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LEGGE REGIONALE 19 agosto 1999, n. 15

G.U.R.S. 23 agosto 1999, n. 40

Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed alla legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

Testo con annotazioni alla data 21 settembre 2005)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47

1. Al primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni sono aggiunte le parole: "Nello stato di previsione dell'entrata o della spesa è iscritto, rispettivamente, l'eventuale avanzo o disavanzo finanziario presunto al termine dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio" e al quinto comma del medesimo articolo, dopo le parole: "assegnazioni dello Stato o altri enti" sono aggiunte le seguenti: "con vincolo di specifiche destinazioni".

2. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.

3. L'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"Art. 9 - Assestamento di bilancio - Entro il giorno 15 del mese di luglio di ogni anno il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana, che lo approva entro il mese successivo, un disegno di legge per l'assestamento del bilancio annuale di previsione sulla scorta delle risultanze del rendiconto generale consuntivo dell'esercizio precedente presentato alla Corte dei conti".

Art. 2

Modifiche alla legge regionale 27 aprile 1999, n. 10

1. Il termine del 30 giugno indicato all'articolo 1, comma 2, lettera a) e all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è sostituito con il termine del "15 luglio" e il termine del 31 luglio indicato al medesimo articolo 2, comma 1, è sostituito con il termine del "31 agosto".

2. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è così sostituito:

"1. Le somme erogate ai comuni, ai consorzi di comuni ed ai consorzi misti tra comuni ed enti pubblici o imprese, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le somme erogate ai sensi degli articoli 49 e 58 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, e le disponibilità derivanti dalle economie conseguite a seguito della ultimazione delle opere realizzate con le somme medesime, non utilizzate alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono versate dagli stessi enti, entro e non oltre il termine di quarantacinque giorni, in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione. Tali somme, con riferimento a ciascuna somma erogata, si considerano utilizzate se:

a) il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo così come definito dal comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e gli enti di cui al presente comma abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalità di appalto;

b) gli enti di cui al presente comma risultino dotati di programmi di attuazione della rete fognante già approvati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente relativamente alla realizzazione di opere fognarie e depurative;

c) ovvero vi siano obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alla previsione di cui alla lettera a)".

3. All'articolo 28, comma 5, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, prima delle parole "In caso di mancata effettuazione" sono aggiunte le seguenti parole "Limitatamente ai produttori di rifiuti," e tra le parole "ovvero di omissione" e le parole "della tenuta del registro", sono aggiunte le seguenti parole, "per i soli rifiuti pericolosi prodotti,".

4. All'articolo 28, comma 7, lettera b), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le parole "la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 6" sono sostituite dalle parole "la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla precedente lettera a)".

5. All'articolo 28, comma 8, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le parole "Per lo svolgimento dell'attività di cui alla lettera b) del comma 7" sono sostituite dalle parole "Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma".

6. All'articolo 30 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è aggiunto il seguente comma:

"3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo non si applicano agli impegni di spesa che alla data di entrata in vigore della presente legge (1) rispondano, indipendentemente dalla legge regionale che ha previsto il finanziamento, ai seguenti requisiti:

a) il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo così come definito dal comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalità di appalto;

b) ovvero vi siano obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alla previsione di cui alla lettera a)."

(1)

Per effetto dell'art. 55, comma 3, della L.R. 4/2000 le parole "alla data di entrata in vigore della presente legge" e comma 3 dell'art. 30 della L.R. 10/99, come modificato ai sensi di questo comma, sono sostituite dalle parole "alla data del 31 gennaio 2000". Con successivo provvedimento (art. 56, comma 22, della L.R. 6/2001) detto termine è stato prorogato al "31 dicembre 2001".

Art. 3

Modifiche all'elenco n. 6 annesso al bilancio

1. Sono escluse dall'elenco dei capitoli rientranti tra le spese correnti di amministrazione (elenco n. 6) allegato al bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1999, approvato con legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, le spese per le comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dall'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa di cui al comma 5 dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 (cap. 18956).

Art. 4

Applicazione delle agevolazioni concernenti tassi di interesse

1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 si applicano immediatamente qualora le agevolazioni non superino i limiti d'intervento stabiliti dalla Commissione europea con provvedimento pubblicato nella G.U.C.E. n. C68 del 6 marzo 1996.

2. L'applicazione del tasso di interesse di cui all'articolo 32 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è estesa alle iniziative comunque perfezionate dopo l'entrata in vigore della legge stessa.

3. L'Assessore preposto al ramo dell'Amministrazione regionale competente per materia, in caso di effettiva accertata necessità, è autorizzato a chiedere l'integrazione del tasso di interesse di cui al comma 2 in misura pari alla differenza tra il tasso previsto dall'articolo 32 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e quello previsto dalla legislazione vigente prima dell'entrata in vigore della citata legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

4. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è abrogata la lettera e).

5. Per la concessione dei benefici previsti dall'articolo 2 della legge regionale 28 agosto 1997, n. 31, la CRIAS e l'IRFIS - Mediocredito della Sicilia S.p.A. provvedono a carico dei fondi istituti presso gli stessi Istituti, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, con carattere di priorità rispetto agli altri interventi e fino alla concorrenza annua dell'importo stabilito all'articolo 8 della stessa legge.

6. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 83 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, come sostituita dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, è così ulteriormente sostituita: (1)

"b) l'importo unitario dei finanziamenti garantibili dal consorzio per ciascuna impresa, che non può, in ogni caso, superare la misura di lire 100 milioni per le operazioni di credito di esercizio, di cessione crediti commerciali e per le altre operazioni creditizie a breve termine e la misura di lire 500 milioni per le operazioni a medio e lungo termine dirette al finanziamento di investimenti in capitale fisso."

Art. 5

Iscrizione somme in bilancio

1. Al comma 6 dell'articolo 4 della regionale 18 maggio 1999, n. 11 è aggiunta la seguente lettera:

f) ad iscrivere, su richiesta della competente amministrazione, nel capitolo 48702 dello stato di previsione della spesa, istituito ai sensi e per gli effetti della legge 18 ottobre 1978, n. 625, le somme che affluiranno sul corrispondente capitolo 4462 dello stato di previsione della entrata.

2. Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione Siciliana per l'anno 1999 sono apportate le seguenti variazioni:


                                        SPESE
                               Titolo 1 - Spese correnti
                                                (importi in milioni di lire)
Fondo di riserva di cassa                                + 500.000
 Gestione di tesoreria
Gestione di tesoreria                                    - 500.000
3. Il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare la somma complessiva di lire 1.500 milioni per la partecipazione della Regione alle iniziative "Europartenariato 2000" e "BIC Sicilia", nonché per la realizzazione della Conferenza delle regioni periferiche marittime. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede con le disponibilità del capitolo 60751 codice 2009 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 1999.
Art. 6

Proroga termine in materia sanitaria

1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, già prorogato al 31 dicembre 1998 con l'articolo 13 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1999.

Art. 7

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 19 agosto 1999.

CAPODICASA

Assessore regionale per il bilancio e le finanze: PIRO