
LEGGE REGIONALE 19 agosto 1999, n. 13
G.U.R.S. 23 agosto 1999, n. 40
Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, concernente "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione".
Testo con annotazioni alla data 3 maggio 2001
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16
1. L'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, è sostituito dal seguente: (1)
"Art. 4
Definizione di bosco
1. Si definisce bosco a tutti gli effetti di legge una superficie di terreno di estensione non inferiore a 10.000 mq. in cui sono presenti piante forestali, arboree o arbustive, destinate a formazioni stabili, in qualsiasi stadio di sviluppo, che determinano una copertura del suolo non inferiore al 50 per cento.
2. Si considerano altresì boschi, sempreché di dimensioni non inferiori a quelle di cui al comma 1, le formazioni rupestri e ripariali, la macchia mediterranea, nonché i castagneti anche da frutto e le fasce forestali di larghezza media non inferiore a 25 metri.
3. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, ripariali e della macchia mediterranea.
4. I terreni su cui sorgono le formazioni di cui ai commi 1 e 2, temporaneamente privi della vegetazione arborea sia per cause naturali, compreso l'incendio, sia per intervento antropico, non perdono la qualificazione di bosco.
5. A tutti gli effetti di legge, non si considerano boschi i giardini pubblici ed i parchi urbani, i giardini ed i parchi privati, le colture specializzate a rapido accrescimento per la produzione del legno, anche se costituite da specie forestali nonché gli impianti destinati prevalentemente alla produzione del frutto".
Vedi l'art. 4 della L.R. 16/1996 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.
Inventario forestale regionale
1. Al comma 1, dell'articolo 5, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, dopo le parole "dell'agricoltura e foreste" sono inserite le seguenti: "ai soli fini dell'Amministrazione forestale".
Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16
1. L'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, è sostituito dal seguente: (1)
"Art. 10
Attività edilizie
1. Sono vietate nuove costruzioni all'interno dei boschi e delle fasce forestali ed entro una zona di rispetto di 50 metri dal limite esterno dei medesimi.
2. Per i boschi di superficie superiore ai 10 ettari la fascia di rispetto di cui al comma 1 è elevata a 200 metri.
3. Nei boschi di superficie compresa tra 10.000 mq. e 10 ettari la fascia di rispetto di cui ai precedenti commi è determinata in misura proporzionale.
4. La deroga di cui al comma 2 è subordinata al parere favorevole della Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali competente per territorio, sentito altresì il Comitato tecnico-amministrativo dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per i profili attinenti alla qualità del bosco ed alla difesa idrogeologica.
5. I pareri della Sovrintendenza di cui al comma 4 sono espressi in base a direttive formulate dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali.
6. All'interno dei parchi naturali, in deroga al divieto di costruzione nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali, resta consentita l'attività edilizia nei soli limiti e con le procedure di cui all'articolo 25 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14.
7. All'interno delle riserve naturali non è consentita alcuna deroga al divieto di cui al comma 1.
8. Il divieto di cui al comma 1 non opera per la costruzione di infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività proprie dell'Amministrazione forestale. E' altresì consentita la realizzazione di infrastrutture connesse all'attraversamento di reti di servizio di interesse pubblico e strutture connesse alle stesse.
9. In deroga al divieto di cui al comma 1, nei terreni artificialmente rimboschiti e nelle relative zone di rispetto, resta salva la facoltà di edificare nei limiti previsti dalla normativa vigente per le zone territoriali omogenee agricole.
10. Ai boschi compresi entro i perimetri dei parchi suburbani ed alle relative fasce di rispetto, ferma restando la soggezione a vincolo paesaggistico, ai sensi del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3. L'edificazione all'interno di tali boschi è tuttavia consentita solo per le costruzioni finalizzate alla fruizione pubblica del parco.
11. Le zone di rispetto di cui ai commi da 1 a 3 sono in ogni caso sottoposte di diritto al vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497".
Vedi l'art. 10 della L.R. 16/96 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.
Disposizioni per le isole minori
1. Per le isole minori, limitatamente agli interventi riguardanti l'esecuzione di lavori forestali nei rispettivi territori, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 4, ed all'articolo 55, comma 3, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.
Dotazione squadre di pronto intervento
1. Al fine di consentire una più efficace conservazione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo e delle aree protette, tenuto conto della peculiarità del territorio siciliano che richiede il potenziamento del servizio antincendio, la dotazione complessiva delle squadre di pronto intervento prevista dall'articolo 56, comma 5, lettera a), della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, è incrementata in via sperimentale di 700 unità.
2. All'attribuzione delle unità così come determinate dal comma 1 ai singoli ispettorati ripartimentali delle foreste provvede il Presidente della Regione con proprio decreto su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
3. Ferma restando la priorità per i lavoratori di cui all'articolo 78 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, i criteri per il completamento del reclutamento delle unità di addetti alle squadre di pronto intervento vengono determinati dalla Commissione regionale per l'impiego tenendo conto delle professionalità acquisite.
Immobili demaniali
1. Al comma 3, dell'articolo 63, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, sono aggiunte in fine le parole: "o anche a titolo gratuito in presenza di richieste formulate da enti, associazioni o altre organizzazioni che operano nel campo sociale senza fini di lucro, con precedenza per quelle che hanno per fine la prevenzione o il recupero di minori a rischio e disadattati".
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63, comma 4, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, il canone di concessione dovuto dal personale del Corpo forestale della Regione Siciliana che abbia qualifica di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza per gli alloggi situati in sedi di servizio dell'Amministrazione forestale è stabilito dal consiglio di amministrazione dell'Azienda, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 63, sulla base dei prezzi di mercato ridotti equitativamente in rapporto all'utilità che la presenza sul posto del suddetto personale apporta all'Amministrazione forestale.
Distintivi di grado
1. Al comma 2, dell'articolo 75, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, la parola "dieci" è sostituita con la parola "sette".
Interventi di imboschimento (1)
1. Per l'applicazione del Regolamento CEE n. 2080/92, in attesa dell'adeguamento della legislazione regionale alla legge 22 maggio 1973, n. 269 e successive modificazioni, può essere utilizzato materiale vivaistico di propagazione, anche non rispondente ai requisiti di cui alla predetta legge, purché la provenienza venga certificata dal vivaista fornitore ovvero da un tecnico abilitato secondo lo schema previsto all'allegato C della legge medesima.
Vedi l'art. 109 della L.R. 6/2001: "Rimboschimento nell'ambito delle misure del P.O.R.".
Lavori, provviste e servizi in economia
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, approva con proprio decreto il regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione forestale della Regione Siciliana.
Missioni del personale
1. Per far fronte ai maggiori oneri conseguenti alla definizione del contenzioso connesso alle missioni effettuate dal personale delle sezioni operative dell'assistenza tecnica nonché alle esigenze di missioni per l'assistenza alle popolazioni disagiate e per la salvaguardia del patrimonio naturale, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 l'ulteriore spesa di lire 1.300 milioni da iscrivere al capitolo 14233 del bilancio della Regione.
2. All'onere di lire 1.300 milioni derivante dal presente articolo si fa fronte, quanto a lire 900 milioni, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento previsto dal capitolo 54571 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999 e quanto a lire 400 milioni mediante riduzione di parte della spesa autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 dalla legge regionale 5 marzo 1997, n. 5 (capitolo 15031).
Interventi idraulico-forestali e campagna antincendio 1999
1. Per le finalità previste dall'articolo 29 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e per far fronte alle straordinarie esigenze connesse alla campagna antincendio 1999, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 l'ulteriore spesa di lire 9.000 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità non vincolate del capitolo 60763 del bilancio della Regione Siciliana.
Norma finanziaria
1. Per le finalità previste dall'articolo 5 della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 5.000 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità non vincolate del capitolo 60763 del bilancio della Regione Siciliana.
2. Per gli esercizi finanziari successivi è autorizzata, altresì, la spesa di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 che trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione Siciliana progetto 08.01.00 mediante riduzione di pari importo dell'accantonamento codice 1001.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 19 agosto 1999.
CAPODICASA
Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste: CUFFARO