interpretato) del test di screening, a cui si erano sottoposti, si fa obbligo ai direttori generali delle A.USL di dare disposizioni affinché siano effettuati adeguati controlli sull'applicazione del protocollo diagnostico che è parte integrante del decreto in oggetto.

L'Assessore: PAGANO