
DECRETO LEGGE 20 gennaio 1998, n. 4
G.U.R.I. 21 gennaio 1998, n. 16
Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale.
(convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52)
TESTO COORDINATO (alla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e con annotazioni alla data 30 dicembre 2004)
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di sostegno al reddito e incentivazione all'occupazione, di contenimento del costo del lavoro, attraverso la riduzione delle aliquote contributive, al fine di rilanciare l'attività edilizia, nonché di definire l'operatività di talune norme previdenziali ed il funzionamento di organi collegiali operanti presso enti ed organismi gestori di forme di previdenza e di assistenza obbligatorie;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'adeguamento delle disposizioni in materia di promozione del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno, attraverso il cosidetto "prestito d'onore", nonché alla ridotazione finanziaria del Fondo per l'occupazione, per consentire gli interventi occupazionali allo stesso connessi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 gennaio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per le politiche agricole;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Disposizioni in materia di sostegno al reddito
(modificato e integrato dalla legge di conversione 20 marzo 1998, n. 52, modificato dall'art. 81, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dall'art. 62, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dall'art. 78, comma 15, lett. b) e c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'art. 52, comma 70, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, modificato e integrato dall'art. 2, comma 1, del D.L. 11 giugno 2002, n. 108, convertito dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, dall'art. 41, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, modificato dall'art. 3, comma 135, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dall'art. 6-septies del D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, convertito dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, modificatoe e integrato dall'art. 20, comma 2, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, modificato dall'art. 1, comma 1211, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificato e integrato dall'art. 2, commi 525 e 531, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e modificato dall'art. 19, commi 13 e 14, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)
1. Il termine previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 17, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative alla possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, è prorogato al fino alla riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009 ai fini dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste medesime, nel limite complessivo massimo di 9 miliardi di lire per l'anno 1998 e di 9 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 nonchè di 60,4 milioni di euro per l'anno 2002 e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 e 2005 e di 45 milioni di euro per il 2006 nonchè di 37 milioni di euro per il 2007 e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rimborsa i relativi oneri all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previa rendicontazione.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione fino al 31 dicembre 2009. Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, e comunque entro il limite massimo di 30 miliardi di lire.
3. Sono prorogati per ulteriori otto mesi:
a) i trattamenti di integrazione salariale concessi alle imprese in crisi sottoposte al regime di amministrazione straordinaria, a decorrere dalla scadenza dell'ultima proroga concessa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
b) i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, per i lavoratori in servizio alla data del 15 dicembre 1997. La misura dei trattamenti di integrazione salariale prorogati è ridotta del 10 per cento. Le predette proroghe possono essere concesse nel limite massimo di lire 3 miliardi per i trattamenti di cui alla lettera a) e di lire 3 miliardi per i trattamenti di cui alla lettera b), per indennità e contribuzione figurativa e l'onere complessivo è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1.
3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può prorogare, per un periodo massimo di sei mesi, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 9, comma 25, lettera c), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. L'onere complessivo per la concessione del predetto intervento, pari a lire 3 miliardi, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1.
4. La possibilità prevista dall'articolo 4, comma 25, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, di concedere, nei casi ivi previsti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, i benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di assunzione di lavoratori iscritti nella lista di mobilità, trova applicazione relativamente alle domande presentate entro il 31 dicembre 1997, entro il limite delle risorse allo scopo predeterminate dall'articolo 2, comma 29, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 31, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative al diritto dei lavoratori dipendenti o già dipendenti da discariche autorizzate e iscritti nelle liste di mobilità non antecedentemente al 1° gennaio 1996, si interpretano nel senso che la percezione della relativa indennità non è subordinata al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7, commi 1, 2 e 4, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. Fermo restando il limite massimo di spesa di cui all'articolo 4, comma 31, del citato decreto-legge n. 510 del 1996, il termine di scadenza per l'iscrizione nelle liste di mobilità è prorogato di dodici mesi.
6. I piani per l'inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo 9-octies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono prevedere lo svolgimento delle attività, da parte di giovani residenti nelle aree di cui agli obiettivi numeri 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, presso imprese del settore industriale operanti in territori diversi da quelli ricompresi negli obiettivi numeri 1 e 2 del predetto regolamento e che abbiano concordato, ai sensi del comma 203 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o anche tramite le loro associazioni territoriali, rapporti di collaborazione con le corrispondenti associazioni o con gli enti locali delle aree territoriali di provenienza dei giovani, finalizzati allo sviluppo economico di tali aree. In tali casi ai giovani è corrisposta una indennità aggiuntiva di lire 800 mila mensili a titolo di rimborso degli oneri relativi alla spesa sostenuta per il vitto e l'alloggio, a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, nonché una indennità pari a lire 200 mila mensili a carico dell'impresa ad integrazione dell'indennità di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Ai giovani residenti nelle aree di cui al citato obiettivo n. 2, le indennità aggiuntive di cui al presente comma sono corrisposte nel caso che le attività formative siano svolte presso imprese non operanti nelle regioni di residenza. Il Governo deve riferire alle commissioni parlamentari competenti in ordine ai risultati dello svolgimento delle suddette attività. I piani di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 avviati entro il 1998 possono essere completati nel 1999 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del predetto Fondo. (1)
7. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, le parole: "una quota pari al 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "una quota non inferiore al 70 per cento. Al comma 2 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 129 del 1997 le parole: "stipulati entro il 15 ottobre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "le cui procedure siano state attivate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, entro il 15 ottobre 1997".".
Si riporta il testo dell'art. 11 della L.R. 5 gennaio 1999, n. 4:
"Art. 11 - Piani interregionali
1. Le disposizioni contenute nel comma 6, dell'articolo 1 del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, si applicano ai giovani residenti nel territorio della Regione Siciliana con le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) i piani interregionali possono prevedere lo svolgimento di attività presso imprese, anche artigianali o cooperative, operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi;
b) ai piani interregionali si applicano le disposizioni contenute negli articoli 19, 24 e 25 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30;
c) l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, è autorizzato a promuovere e finanziare i piani interregionali, di cui al comma 6, dell'articolo 1, del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, con le risorse statali e comunitarie e con le modalità di cui alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30;
d) i piani interregionali devono prevedere l'impegno ad assumere almeno il 60 per cento dei giovani nei progetti, anche attraverso contratti di formazione e lavoro o di apprendistato. Sarà conferita priorità al finanziamento dei piani interregionali che prevedano, alla conclusione, il posizionamento lavorativo nell'ambito del territorio della Regione Siciliana;
e) i piani interregionali ed i piani regionali possono attivarsi fino al 31 dicembre 2000."
Disposizioni in materia contributiva
(integrato dalla legge di conversione 20 marzo 1998, n. 52)
1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impiegati e quadri del settore dell'edilizia e del settore lapideo è dovuta la contribuzione per il trattamento ordinario di integrazione salariale secondo le aliquote generali dell'1,90 per cento e del 2,20 per cento previste a carico delle imprese industriali. Al relativo onere, valutato in lire 90 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli istituti di patronato e di assistenza sociale cessa il regime di esonero previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304, per il personale dipendente dagli enti di diritto pubblico, e gli istituti medesimi sono tenuti al versamento dei contributi per le prestazioni economiche di malattia nella misura stabilita dall'articolo 31, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, e di maternità nella misura prevista dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni. Gli istituti medesimi sono, altresì, soggetti alla disciplina dell'assegno per il nucleo familiare, ai sensi del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. I contributi versati anteriormente restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni erogate, fino a tale data.
3. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dopo le parole: "gli addebiti contributivi" sono inserite le seguenti: "e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) i premi assicurativi".
4. La disposizione di cui all'articolo 53, comma 6, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che resta fermo, a carico del lavoratore, il contributo di finanziamento al Fondo di previdenza e credito dovuto all'Istituto postelegrafonici nella misura del 2,50 per cento derivante dalla rivalsa di cui all'articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.
Integrazione del Fondo per l'occupazione
1. Per il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata la spesa di lire 976 miliardi per l'anno 1998, di lire 913 miliardi per l'anno 1999 e di lire 714 miliardi a decorrere dall'anno 2000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando:
a) quanto a lire 973 miliardi per il 1998, a lire 913 miliardi per l'anno 1999 e a lire 714 miliardi a decorrere dall'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
b) quanto a lire 3 miliardi per il 1998, l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.
Disposizioni varie
(modificato dalla legge di conversione 20 marzo 1998, n. 52)
[1. I ricorsi di cui all'articolo 49 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, avverso le decisioni della soppressa Commissione di cui all'articolo 39, quinto comma, del citato testo unico, in materia di applicazione della tariffa dei premi INAIL, attualmente pendenti dinanzi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono attribuiti al consiglio di amministrazione dell'INAIL, che decide in via definitiva ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
2. All'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo alla composizione del comitato di vigilanza sul fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione, il numero 2) è sostituito dal seguente:
"2) quattro rappresentanti dei datori di lavoro del settore;"]. (commi soppressi) (1)
3. All'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: "durata di quattro mesi," sono sostituite dalle seguenti: "durata massima di tre mesi,";
b) al comma 4, lettera b), le parole: "con garanzie da acquisire sull'investimento, mediante iscrizione di privilegio speciale;" sono sostituite dalle seguenti: "con idonee garanzie assicurative da acquisire sull'investimento;".
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
I commi annotati sono stati soppressi dalla legge di conversione 20 marzo 1998, n. 52.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 gennaio 1998
SCALFARO
PRODI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
TREU, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
PINTO, Ministro per le politiche agricole
Visto, il Guardasigilli: FLICK