
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 ottobre 1999
G.U.R.I. 9 novembre 1999, n. 263
Modificazioni e integrazioni alle tabelle A e B (1) annesse alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.
Errata Corrige pubblicata nella G.U.R.I. del 13 novembre 1999, n. 267.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici;
Visto l'art. 2, comma 4, della predetta legge n. 720/1984, che stabilisce che, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle tabelle A e B annesse alla legge medesima;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 febbraio 1989, 29 agosto 1989, 2 luglio 1990 e 14 settembre 1994, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 30 del 6 febbraio 1989, n. 205 del 2 settembre 1989, n. 154 del 4 luglio 1990 e n. 235 del 7 ottobre 1994, con i quali si è provveduto alla modifica delle tabelle A e B annesse alla citata legge n. 720/1984;
Considerato che le unioni di comuni hanno una connotazione giuridica pubblica e beneficiano di contributi a carico del bilancio statale, per cui si ravvisa la necessità di inserirle nella tabella A;
Visto l'art. 15 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, che ha istituito l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, prevedendone l'inserimento nella tabella A;
Visto l'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, che ha previsto il passaggio dalla tabella A alla tabella B dell'ANAS, trascorsi due anni dall'entrata in vigore del predetto decreto;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato del 7 aprile 1998, n. 945, che ha sancito l'illegittimità dell'assoggettamento al sistema di tesoreria unica degli Automobile Clubs provinciali e locali;
Considerato che le autorità portuali previste dall'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, hanno una connotazione giuridica pubblica e che i loro flussi finanziari interessano direttamente la finanza pubblica, per cui si ravvisa la necessità del loro inserimento nella tabella A;
Vista la sentenza n. 1305 del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 15 giugno 1994 con la quale è stata sancita l'illegittimità dell'inclusione nel sistema di tesoreria unica delle aziende e dei consorzi che svolgono servizi pubblici locali diversi da quelli del trasporto pubblico locale;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 78/99 del 1 dicembre 1998 con la quale è stata confermata la legittimità dell'inclusione nel sistema di tesoreria unica delle aziende e dei consorzi di trasporto pubblico locale;
Considerata l'opportunità di eliminare, in quanto compresi nella denominazione "Aziende ospedaliere, decreto legislativo n. 502/1992" esistente nella tabella A, i seguenti enti: Istituti clinici di perfezionamento; Istituto Ortopedico "G. Pini" di Milano; Ospedale Bormio e Sondalo di Sondrio; Ospedale Cà Niguarda di Milano; Ospedale Fatebenefratelli di Milano; Ospedale L. Macchi di Varese; Ospedale S. Carlo Borromeo di Milano; Ospedale S. Gerardo dei Tintori di Monza; Ospedale S. Paolo di Milano; Ospedale Sacco di Milano; Ospedali Riuniti di Bergamo; Spedali civili di Brescia.
Considerata l'opportunità di modificare la denominazione "Aziende ospedaliere, decreto legislativo n. 502/1992" in "Aziende sanitarie e aziende ospedaliere di cui al decreto legislativo n. 502/1992" al fine di assicurare maggiore chiarezza a detta denominazione, in virtù di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, all'articolo 1, comma 155, ha previsto l'inserimento nel sistema di tesoreria unica dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti beneficiari di trasferimenti statali;
Visto l'art. 5, comma 9-bis, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, che ha stabilito che ai consorzi diversi da quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale si applicano le norme dettate per gli enti locali;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411, con il quale l'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria delle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni ha assunto la denominazione "Ente irriguo umbro-toscano";
Visto l'art. 1 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, che ha modificato la denominazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (ANAV), in "Ente nazionale di assistenza al volo" (ENAV);
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, con il quale è stato istituito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e soppresso il Registro aeronautico italiano precedentemente inserito nella tabella A;
Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, che ha disposto l'inserimento, nella tabella A, del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione;
Considerata l'opportunità di escludere dalla tabella A - in conformità alle sentenze n. 24 del 17/24 gennaio 1991 della Corte costituzionale e n. 1534/1999 del 24 maggio 1999 del TAR del Lazio - gli istituti e le aziende per l'edilizia residenziale pubblica in quanto enti regionalizzati;
Considerata l'opportunità di individuare nella tabella A in un'unica denominazione gli "Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269", con la conseguente eliminazione dei seguenti enti già ricompresi nella suddetta denominazione: Ente Ospedaliero "Policlinico S. Matteo" di Pavia; Istituti Fisioterapici Ospedalieri di Roma; Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna; Istituto "Giannina Gaslini" di Genova; Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Saverio de Bellis" di Castellana Grotte; Istituto Nazionale di riposo e cura per anziani "Vittorio Emanuele II" di Ancona; Istituto per lo studio e la cura dei tumori di Milano; Istituto Neurologico "Carlo Besta" di Milano; Istituto per la cura dei tumori "Fondazione Senatore Pascale" di Napoli; Istituto Scientifico per lo studio e la cura dei tumori di Genova; Ospedale Maggiore di Milano; Ospedale Oncologico di Bari; Ospedale per l'Infanzia e "Pie Fondazioni Burlo Garofalo e Alessandro ed Aglaia De Manussi" di Trieste;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1998, n. 374, che ha istituito l'Istituto di studi e analisi economica (ISAE), attraverso la fusione dell'ISCO e dell'ISPE, già inseriti nella tabella A;
Visto l'art. 3 della legge 25 novembre 1995, n. 505, che ha istituito l'Istituto per l'Africa e l'Oriente, nel quale sono stati incorporati l'Istituto Italo-Africano e l'Istituto per il Medio e l'Estremo Oriente già inseriti nella tabella A;
Visto l'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, che ha disposto l'inserimento nella tabella A dell'Istituto nazionale per la fisica della materia;
Visto l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, e successive modificazioni, che stabilisce l'assoggettamento al sistema di tesoreria unica degli organi straordinari della liquidazione degli enti locali dissestati;
Visto l'art. 9, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, che ha disposto l'inserimento nella tabella A della Soprintendenza archeologica di Pompei;
Considerata la necessità di eliminare le opere universitarie dalla attuale denominazione "Università statali, istituti istruzione universitaria, opere universitarie statali, enti ed organismi per il diritto allo studio a carattere generale" in relazione a quanto stabilito dall'art. 1 del decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 642;
Visto l'art. 29, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha escluso dal sistema di tesoreria unica, a decorrere dal 1° luglio 1999, i dipartimenti e gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile delle università;
Considerato che alla liquidazione dell'EAGAT provvede il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti e che, pertanto, si rende necessario escludere l'ente dalla tabella A;
Viste le pronunce del giudice amministrativo (sentenze del TAR del Lazio del 18 ottobre 1989) con le quali è stata sancita l'illegittimità dell'inclusione nella tabella A dei Consorzi di bonifica;
Considerata la necessità di escludere dalla tabella A il Consorzio per l'Idrovia Padova-Venezia che è stato soppresso con il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1988 (Gazzetta Ufficiale n. 134 del 9 giugno 1988);
Considerata la necessità di escludere dalla tabella A l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese che è stato trasformato in società per azioni dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141;
Considerata la necessità di escludere dalla tabella A gli "Enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate" che sono stati trasformati in fondazioni di diritto privato dal decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134;
Ritenuto di dover eliminare dalla tabella A il Centro sperimentale di cinematografia (ora Fondazione Scuola nazionale di Cinema) e l'Ente Autonomo la Biennale di Venezia (ora Società di Cultura la Biennale di Venezia), tenuto conto della loro natura giuridica privata, come si evince dai decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426 e 29 gennaio 1998, n. 19;
Considerata la necessità di eliminare dalla tabella A l'Istituto del Dramma Antico che è stato trasformato in fondazione di diritto privato dal decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20;
Considerata l'esigenza di eliminare dalla tabella A l'Istituto Villa Marelli per le patologie del torace di Milano, essendo confluito in una delle aziende sanitarie di cui alla stessa tabella A;
Considerato che occorre eliminare dalla tabella A l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) in quanto il finanziamento di detto Istituto, dotato di piena autonomia giuridica, patrimoniale, contabile, organizzativa e gestionale, è assicurato, ai sensi del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, dai contributi di vigilanza a carico delle compagnie assicurative;
Visto l'art. 6, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, che ha istituito l'INPDAP, prevedendone l'inserimento nella tabella B, con contestuale soppressione delle gestioni da esso incorporate, tra cui quella dell'ENPAS;
Visto l'art. 2, del decreto legislativo n. 479/1994 che ha istituito l'IPSEMA, prevedendone l'inserimento nella tabella B;
Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, che ha soppresso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed ha trasferito all'Istituto Postelegrafonici, inserito nella tabella B, i compiti svolti dalla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico;
Considerata la necessità di escludere dalla tabella B la cassa conguaglio per il settore telefonico che è stata soppressa con il provvedimento del Ragioniere generale dello Stato del 23 gennaio 1997, n. 225514;
Considerato che, a differenza della cassa conguaglio zucchero in liquidazione, i flussi finanziari della cassa conguaglio per il settore elettrico non interessano, direttamente o indirettamente, la finanza pubblica, per cui si ravvisa la necessità di escluderla dalla tabella B;
Considerata la necessità di escludere dalla tabella B le Federazioni sportive nazionali che hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, come stabilito dall'art. 15 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242;
Vista la legge 26 novembre 1993, n. 489, che, agli articoli 1 e 2, ha trasformato il Mediocredito Centrale e la Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane (Artigiancassa) in società per azioni e che, pertanto, è necessario escludere tali enti dalla tabella B;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che, all'articolo 1, comma 43, ha soppresso l'Opera di previdenza ed assistenza per i ferrovieri dello Stato che va, quindi, esclusa dalla tabella B;
Considerata la necessità di eliminare dalla tabella B il Servizio per i Contributi Agricoli Unificati (SCAU) che è stato soppresso dall'art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
Ravvisata l'opportunità di modificare le tabelle A e B e di riproporre altresì una stesura aggiornata e completa delle suddette tabelle che recepisca le modifiche sinora introdotte sia in via legislativa che amministrativa;
Decreta:
Nella tabella A sono inseriti i seguenti enti:
Unioni di comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti;
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.
Le tabelle A e B annesse alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, comprensive delle modifiche apportate dai provvedimenti legislativi e amministrativi indicati nelle premesse e dagli articoli 1 e 2, sono sostituite dalle allegate tabelle A e B.
La decorrenza dell'entrata in vigore del sistema di tesoreria unica per gli enti di cui all'art. 1 è fissata al 1° dicembre 1999. Detti enti dovranno provvedere al versamento, entro il 30 novembre 1999, nelle contabilità speciali infruttifere che saranno aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato di tutte le disponibilità liquide detenute presso le aziende di credito, ad eccezione, per le Unioni di comuni, delle eventuali disponibilità liquide rivenienti dai prestiti obbligazionari e dai mutui non assistiti da contribuzione statale.
Gli enti di cui al precedente comma dovranno altresì provvedere allo smobilizzo dei titoli di loro proprietà entro il 31 dicembre 1999 disponendo il versamento del ricavato nelle contabilità speciali infruttifere, ovvero in quelle fruttifere ove si tratti di titoli acquistati con fondi provenienti da entrate proprie. Sono esclusi dallo smobilizzo i titoli previsti dal penultimo e dall'ultimo comma dell'art. 6 del decreto del Ministro del tesoro 22 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, e i titoli concernenti la partecipazione a forme societarie previste da specifica normativa o assunte in relazione al perseguimento di finalità istituzionali. Sono altresì esclusi dallo smobilizzo gli eventuali titoli acquistati dalle Unioni di comuni con le disponibilità liquide rivenienti dai prestiti obbligazionari e dai mutui non assistiti da contribuzione statale.
Le contabilità speciali intestate ai dipartimenti e agli altri centri con autonomia finanziaria e contabile delle università continuano ad essere aperte, anche dopo il 1° luglio 1999, esclusivamente al fine di consentire il loro graduale azzeramento ai sensi di quanto disposto dall'art. 29, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 ottobre 1999
Il Presidente del Consiglio dei Ministri: D'ALEMA
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica: AMATO
TABELLA A
- Accademia nazionale dei Lincei
- Aereo club d'Italia
- Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA)
- Agenzia nazionale per la sicurezza del volo
- Agenzia per i servizi sanitari regionali, decreto legislativo n. 266/1993
- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
- Agenzia spaziale italiana
- Automobile Club d'Italia
- Autorità portuali
- Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
- Aziende di promozione turistica
- Aziende e consorzi fra province e comuni per l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale
- Aziende sanitarie e aziende ospedaliere di cui decreto legislativo n. 502/1992
- Biblioteca di Documentazione Pedagogica (BDP)
- Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed aziende speciali ad esse collegate
- Centro europeo dell'educazione (CEDE)
- Club alpino italiano
- Comitato nazionale per le ricerche e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA)
- Comitato per l'intervento nella SIR
- Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB)
- Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5000 abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali
- Comunità montane, con popolazione complessiva montana non inferiore a 10000 abitanti
- Consiglio nazionale delle ricerche
- Consorzi interuniversitari
- Consorzi istituiti per l'esercizio di funzioni ove partecipino province e comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10000 abitanti, nonché altri enti pubblici
- Consorzi per i nuclei di industrializzazione e consorzi per l'area di sviluppo industriale a prevalente apporto finanziario degli enti territoriali
- Consorzio canale Milano-Cremona-Po
- Consorzio del Ticino
- Consorzio dell'Adda
- Consorzio dell'Oglio
- Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica della provincia di Trieste
- Consorzio per la zona agricola industriale di Verona
- Croce rossa italiana
- Ente acquedotti siciliani
- Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna" di Milano
- Ente autonomo del Flumendosa
- Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte in Roma
- Ente Irriguo Umbro-Toscano
- Ente Mostra d'Oltremare di Napoli
- Ente Nazionale Assistenza al Volo (ENAV)
- Ente nazionale corse al trotto
- Ente nazionale italiano turismo
- Ente nazionale per il cavallo italiano
- Ente nazionale per la cellulosa e la carta
- Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC)
- Ente nazionale sementi elette
- Ente per il Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" in Milano
- Ente per le scuole materne della Sardegna (ESMAS)
- Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania
- Ente Risorse Idriche Molise (ERIM)
- Ente teatrale italiano
- Ente zona industriale di Trieste
- Enti parchi nazionali
- Enti parchi regionali
- Enti provinciali per il turismo
- Enti regionali di sviluppo agricolo
- Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali
- Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como
- Gestioni governative ferroviarie
- Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico di cui al D. L.vo 30/6/93, n. 269
- Istituti Regionali di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativo (IRRSAE)
- Istituti sperimentali agrari
- Istituti zooprofilattici sperimentali
- Istituto agronomico per l'Oltremare
- Istituto centrale di statistica (ISTAT)
- Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima
- Istituto di biologia della selvaggina
- Istituto di Studi e Analisi Economica (ISAE)
- Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" - Torino
- Istituto italiano di medicina sociale
- Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente
- Istituto nazionale della nutrizione
- Istituto nazionale di alta matematica
- Istituto nazionale di fisica nucleare
- Istituto nazionale di geofisica
- Istituto nazionale di ottica
- Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale)
- Istituto nazionale economia agraria
- Istituto nazionale per il commercio estero
- Istituto nazionale per la fisica della materia
- Istituto nazionale per le conserve alimentari
- Istituto papirologico "Girolamo Vitelli"
- Istituto per gli studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo (ISMEA)
- Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori
- Istituzioni di cui all'art. 23, secondo comma, della legge n. 142/1990
- Jockey club d'Italia
- Lega italiana per la lotta contro i tumori
- Lega navale italiana
- Organi straordinari della liquidazione degli enti locali dissestati
- Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici
- Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste
- Policlinici universitari, decreto legislativo n. 502/1992
- Province
- Riserva fondo lire UNRRA
- Società degli Steeple-chases d'Italia
- Soprintendenza archeologica di Pompei
- Stazione zoologica "Antonio Dohrn" di Napoli
- Stazioni sperimentali per l'industria
- Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE)
- Unioni di comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10000 abitanti
- Università Statali, Istituti Istruzione Universitaria e Enti ed Organismi per il Diritto allo Studio a carattere regionale
TABELLA B
- Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno
- ANAS
- Cassa conguaglio zucchero
- Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)
- Ente nazionale risi
- Fondo centrale garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane
- Fondo per il piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna
- Fondo per la riforma dell'assetto agropastorale della Sardegna
- Fondo straordinario per il piano di rinascita regione sarda
- INAIL
- INPDAP
- INPS
- IPSEMA
- Istituto postelegrafonici
- Regioni a statuto ordinario e speciale, province autonome di Trento e Bolzano
- SACE - Sezione speciale per l'assicurazione dei credito all'esportazione
- Sezione speciale fondo interbancario di garanzia