
REGOLAMENTO (CE) n. 2603/1999 DELLA COMMISSIONE, 9 dicembre 1999
G.U.C.E. 10 dicembre 1999, n. L 316
Norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino al Reg. (CE) n. 2055/2001)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 10 dicembre 1999
Applicabile dal: 10 dicembre 1999 (vedi nota)
Nota
L'art. 9, dopo avere fissato l'entrata in vigore del regolamento, ha disposto che l'art. 3 si applica a far data dal 30 luglio 1999.
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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, (1) in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,
Considerando quanto segue:
1) il regolamento (CE) n. 1257/1999 si applica, per quanto riguarda il sostegno comunitario, a decorrere dal 1° gennaio 2000. I regolamenti abrogati e le disposizioni soppresse da detto regolamento continuano ad applicarsi alle azioni approvate dalla Commissione in forza dei pertinenti regolamenti anteriormente al 1° gennaio 2000;
2) è opportuna l'adozione di norme transitorie per agevolare il passaggio dal sistema vigente al nuovo sistema di sostegno dello sviluppo rurale, onde evitare difficoltà o ritardi nell'attuazione delle azioni di sostegno dello sviluppo rurale nel corso del periodo transitorio;
3) a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999, i piani di sviluppo rurale si estendono su un periodo di programmazione che ha inizio il 1° gennaio 2000. Per garantire che tutte le future misure siano comprese nella nuova programmazione è opportuno che la Commissione non approvi, in forza delle norme vigenti, altre misure o modificazioni di misure la cui validità oltrepassi il termine del 31 dicembre 1999, a meno che la loro approvazione immediata sia necessaria per motivi inderogabili;
4) per garantire la continuità del sostegno agroambientale, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a prorogare gli attuali impegni agroambientali per il periodo necessario a permettere la transizione al nuovo regime e a concludere nuovi contratti agroambientali nella misura in cui possa essere garantita la piena compatibilità di tali impegni con il nuovo quadro normativo del sostegno. Per garantire effettività alle nuove norme sul sostegno agroambientale, le specifiche disposizioni transitorie relative agli impegni agroambientali devono applicarsi a partire dal 30 luglio 1999, ossia dal giorno successivo al loro annuncio agli Stati membri in seno al comitato di gestione. E' inoltre opportuno autorizzare gli Stati membri a concludere impegni agroambientali anteriormente al 1° gennaio 2000 in base a domande presentate prima del 30 luglio 1999 in forza del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, (2) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/95 della Commissione (3);
5) i pagamenti connessi agli impegni assunti anteriormente al 1° gennaio 2000 per progetti di sviluppo rurale che in futuro saranno finanziati dal FEAOG, sezione garanzia, continueranno ad essere finanziati dal FEAOG, sezione orientamento fino al 31 dicembre 2001, secondo le modalità vigenti e compatibilmente con le risorse disponibili. Tuttavia, le spese sostenute sino al 31 dicembre 2001 nell'ambito di piani pluriennali e connesse a questi impegni, così come le indennità compensative relative al più tardi all'anno 1999, possono essere finanziate, a determinate condizioni, dal FEAOG, sezione garanzia qualora non siano disponibili fondi, o i fondi disponibili siano insufficienti. In ogni caso, le spese sostenute nell'ambito di piani pluriennali dopo la data del 31 dicembre 2001 saranno finanziate dal FEAOG sezione garanzia;
6) è opportuno stabilire norme specifiche per determinare il termine a decorrere dal quale sono considerate ammissibili le spese che rientrano nei documenti di programmazione per lo sviluppo rurale del nuovo regime;
7) per risolvere specifici problemi connessi alla modificazione del criterio per il pagamento delle indennità compensative, che da pagamento per capo diventa pagamento per ettaro, è opportuno autorizzare gli Stati membri a continuare, per un periodo transitorio di un anno, a versare le indennità in base al criterio per capo;
8) è necessario definire le date di decorrenza di efficacia delle norme in materia di aiuti di Stato di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 1257/1999, per i nuovi aiuti ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (4);
9) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale, ha adottato il presente regolamento:
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 26 giugno 1999, n. L 160.
G.U. 30 luglio 1992, n. L 215.
G.U. 1 dicembre 1995, n. L 288.
G.U. 27 marzo 1999, n. L 83.
Il presente regolamento reca misure specifiche intese ad agevolare la transizione dal sistema vigente a quello istituito dal regolamento (CE) n. 1257/1999.
In forza dei regolamenti abrogati dall'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999, la Commissione non approva misure, o loro modificazioni, la cui durata di efficacia oltrepassi la data del 31 dicembre 1999, a meno che un'immediata approvazione sia necessaria per motivi inderogabili.
(integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1929/2000)
1. Gli Stati membri hanno la facoltà di prorogare al massimo di un anno, senza tuttavia superare la data del 31 dicembre 2000, la durata degli impegni agroambientali assunti in forza del regolamento (CEE) n. 2078/92 e che scadano prima dell'approvazione, da parte della Commissione, del documento di programmazione per lo sviluppo rurale.
Il periodo di proroga non è preso in considerazione ai fini del calcolo della durata degli impegni in forza del regolamento (CE) n. 1257/1999.
2. Gli Stati membri hanno la facoltà di concludere nuovi impegni agroambientali in forza del regolamento (CEE) n. 2078/92 solo anteriormente al 1° gennaio 2000 e purché sussista una delle seguenti condizioni:
a) che sia stata presentata una domanda prima del 30 luglio 1999, per un impegno da sottoscrivere senza indugio, ai fini della continuità del sostegno agroambientale;
b) che i nuovi impegni siano modificati quanto prima, se necessario, al fine di renderli conformi al documento di programmazione per lo sviluppo rurale approvato dalla Commissione: in tal caso, il periodo che precede la modificazione non è preso in considerazione ai fini del calcolo della durata degli impegni in forza del regolamento (CE) n. 1257/1999.
3. Gli Stati membri specificano in modo dettagliato nei loro piani di sviluppo rurale l'eventuale esercizio delle facoltà di cui ai paragrafi 1 e 2 e vi inseriscono gli impegni modificati in forza del paragrafo 2, lettera b).
4. Prima della fine del periodo di esecuzione di un impegno assunto in forza del regolamento (CEE) n. 2078/92, gli Stati membri possono autorizzare la trasformazione di tale impegno in un nuovo impegno di cinque anni o più nel quadro del regolamento (CE) n. 1257/1999 a condizione che:
a) la trasformazione implichi vantaggi certi dal punto di vista ambientale, e
b) l'impegno esistente risulti significativamente rafforzato.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2055/2001)
1. In relazione al sostegno concesso in forza dei regolamenti (CEE) n. 1696/71 (1), (CEE) n. 404/93 (2) e (CE) n. 2200/96 (3) del Consiglio, nonché in forza dei regolamenti (CEE) n. 4256/88, (4) (CEE) n. 1610/89 (5), (CEE) n. 867/90 (6), (CE) n. 950/97 (7), (CE) n. 951/97 (7) e (CE) n. 952/97 (7) del Consiglio, si applicano i paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. I pagamenti connessi agli impegni conclusi dagli Stati membri anteriormente al 1° gennaio 2000, comprese le indennità compensative relative al più tardi all'anno 1999, e per i quali le spese sono sostenute dagli Stati membri anteriormente al 1° gennaio 2002 continuano ad essere finanziati dal FEAOG, sezione orientamento, secondo le condizioni fissate nei pertinenti regolamenti di cui al paragrafo 1 e compatibilmente con le risorse disponibili.
Qualora, per le azioni di cui al primo comma, non siano disponibili fondi, ovvero essi siano insufficienti, i seguenti pagamenti possono essere integrati nella programmazione dello sviluppo rurale per il periodo 2000-2006 e finanziati dal FEAOG, sezione garanzia, purché gli Stati membri interessati definiscano criteri che identifichino chiaramente la spesa da integrare nella programmazione:
a) pagamenti connessi ad indennità compensative relative al più tardi all'anno 1999,
b) pagamenti connessi a spese pluriennali in aree non coperte dall'obiettivo 1 come definite a decorrere dal 1° gennaio 2000.
3. Il sostegno comunitario per spese pluriennali relative ad interventi di cui al paragrafo 2, primo comma, per i quali le spese sono sostenute dagli Stati membri dopo il 1° gennaio 2002, è finanziato dal FEAOG, sezione garanzia, nelle zone non rientranti nell'obiettivo 1 quali definite a decorrere dal 1° gennaio 2000.
4. Gli Stati membri specificano in modo dettagliato nei loro piani di sviluppo rurali l'eventuale esercizio delle facoltà di cui ai paragrafi 2 e 3.
G.U. 4 agosto 1971, n. L 175.
G.U. 25 febbraio 1993, n. L 47.
G.U. 21 novembre 1996, n. 297.
G.U. 31 dicembre 1988, n. L 374.
G.U. 15 giugno 1989, n. L 165.
G.U. 6 aprile 1990, n. L 91.
G.U. 2 giugno 1997, n. L 142.
1. Per le misure preesistenti, gli Stati membri continuano ad informare la Commissione secondo le pertinenti norme in vigore.
2. Entro il 31 marzo 2000 gli Stati membri comunicano alla Commissione una relazione sulle azioni di cui all'articolo 4. La relazione è presentata conformemente alle tabelle di cui agli allegati I e II.
Sono considerate ammissibili al sostegno del FEAOG, sezione garanzia solo le spese il cui importo è stato effettivamente pagato ai singoli beneficiari di una misura di sostegno allo sviluppo dopo la data del 31 dicembre 1999 e dopo la data di presentazione, o di comunicazione, alla Commissione del pertinente piano di sviluppo rurale, o di eventuali modificazioni di tale piano. La più tardiva di queste due date costituisce il termine a decorrere dal quale le spese sono considerate ammissibili.
Tuttavia, le spese per la valutazione ex ante possono essere considerate ammissibili ai fini del sostegno, a norma dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione (1), se sono state versate dopo il 31 luglio 1999.
G.U. 13 agosto 1999, n. L 214.
Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre, nei loro piani di sviluppo rurale, che le indennità compensative continuino ad essere pagate per capo con riferimento all'esercizio 2000. In tal caso, l'aliquota massima dell'indennità compensativa indicata nell'allegato del regolamento (CE) n. 1257/1999 si applica per unità di bestiame adulto.
Le disposizioni del titolo IV del regolamento (CE) n. 1257/1999 si applicano ai nuovi aiuti, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 659/1999, a decorrere dal 1° gennaio 2000.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
L'articolo 3 si applica a decorrere dal 30 luglio 1999.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
ALLEGATO I
Relazione sui contributi FEAOG impegnati a livello dello Stato membro al 31 dicembre 1999
N. di riferimento ARINCO
Decisione della Commissione n. ....... del ..........................(ultima)
(Presentare una relazione separata per ogni obiettivo)
Unità monetaria .........................
Misure |
Numero di beneficiari (1) |
Spesa pubblica totale spesa approvata (1) |
Contributi FEAOG pendenti (2) |
- articoli da 4 a 9 - articoli da 10 a 11 - articoli da 13 a 16 - articoli da 17 a 19 - articolo 20 - articoli da 26 a 28 Direttiva 72/159/CEE del Consiglio (3) Direttiva 72/160/CEE del Consiglio (3) Regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio (4) Regolamento (CE) n. 952/97 Regolamento (CEE)n. 389/82 del Consiglio (5) Regolamento (CEE)n. 1696/71 |
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Totale programma |
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(1) I dati trasmessi riguardano esclusivamente i casi in cui gli stanziamenti siano stati impegnati o gli importi debbano essere versati con riferimento al periodo anteriore al 1° gennaio 2000, man non siano stati effettivamente versati ai beneficiari anteriormente a tale data. (2) Importi impegnati ma non versati al 31 dicembre 1999. (3) G.U. 23 aprile 1972, n. L 96. (4) G.U. 20 maggio 1972, n. L 118. (5) G.U. 23 febbraio 1982, n. L 51. |
Pratica gestita da ..................................
Tel. ........................ Fax ...................
Data, timbro, qualifica e firma dell'autorità competente dello Stato membro
ALLEGATO II
Relazione sui contributi FEAOG impegnati a livello dello Stato membro al 31 dicembre 1999
N. di riferimento ARINCO
Decisione della Commissione n. ....... del ..........................(ultima)
(Presentare una relazione separata per ogni obiettivo)
Unità monetaria .........................
Misure |
Numero dell'investimento (1) |
Regione |
Spesa ammissibile totale approvata |
Contributi FEAOG |
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Pagati al 31.12.1999 |
Pendenti (2) |
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Totale programma |
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(1) Numero di identificazione dell'investimento dello Stato membro. (2) Importi impegnati ma non versati al 31 dicembre 1999. |
Pratica gestita da ..................................
Tel. ........................ Fax ...................
Data, timbro, qualifica e firma dell'autorità competente dello Stato membro