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DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1998, n. 18

G.U.R.I. 10 febbraio 1998, n. 33

Regolamento recante ulteriori modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, concernente problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina di allevamento, in attuazione della direttiva 91/495/CEE, come modificata dalla direttiva 94/65/CE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, recante regolamento di attuazione della direttiva 91/495/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 364, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559;

Vista la direttiva 94/65/CE del Consiglio del 14 dicembre 1994, e, in particolare, l'art. 17, paragrafo 2, che apporta modifiche alla direttiva 91/495/CEE;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 3 novembre 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 dicembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. All'aricolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 364, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

" 6-bis. - Le carni di coniglio e di selvaggina di allevamento separate meccanicamente possono formare oggetto di scambi solo se sono state sottoposte, in precedenza, a un trattamento termico conformemente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 e successive modifiche, nello stabilimento di origine o in qualsiasi altro stabilimento designato dall'unità sanitaria locale competente.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1998

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

BINDI, Ministro della sanità

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1998

Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 9